Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

Assegno di mantenimento. Per la Cassazione occorre una comparazione articolata, analitica e specifica delle condizioni economiche dei coniugi.
Assegno di mantenimento. Per la Cassazione occorre una comparazione articolata, analitica e specifica delle condizioni economiche dei coniugi.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 18 gennaio – 31 marzo 2016, n. 6252
Presidente/Relatore Dogliotti

Fatto e diritto

In un procedimento di separazione personale tra M.R. M.C. e S.S., la Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 4/6/2013, determinava in curo 600,00 anzichè 900,00 l'importo dell'assegno di mantenimento , a carico del marito, ulteriormente da ridursi ad euro 400,00 dal 1° novembre 2012 .
Ricorre per cassazione la moglie.
Resiste con controricorso il marito, che pure deposita memoria difensiva,
Va preliminarmente osservato che il ricorso non è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva alla abrogazione dell'art. 366 bis c.p.c., e dunque non erano più richiesti i quesiti di diritto da tale norma previsti, come afferma erroneamente il controricorrente nella sua memoria.
Vanno evidenziati alcuni errori in cui è incorso il giudice a quo.
Precisa la ricorrente che le condizioni di salute del marito non gli precludono l'attività lavorativa, mentre l'assegno di invalidità può essere attribuito anche a chi continua a lavorare. Del resto è lo stesso giudice a quo a precisare che le condizioni dello S. non sono affatto modeste; disponendo egli di un conto corrente con un saldo cospicuo e di una casa, oltre quella di proprietà dove vive a Roma. Era dunque necessaria una comparazione articolata , analitica e specifica delle condizioni economiche tra i coniugi che, per molti versi, non è stata approfondita.
Le censure della ricorrente,.sono precise e puntuali e richiamano per gran parte la documentazione in atti.
Il fatto nuovo della perdita di lavoro, riscontrato dalla documentazione relativa, stante la natura della causa e per evidenti ragioni di economia processuale, può farsi valere anche nel giudizio di appello ( Cass. N. 2184 del 2009 ).
Il collegio ritiene che la memoria non colga nel segno, richiamando essa varie circostanze di fatto o elementi documentali in atti, che dovranno appunto costituire oggetto di maggior approfondimento da parte del giudice a quo, in diversa composizione
Va pertanto cassata la sentenza, con conseguente rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza