Matrimonio e il dovere di fedeltà
Effetti del matrimonio
Diritti e doveri che nascono dal matrimonio
I diritti e i doveri reciproci dei coniugi: il dovere di fedeltà
Nozione
Effetti
Limiti
Il dovere di fedeltà
Il dovere di fedeltà non è riconducibile a una mera astensione dai rapporti sessuali con altre persone.
Esso riguarda il consolidamento della comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Addebito della separazione
L'addebito della separazione sanziona l'incidenza delle relative violazioni dei doveri coniugali previsti dall'art. 143 c.c. nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.
Il risarcimento del danno non patrimoniale
Quale sanzione appropriata per la violazione del dovere di fedeltà coniugale, in giurisprudenza è stato riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal coniuge che ha subito il tradimento.
Siffatto riconoscimento trova fondamento nell'art. 29 Cost., inteso come norma di tutela costituzionale non solo della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ma anche del diritto del singolo a contrarre matrimonio e ad usufruire dei diritti-doveri reciproci inerenti le persone dei coniugi, nonché a formare una famiglia quale modalità di piena realizzazione della propria vita individuale.
1. Nozione
La fedeltà sessuale dei coniugi, soprattutto della moglie nei confronti del marito, ha rappresentato per secoli la garanzia della certezza della paternità della prole e, conseguentemente, della trasmissione del patrimonio familiare. Come è noto, l'evoluzione sociale, attraverso il riconoscimento della pari dignità alla donna all'interno della famiglia, e progresso tecnologico, che garantisce l'attribuzione della paternità grazie agli esami genetici, hanno mutato la natura del dovere di fedeltà, spostandone la rilevanza dal piano riproduttivo-sessuale al rispetto della persona dell'altro coniuge. La dottrina ha cercato una definizione più appropriata di siffatto dovere e le idee che si sono manifestate, seppur presentando ancora residui attaccamenti alla tradizione, hanno accolto l'avvenuta mutazione. Infatti, vi è chi ha parlato di "dedizione fisica e spirituale", ovvero di "lealtà", o ancora di "impegno a non tradire la fiducia reciproca", tuttavia l'orientamento maggioritario sottolinea che il dovere di fedeltà non è riconducibile a una mera astensione dai rapporti sessuali con altre persone, ma si tratta del consolidamento della comunione materiale e spirituale dei coniugi (Si veda l'art. 143 del Codice Commentato).
Taluno, invece, intende il dovere di fedeltà coniugale in modo piuttosto ampio, ricomprendendovi il divieto, per la donna, di ricorrere a pratiche di fecondazione eterologa e ad interruzioni della gravidanza, per il marito, il divieto di donazioni di seme e ancora, il divieto di divulgazioni di notizie riservate riguardanti la vita coniugale (Si veda l'art. 143 del Codice Commentato).
Giurisprudenza
In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 c.c. Deve, invero, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. All'uopo, si evidenzia come l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale in tanto può giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile in quanto determini la situazione di intollerabilità del protrarsi della convivenza coniugale ma non anche se intervenga dopo che questa situazione sia già maturata e, dunque, in un contesto di disgregazione della comunione materiale e spirituale (Cass. 11 dicembre 2013, n. 27730).
Affinché la violazione del dovere di fedeltà fra coniugi rilevi sul terreno della responsabilità civile, dando luogo ad obblighi risarcitori, in particolare per quanto riguarda i danni non patrimoniali, occorre che il comportamento dello sposo "fedifrago" attinga certe soglie di intensità, tendenzialmente quelle del dolo o della colpa grave. In tal caso sono risarcibili, quali capitoli negativi autonomi, sia il danno corrispondente ai disturbi psichici risentiti dalla vittima (nel caso specifico, la moglie), sia quello inerente alla lesione della sfera della dignità, da cui siano derivate compromissioni nella sfera relazionale della stessa (Trib. Venezia, 14 maggio 2009).
