Divorzio davanti all’Ufficiale di Stato civile: si può fare con un procuratore speciale.
Tribunale di Milano, sez. IX Civile, decreto 14 dicembre 2015 – 19 gennaio 2016
In fatto
(omissis), c.f. (omissis), nato a (omissis), in data (omissis), residente in (omissis) (Repubblica popolare Cinese), in (omissis), (omissis), e (omissis), nata a (omissis), in data (omissis), residente in (omissis) (MI), via (omissis) n. (omissis), contraevano matrimonio civile in (omissis) (MI), in data (omissis) 2003 (atto iscritto nei registri comunali di (omissis)). Dall'unione non nascevano figli. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. (omissis)/11 del 21 dicembre 2011, resa pubblica in data 22 dicembre 2011, pronunciava la separazione dei coniugi nella contumacia del (omissis). La sentenza passava in giudicato (v. certificato di Cancelleria del 2 maggio 2012). Con istanza del 29 luglio 2015, i coniugi richiedevano all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di (omissis), di prendere atto della loro volontà di procedere allo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 12 d.l. 132 del 2014, convertito in l. 162/2014. Il (omissis) agiva in persona del procuratore speciale, designato giusta procura consolare. L'Ufficiale dello Stato civile adito dichiarava di rifiutare di dare corso alla richiesta dei coniugi, poiché il marito non era personalmente presente alla lettura dell'atto consensuale, ai sensi dell'art. 12, comma III, l. 10 novembre 2014 n. 162. Con ricorso depositato in data 4 settembre 2015, (omissis) (in persona del procuratore speciale) e (omissis) impugnavano il provvedimento dell'ufficiale dello Stato Civile. Il Tribunale rilevava il difetto di rappresentanza di (omissis), per essere inidonea la procura in atti del 2 aprile 2015. Entro il termine assegnato, (omissis), in persona del proprio rappresentante designato, depositava nuova procura del 17 novembre 2015, rilasciata per il tramite del Consolato Generale d'Italia di (omissis), intesa a munire l'Avv. (omissis) del potere di impugnare il rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile per cui è causa.
In diritto
[1]. In via preliminare, va rilevato (come già avvenuto con il decreto interlocutorio del 24.9.2015) che il riferimento normativo coltivato dalle parti ricorrenti è erroneo: propongono ricorso ai sensi dell'art. 98 c.c. che, invero, riguarda l'atto di reazione a un determinato rifiuto dell'ufficiale dello Stato Civile quanto a dire quello opposto alla richiesta di pubblicazione del matrimonio. L'art. 12 della legge 162 del 2014 nulla prevede in merito al rifiuto dell'Ufficiale dello Stato Civile opposto alle dichiarazioni rese dai coniugi per perfezionare un accordo di separazione o divorzio. Ciò nondimeno, la facoltà di rifiutare atti del proprio ufficio è prevista, in via generale, dall'art. 7 del d.P.R. 396/2000 («nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto»). Ricondotto il potere speso nel caso di specie alla norma su indicata, è agevole rinvenirne il regime giuridico impugnatorio, anch'esso generale: per quanto qui interessa, contro il rifiuto «dell'ufficiale dello Stato Civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione» è dato ricorso al Tribunale ai sensi degli artt. 95 e 96 del già citato d.P.R. 396/2000; il Tribunale provvedere in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentiti gli interessati e il Procuratore della Repubblica. Spettando al Tribunale il potere di qualificazione dell'atto di promozione del processo anche discostandosi dal nomen juris utilizzato dal ricorrente, nel caso di specie, la domanda viene, quindi, riqualificata come ricorso ex artt. 95, 96 d.P.R. 396 del 2000, rimedio esperibile avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale dello Stato Civile a ricevere le dichiarazioni di cui all'art. 12 d.l. 132 del 2014.
