I figli hanno più di 30 anni: niente assegno di mantenimento.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 22 giugno 2016, n. 12952
Presidente Ragonesi – Relatore Acierno
Svolgimento del processo
Con decreto n. 492/13, depositato il 12 giugno 2013, la Corte di appello di Bari riformava il decreto emesso il 24 febbraio 2012 dal Tribunale di Bari con il quale era stato revocato l'assegno mensile di Euro 929,62 posto a carico di L.G. in favore dei due figli maggiorenni, G. e V. , a seguito della sentenza di divorzio pronunciata tra il predetto e D.L. .
In particolare, la Corte territoriale, pronunciando sul reclamo interposto dalla D. - che insisteva altresì sulla domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il raddoppio del contributo per il mantenimento dei figli -, ritenuta non provata la raggiunta indipendenza economica da parte dei due figli, accoglieva per quanto di ragione il reclamo della D. rigettando sia la domanda di revoca che quella di aumento del contributo e compensando le spese del doppio grado del procedimento.
Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione L.G. affidato a tre motivi, con istanza di inibitoria. Resiste D.L. con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo. Replica al ricorso incidentale L.G. con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, va dichiarata inammissibile l'istanza di inibitoria, erroneamente chiesta dal ricorrente principale a questa Corte, essendo invece competente il giudice a quo a mente dell'art. 373 c.p.c..
2. Con il primo motivo di ricorso L.G. denuncia "violazione degli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c. con riferimento agli artt. 147 e 148 c.c. in riferimento all'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio nonostante il raggiungimento della maggiore età".
Deduce il ricorrente che: a) l'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne persisterebbe finché il genitore interessato dimostri che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica (da intendersi quale reperimento di uno stabile lavoro che gli consenta un tenore di vita adeguato e dignitoso), ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per essere autosufficiente e, ciò nondimeno, pur potendo, non si sia attivato almeno per la ricerca seria e concreta di un lavoro adeguato alle sue aspirazioni e al percorso formativo di studi svolto; b) in carenza delle predette condizioni, ben potrebbe il genitore interessato chiedere al giudice la cessazione della corresponsione dell'assegno periodico; c) la persistenza dei presupposti giustificanti l'obbligo genitoriale del mantenimento dei figli maggiorenni dovrebbe essere contemperata secondo criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei figli beneficiari, in modo da escludere che la tutela della prole possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e misura, al di là dei quali si legittimerebbero forme di parassitismo ai danni dei genitori; d) sussisterebbe un limite di età - desumibile, secondo il ricorrente, dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, e variabile in dipendenza della frequenza di corsi universitari o del concreto rendimento dimostrato negli studi - alla stregua del quale si determinerebbe un'inversione dell'onere della prova, dal genitore al figlio, sull'imputabilità delle cause della perdurante impossibilità del raggiungimento dell'indipendenza economica; e) nella specie, il ricorrente, tenuto all'oscuro del percorso di studio (quanto ad entrambi i figli) e lavorativo (quanto alla figlia G. ), sarebbe stato nell'impossibilità di dimostrare l'imputabilità ai figli del loro mancato raggiungimento dell'indipendenza economica, circostanza questa ignorata dalla Corte di appello.
3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia "violazione degli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c. con riferimento agli artt. 147, 148 e 155 quinquies c.c. in riferimento all'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne laureato e non autosufficiente. Erronea valutazione in merito al percorso di studi e lavorativo di L.G. ".
Deduce il ricorrente che: a) la figlia G. (trentatreenne), dopo aver conseguito nel 2006 la laurea in medicina e l'abilitazione alla professione di odontoiatra, aveva successivamente frequentato una serie di corsi di perfezionamento (da ultimo la specializzazione universitaria quinquennale) conseguendo varie referenze professionali e maturando esperienze lavorative presso studi odontoiatrici; b) la figlia G. , pertanto, doveva essere considerata in grado di reperire un lavoro qualificato confacente al titolo di studio e alle specializzazioni conseguite o intraprese; c) erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto l'attività lavorativa della figlia G. quale mero praticantato, laddove la stessa, decidendo di frequentare l'ulteriore corso di specializzazione universitaria, aveva, per l'attività lavorativa anziché sua scelta, incrementarla; ridotto d) tale scelta era suscettibile di far venire meno l'obbligo di mantenimento incombente sul padre.
4. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia "violazione degli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c. con riferimento agli artt. 147, 148 e 155 quinquies c.c. in riferimento all'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non laureato e non economicamente indipendente per inerzia. Erronea valutazione in merito al percorso di studi e lavorativo di L.V. ".