In materia di separazione tra coniugi, la violenza consumata all'interno delle mura domestiche, assume rilevanza determinante anche quando si estrinsechi in un solo episodio di violenza fisica e ad essa possa riconnettersi efficacia risolutiva del rapporto coniugale. Infatti, anche un solo un episodio di violenza costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un'altra e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona; in quanto tale è idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia (App. Palermo, 12 giugno 2013).
2. La violazione del dovere di fedeltà
Necessariamente, la violazione del dovere di fedeltà deve essere verificata attraverso una valutazione dei comportamenti della coppia e delle singole circostanze in concreto [F. Santoro Passarelli, sub art. 143, 510; P. Zatti, op. cit., 41; Si veda l'art. 143 del Codice Commentato]. In merito a questa analisi, e alla luce dell'art. 144 c.c., relativo all'indirizzo della vita familiare, secondo certe voci dottrinarie, sarebbe valido ed efficace l'accordo con cui i coniugi si esentino "dall'obbligo di esclusiva sessuale" [S. Alagna, Famiglia e rapporti tra coniugi nel nuovo diritto, 1983, 87]. Tuttavia, vi è chi obietta sulla fondatezza di questa ricostruzione affermando che esiste un "contenuto minimo inderogabile" dell'obbligo di fedeltà, dimostrato dalla reciprocità del dovere medesimo [A. Finocchiaro, sub art. 143, in Finocchiaro A., Finocchiaro M., Diritto di famiglia, I, Milano, 1984, 268, nt. 84].
La giurisprudenza concorda con la valutazione concreta, caso per caso, relativamente alle violazioni del dovere di fedeltà. Altresì si sottolinea che l'infedeltà del coniuge non può essere addotta quale giustificazione a comportamenti negativi o a violazioni attribuibili all'altro coniuge, poiché non è accettabile "una compensazione delle responsabilità" nell'ambito dei rapporti familiari (Si veda l'art. 143 del Codice Commentato).
Giurisprudenza
In tema di separazione personale con richiesta di addebito, proposta da uno dei coniugi ebasata sulla infedeltà dell'altro, la successiva generica manifestazione di una volontà riconciliativa da parte del coniuge non infedele, poiché di per sé non elide la gravità del "vulnus" subito ed, in ogni caso, costituisce un "posterius" rispetto alla proposizione della domanda di separazione con richiesta di addebito, intanto può assumere valore ai fini della esclusione di una efficienza causale dell'infedeltà in ordine alla crisi dell'unione familiare in quanto ad essa corrisponda un positivo riscontro da parte del coniuge infedele (Cass., 27 giugno 2013, n. 16270).
La violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale costituisce causa presuntiva della separazione, fatta salva la prova contraria il cui onere grava sul coniuge responsabile dell'adulterio. Questi, invero, al fine di andare esente da responsabilità nei termini predetti, è tenuto a dimostrare la carenza del nesso di causalità tra infedeltà e crisi coniugale e, dunque, la persistenza, al momento della violazione del predetto dovere coniugale, di una crisi irrimediabilmente già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Trib. Milano, 5 dicembre 2012).
In tema di separazione giudiziale, costituisce causa di addebito, l'inosservanza dei doveri nascenti dal matrimonio ed in particolare l'inosservanza del dovere di fedeltà coniugale, fermo restando la necessità di verificare se sussista un nesso di necessaria consequenzialità tra l'accertata inosservanza di qualcuno dei predetti doveri e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. È cioè necessario valutare se ed in quale misura detta violazione di doveri si ponga quale causa efficiente dell'intollerabilità della convivenza o piuttosto si configuri come ulteriore sviluppo e sintesi di una già consolidata crisi coniugale (Trib. Taranto, 7 gennaio 2013).