[2]. Premessa la qualificazione dell'azione come ricorso (giurisdizionale) ex artt. 95, 96 d.P.R. 396 del 2000, il Collegio, nel merito, osserva quanto segue. Il d.l. 132 del 2014, convertito in legge con il provvedimento normativo n. 162 del 2014, ha, come noto, introdotto delle misure di degiurisdizionalizzazione e di semplificazione. Per quanto qui interessa, il saggio di legificazione in parola ha previsto, all'art. 12, la possibilità di perfezionare accordi di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta, innanzi all'ufficiale dello stato civile. Come si appura mediante lo sfoglio della relazione illustrativa all'originario progetto di legge, «si tratta di una modalità semplificata a disposizione dei coniugi che intendano consensualmente separarsi o porre fine al vincolo matrimoniale, apprestata dall'ordinamento per alcuni casi delimitati», nel rispetto dei quali, «potranno comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile, senza difensore». La relazione in esame non prevede che la comparizione dei coniugi debba essere necessariamente “personale”. Nell'art. 12 del d.l. 132 del 2014, al comma II, è però espressamente previsto che l'Ufficiale dello Stato Civile riceva la dichiarazione di volontà «da ciascuna delle parti personalmente». Il quesito giuridico che sottopone l'istanza qui sub iudice è, quindi, il seguente: se sia o non ammessa, ai fini dell'art. 12 d.l. 132 del 2014, la procura speciale per perfezionare validamente, davanti all'ufficiale di Stato Civile, un accordo di separazione o divorzio. L'ufficiale resistente, nel caso di specie, ha espresso opinione contraria sostenendo che “la rappresentanza non sia ammessa” per questa particolare tipologia di atto. L'Ufficio di Procura ha reso il suo parere in data 7 ottobre 2015 ed ha espresso una opinione opposta: secondo il Pubblico Ministero, deve ritenersi ammissibile la rappresentanza a mezzo di procura speciale, anche nel procedimento ex art. 12 l. cit., come si desume dagli artt. 111 c.c. e art. 4 l. 898 del 1970.
La questione in esame non consta, allo stato, di precedenti. Le voci di Dottrina, d'altro canto, si sono pronunciate ora in una direzione interpretativa ora nell'altra. I dati normativi a disposizione, al fine di offrire una soluzione giuridica alla quaestio juris, sono scarni: giova ricordare come la formazione dell'unione matrimoniale sia, invero, ammissibile anche a mezzo di procura speciale, nel caso in cui uno dei nubendi risieda all'estero (art. 111, comma II, c.c.); per quanto qui interessa, soprattutto, la procedura giurisdizionale di disgregazione del vincolo matrimoniale ammette espressamente la rappresentanza (art. 4, l. 898 del 1970). Il dato letterale non è dirimente: infatti, l'utilizzo dell'avverbio “personalmente” compare anche nella procedura giurisdizionale (v. art. 4 comma IV, l. 898 del 1970) ma non preclude la rappresentanza a mezzo del procuratore speciale. Non essendo soddisfacente il dato letterale, è opportuno guardare, allora, alla ratio della legislazione di nuovo conio. Lo spirito della normativa è certamente quello di garantire procedure alternative al servizio pubblico di Giustizia, istituendo delle misure semplificate tese ad incrementare il tasso di degiurisdizionalizzazione: muovendo da questa finalità, possono essere rassegnate due conclusioni. La prima: le procedure “altre” devono munire gli utenti del servizio delle stesse possibilità di agire che verrebbero loro riconosciute mediante il modulo giurisdizionalizzato; altrimenti, non si assisterebbe a una misura “altra” uguale a quella orinaria bensì a un percorso alternativo diverso e di qualità inferiore. Peraltro, ciò avrebbe l'effetto di disincentivare il ricorso alle procedure semplificate piuttosto che favorirlo. La seconda: le procedure di degiurisdizionalizzazione devono distinguersi per la “semplificazione” e, coerentemente con gli scopi del d.l. 132 del 2014, devono dunque consentire un maggiore ricorso agli strumenti alternativi, piuttosto che irrigidirne l'accesso.
Sulla scorta dei due principi sin qui richiamati, deve ritenersi corretta l'opinione del Pubblico Ministero: dinanzi all'ufficiale di Stato Civile i coniugi - così come potrebbero munirsi di procura speciale davanti al Giudice – possono avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale e, in virtù della stessa, svolgere, in luogo del rappresentato, tutte le attività che questi dovrebbe porre in essere al cospetto dell'autorità amministrativa. Ne consegue che il ricorso è fondato.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt. 95, 96 d.P.R. 396 del 2000, 12 d.l. 132 del 2014,
ANNULLA il rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di (omissis), reso in data (omissis) luglio 2015, prot. n. (omissis) e conseguentemente ordina all'Ufficiale medesimo di dare corso al procedimento instaurato dai coniugi ex art. 12 d.l. 132 del 2014.
NULLA per le spese Decreto Esecutivo.
07-04-2016 22:42
Richiedi una Consulenza