Calcolo assegno divorzile: conta l’occupazione de facto dell’immobile da parte del coniuge beneficiario?
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 2 dicembre 2015 – 11 gennaio 2016, 223
Presidente Dogliotti – Relatore Genovese
Fatto e diritto
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:
“Con sentenza in data 26 marzo 2014, la Corte d'Appello di Campobasso ha rigettato le impugnazioni proposte, dai coniugi B.A. e Be.Ti. , contro la sentenza del Tribunale di Larino, che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, così accogliendo la domanda del B. , e posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla Be. un assegno divorzile di Euro 1.500,00 mensili, compensando le spese del giudizio.
Per quel che interessa ancora in questa sede, l'impugnazione del B. è stata disattesa, sulla base della verifica delle condizioni patrimoniali e reddituali dell'appellante (risultanti anche dalla sentenza di questa Corte n. 14081 del 2009), comparate con quelle pressoché inesistenti del coniuge, e rapportate al tenore di vita, pacificamente alto, osservato dalla famiglia in costanza di matrimonio.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso il B. , con atto notificato a mezzo posta il 19 settembre 2014 (ma allo stato privo del riscontro della ricevuta del piego postale), sulla base di due motivi, con cui denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. e la violazione o falsa applicazione di legge (art. 5 l. n. 898 del 1970), ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c..
La Be. non ha svolto difese.
Il ricorso, in disparte l'inammissibilità per mancata prova della notifica al difensore dell'intimata (non essendo stata allegata agli atti la cartolina postale attestante la ricezione del piego), appare manifestamente infondato, giacché, sotto le apparenti spoglie della violazione del menzionato dispositivo di legge, chiede a questa Corte un sostanziale riesame delle risultanze processuali ed una diversa valutazione delle prove (precostituite) compiuta dai giudici di secondo grado, dopo che allo stesso risultato era pervenuto anche il primo giudice. Infatti, nell'impianto motivazionale della decisione impugnata, non risulta trascuratezza decisiva la presunta occupazione di fatto di un immobile (la cui entità, ubicazione, sufficienza, non sono nemmeno allegate) da parte della intimata, atteso che una tale situazione - ove anche esistente e, quindi, in ipotesi, pienamente provata - va considerata precaria e come tale facilmente risolubile da parte dell'avente diritto con gli ordinati strumenti volti a recuperarne il possesso o la detenzione, mentre il giudice dell'assegno divorzile deve calcolarne la misura sulla base dei bisogni del coniuge debole e delle possibilità di soddisfarle attraverso la misurazione delle disponibilità economiche degli ex coniugi e degli standard di vita, per c.d. dire, a regime, senza tener conto di situazioni provvisorie e, perciò, destinate a venir meno in tempi (più o meno) rapidi.
Né sono ravvisabili i vizi di violazione di legge ipotizzati dal ricorrente. atteso che la Corte ha diffusamente motivato in ordine al tenore di vita pregresso, allo sproporzionato differenziale economico-patrimoniale esistente tra i coniugi, alla difficoltà della ex moglie (sposatasi a soli 13 anni, madre e casalinga) di trovare un impiego od una occupazione seriamente retribuita, senza che sopraggiunte nuove relazioni (e filiazioni) per l'ex marito possano comportate un'attenuazione del dovere solidaristico posto a suo carico.
Del resto, le censure del ricorrente, tutte miranti alla inammissibile ripetizione del giudizio di merito (attraverso il riesame di fatti e documenti oggetto di apprezzamento nella fase di merito), con riferimento alle sentenze (come quella oggetto del presente giudizio) pubblicate oltre il termine di trenta giorni successivo all'entrata in vigore della legge n. 134 del 2012 (che ha convertito il DL n. 83 del 2012), si infrangono sull'interpretazione così chiarita dalle SU civili (nella Sentenza n. 8053 del 2014): la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c.”.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale — sia con memoria sia in sede di discussione orale - risultano essere state mosse osservazioni critiche della ricorrente;
che, peraltro, tali ultime osservazioni non possono essere fatte proprie dal Collegio;
che, infatti, il ricorso per cassazione non è concepito per ottenere un riesame della controversia, come tende a ribadire l'odierno ricorrente; che, in particolare, non possono essere sindacate in questa sede le questioni attinenti alla difficile collocabilità dell'ex- moglie (sposatasi a soli 13 anni, madre e casalinga) di trovare un impiego od una occupazione seriamente retribuita;
che neppure possono essere rivalutate le sopraggiunte nuove relazioni (e filiazioni) per l'ex marito, così che esse possano comportare un'attenuazione del dovere solidaristico posto a suo carico; che, in ordine all'occupazione di fatto di un immobile da parte della ex moglie qui non può valere il principio di diritto secondo cui “In sede di divorzio, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, occorre tenere conto dell'intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione.”, atteso che l'immobile in esame risulta occupato de facto e che, pertanto, la valutazione di una tale utilità fuoriesce dall'ambito valutativo proprio dei valori legalmente posseduti da ciascuno dei coniugi, rimanendo la difficoltà di liberazione dell'immobile da parte del suo proprietario una dato di fatto estraneo alla ponderazione delle rispettive posizioni patrimoniali e reddituali;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato manifestamente infondato con le conseguenze di legge: a) NON le spese processuali, per la mancata difesa della intimata; b) il raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013 (e rigettato), NON essendosi discusso di problemi relativi ai figli della coppia, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, NON è esentato dal pagamento del contributo unificato quando — come nella specie — si tratti di una causa relativa al processo di divorzio in cui NON si sia discusso di questioni relative ai figli (capo IV del titolo II del Libro IV del c.p.c.), NON essendo compreso, un tale caso, fra quelli stabiliti nei commi 2 e 3 del menzionato art. 10 del TU del 2002;
che, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n.198 del 2003, deve disporsi che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Dispone che, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
14-01-2016 22:48
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