3. L'addebito della separazione
L'addebito della separazione sanziona l'incidenza delle relative violazioni dei doveri coniugali previsti dall'art. 143 c.c. nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. All'uopo, si evidenzia come l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale possa giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile poiché riscontra la situazione di intollerabilità del protrarsi della convivenza coniugale. Tuttavia ciò non accade qualora l'addebito intervenisse successivamente allo stabilizzarsi di siffatta situazione, e dunque in un contesto conclamato di disgregazione della comunione materiale e spirituale. Inoltre, la reiterata e grave violazione del dovere di fedeltà può integrare anche violazione del dovere di assistenza morale e materiale, per esempio quando si instauri una piena comunione di vita, aperta alla procreazione, con altra persona, pur continuando a trarsi vantaggio economico dal legame col coniuge, al quale invece quella comunione di affetti viene negata.
Focus
In giurisprudenza è stato affermato che l'addebito della separazione non è esclusivamente collegato all'infedeltà coniugale, ma può riguardare comportamenti coniugali violativi della persona e del rispetto dell'altro coniuge. Per esempio è stato ritenuto motivo di addebito, a cause della violazione tanto delle regole di riservatezza, sia, soprattutto, dei doveri di fedeltà, correttezza e rispetto derivanti dal matrimonio, il comportamento del coniuge, tenuto in pubblico, offensivo ed ingiurioso nei confronti dell'altro, accompagnato da insistenti pressioni atte ad indurlo a lasciare la casa familiare (c.d. "mobbing familiare") (App. Torino 21 febbraio 2000). Sempre in giurisprudenza è stato affermato che il dovere di correttezza nei confronti dell'altro coniuge sussiste anche successivamente all'avvenuta separazione, anche se la giurisprudenza maggioritaria si è ormai stabilizzata sia nel senso dell'immutabilità del titolo dell'addebito, sia nell'incompatibilità dell'obbligo della fedeltà, strettamente connesso con l'obbligo della convivenza, con la nuova situazione della separazione (Si veda l'art. 143 del Codice Commentato).
Di recente si è affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass., 14 marzo 2014, n. 6017).
Giurisprudenza
L'addebito posto dal ricorrente a carico della Corte di merito, ossia di non avere valorizzato i medesimi contegni infedeli della moglie nella diversa e concorrente prospettiva del danno diretto alla sua salute, si rivela, dunque, immeritevole di favorevole apprezzamento, non essendo stato al riguardo da lui chiarito se la sua domanda introduttiva di risarcimento avesse involto, in luogo o in aggiunta a quella considerata nell'impugnata sentenza, questa diversa ed autonoma causa petendi. (Cass. civ., Sez. I, Sent., 19 gennaio 2015, n. 755).
In tema di separazione tra i coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito. Grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione delle convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Trib. Torino, 1 luglio 2014)
Nell'ambito del processo di separazione la relazione investigativa redatta da tecnico incaricato da una delle parti deve considerarsi prova documentale lecita e idonea a dimostrare la violazione del dovere di fedeltà, con le conseguenti ricadute in tema di domanda di addebito (Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 2014, n. 11516)
In tema di separazione dei coniugi, ai fini della pronuncia di addebito non è sufficiente la prova della violazione del dovere di fedeltà coniugale, essendo necessario che detta violazione sia stata la causa dell'impossibilità di proseguire la convivenza. L'onere di provare ciò grava su chi richiede l'addebito della separazione per violazione dell'obbligo di fedeltà, mentre l'onere della controparte che eccepisca l'inefficacia causale dell'infedeltà, dimostrare che la crisi matrimoniale era anteriore all'infedeltà (Trib. Ivrea, 6 luglio 2013).
L'obbligo di fedeltà, la cui violazione comporta l'addebito della separazione, costituisce un impegno globale di devozione che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi ed è volto a garantire e consolidare l'armonia interna tra di loro (Cass., 1 giugno 2012, n. 8862).
La violazione degli obblighi di fedeltà e coabitazione legittimano l'addebito della separazione qualora si accerti che le violazioni riferite siano state la causa della frattura del rapporto di coniugio. A tal fine, l'eventuale tolleranza avuta dal coniuge vittima dell'altrui comportamento non esclude l'illeceità del fatto (Trib. Milano, 15 aprile 2009).