Deduce il ricorrente che: a) il figlio V. (trentenne), dapprima iscrittosi nell'anno accademico 2001/2002 al corso di laurea in economia e commercio, aveva cambiato indirizzo di studio iscrivendosi nell'anno accademico 2005/2006 al corso di laurea in fisioterapia, senza peraltro conseguire il relativo diploma; b) nell'anno 2010/2011 V. si era iscritto ad un corso di formazione professionale in osteopatia, aperto ai laureati e ai laureandi prossimi al conseguimento della laurea; c) V. aveva pertanto interrotto la frequenza del corso in quanto privo del diploma di laurea; d) pertanto, aveva errato la Corte di appello nel ritenere non provata la colpevole inerzia dello studente, privo di fonti autonome di reddito, ai fini della proficua frequenza del corso di formazione professionale.
5. Con l'unico motivo di ricorso incidentale D.L. denuncia "violazione dell'art. 360, co., n. 5, c.p.c. per omessa motivazione".
La ricorrente incidentale lamenta che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine ai fatti dedotti ed allegati dalla D. a sostegno della domanda di aumento del contributo paterno al mantenimento della prole, fatti riguardanti la dimostrazione delle accresciute esigenze dei figli in relazione alla perdurante disparità delle condizioni reddituali dei due genitori e alla diversa valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi.
6. I motivi di ricorso svolti dal L. - che possono essere trattati congiuntamente - sono fondati.
6.1. Deve premettersi che i motivi di ricorso principale (dei quali il secondo e il terzo, concernenti le distinte posizioni dei due figli maggiorenni, rappresentano in sostanza specificazioni del primo motivo), riguardando la persistenza in capo al L. dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni, alla luce dei criteri ermeneutici delle norme codicistiche che stabiliscono tale obbligo, non risultano inammissibili, vertendo essi sull'error in iudicando imputato alla Corte territoriale, in ordine all'interpretazione di tali parametri e non esclusivamente alla diversa valutazione dei fatti, così come accertati dal giudice del merito.
6.2. Viene in rilievo la questione delle modalità idonee a fare emergere nel processo la condizione di non raggiunta indipendenza economica ovvero di incolpevolezza dei figli maggiorenni conviventi per il mancato raggiungimento di tale condizione, quale presupposto del sorgere e, soprattutto, del venir meno del diritto al mantenimento.
Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155-quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Ciò posto, questa Corte (Cass. n. 18076/2014) ha già avuto modo di chiarire che con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta. Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni (nella specie conviventi con la madre) va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe - come si è espressa questa Corte - in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini.
L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti.
6.3. Nella specie, la Corte di appello, erroneamente applicando la regola di giudizio, non ha tenuto nel debito conto i surriferiti principi, ed ha omesso di valutare gli elementi presuntivi offerti dal ricorrente in ordine all'allegata colpevole inerzia dei figli nel ricercare una stabile attività lavorativa coerente con il percorso degli studi svolto (peraltro con successo da una di essi) in relazione al dato obiettivo dell'età dei figli medesimi (entrambi ormai ultratrentenni).
In particolare, quanto alla figlia G. (nata nel 1980), la Corte di appello non ha dato alcun rilievo al raggiungimento dell'obiettivo professionale perseguito dalla medesima con successo e alla natura esclusivamente personale della scelta successiva di proseguire gli studi oltre l'ordinaria esigenza di specializzazione e pratica successiva alla laurea ed anzi, per quel che emerge in equivocamente dagli atti processuali, di impegnare le proprie energie personali e professionali in prevalenza verso la continuazione degli studi. Intento senz'altro lodevole ma che deve essere accompagnato da un corrispondente impegno verso la ricerca di una o più occupazioni dirette al conseguimento dell'indipendenza economica. Il mero riferimento alle difficoltà lavorative dell'area geografica di residenza della figlia, non giustifica la persistenza dell'obbligo di mantenimento perché non tiene conto della complessiva condotta della medesima, come emergente dagli atti, che si manifesta non coerente con l'impegno prevalente verso un'occupazione lavorativa adeguata.
Quanto al figlio V. (nato nel 1982),la Corte di appello, ha del tutto omesso di esaminare e valutare la persistente condotta inerziale nel percorso di studi e di perseguimento di un obiettivo professionale o tecnico, limitandosi all'indicazione della mancanza di autonome fonti di reddito.
A tale ultimo riguardo deve evidenziarsi, che raggiunta un'età inequivocabilmente da ritenersi adulta, quale quella dei due figli del ricorrente, l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. Sotto questo profilo la crisi occupazionale giovanile conserva un'incidenza nel senso di dare al parametro dell'adeguatezza un carattere relativo sia in ordine al contenuto dell'attività lavorativa che del livello reddituale conseguente. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire se non giustificate indici di comportamenti inerziali non incolpevoli.
7. L'esame del ricorso incidentale è assorbito dall'accoglimento del ricorso principale.
8. Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato in relazione ai motivi di ricorso principale, con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:
"La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto".
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso principale, assorbito incidentale.
Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
25-06-2016 00:00
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