Il ricorso del coniuge, il quale lamenti il comportamento dell'altro in violazione dell'obbligo di fedeltà, alle prestazioni di privati investigatori così da acquisire la prova di tale comportamento, non è riconducibile, dal punto di vista della causalità efficiente, al fatto della relazione extraconiugale, onde non sono ripetibili, nei confronti dell'autore dell'illecito, per mancanza del necessario rapporto di causalità, le spese sopportate per siffatte investigazioni (Cass., 12 aprile 2006, n. 8512).
4. Il risarcimento del danno non patrimoniale
La Corte costituzionale ha eliminato dall'ordinamento le sanzioni penali previste sia per l'adulterio, sia per il concubinato (Corte cost. 3 dicembre 1969, n. 147; Corte cost. 19 dicembre 1968, n. 126). Si esclude altresì che la violazione dell'obbligo di fedeltà possa integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 570 c.p. in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare (Si veda l'art. 143 del Codice Commentato).
L'applicazione dei principi della responsabilità civile nell'ambito della vita familiare è stata oggetto nel corso degli anni di un dibattito vivace, ma altalenante, che ormai ha raggiunto una certa condivisione di opinioni tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.
Quale sanzione appropriata per la violazione del dovere di fedeltà coniugale, la giurisprudenza ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal coniuge che ha subito il tradimento. Infatti, siffatto riconoscimento trova fondamento nell'art. 29 Cost., inteso come norma di tutela costituzionale non solo della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ma anche del diritto del singolo a contrarre matrimonio e ad usufruire dei diritti-doveri reciproci inerenti le persone dei coniugi, nonché a formare una famiglia quale modalità di piena realizzazione della propria vita individuale (Cass., 21 marzo 2013, n. 7128).
A questo proposito, in giurisprudenza ha ribadito che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva (Cass., 15 settembre 2011 n. 18853).
Giurisprudenza
L'ordinanza presidenziale che, in via temporanea ed urgente, autorizza i coniugi a vivere separati nelle more del processo di separazione personale non fa venir meno i diritti e doveri reciproci diversi da quello di coabitazione e, pertanto, permangono intatti quelli riconducibili al generale obbligo di rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare, cui va riconosciuto il valore di diritto inviolabile (Trib. Verona, 23 settembre 2015).
In merito al risarcimento da violazione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e riconnessi all'obbligo della fedeltà coniugale i giudici d'appello hanno interpretato la sentenza di primo grado come ancorata all'evento di danno consistito nella lesione diretta non dell'integrità psico-fisica, ossia della salute dell'ex marito ricorrente, ma della sua dignità personale, riconducendo gli accertati e transeunti disturbi psichici dallo stesso sofferti ed insorti nel 2004, all'ulteriore e diverso ambito delle conseguenze dannose risarcibili. In questa specifica e non impugnata ottica esegetica i medesimi giudici hanno argomentatamente escluso la configurabilità dell'illecito civile in questione, negando che i contegni infedeli della ex moglie avessero assunto connotati pubblici, atti ad integrarne gli estremi, il che rendeva pure superfluo l'esame del nesso eziologico tra (non ravvisato) fatto illecito ed evento dannoso, incidente sulla dignità personale del marito (Cass., Sez. I, 19 gennaio 2015, n. 755).
Sussiste la responsabilità extracontrattuale di un coniuge che violando il dovere di fedeltà abbia arrecato una grave lesione alla dignità della consorte (Trib. Venezia, 14 maggio 2009).
La violazione del dovere di fedeltà in sé, anche se perpetrato attraverso una relazione omosessuale, non permette di poter addivenire ad una pronuncia di risarcimento del danno esistenziale (App. Brescia, sez. I, 5 giugno 2007).
È ammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta in un giudizio di separazione, allorché la richiesta risarcitoria sia fondata sulla denunciata violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e sul richiesto addebito della separazione per la condotta del marito (App. Roma, 12 maggio 2010).
17-09-2016 10:23
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