Diritti e doveri che nascono dal matrimonio
Effetti del matrimonio
Nozione
Seppure specificamente elencati nella lettera dell'art. 143 c.c., la legge non definisce nel dettaglio quale sia il contenuto dei singoli doveri coniugali, pertanto tale definizione può essere determinata dalla coscienza sociale. Tuttavia, si specifica in dottrina che accanto ai doveri espressamente statuiti dal citato articolo debbano aggiungersi i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 Cost.
L'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi
L'elemento caratterizzante la riforma del 1975 e la conseguente riscrittura dell'art. 143 c.c., relativo ai diritti e doveri dei coniugi, è la concezione della famiglia come una "società di eguali", che in assenza di una guida sovraordinata, deve necessariamente trovare un accordo nella programmazione della vita familiare.
La tutela delle libertà personali dei coniugi
La famiglia rappresenta un punto di equilibrio tra la manifestazione della personalità del singolo insieme al godimento delle libertà individuali, ai sensi dell'art. 2 Cost., e l'esplicazione dei doveri nascenti dallo status familiare con il primario interesse della tutela dell'unità familiare. Il fulcro di siffatto bilanciamento risiede nella modalità di attuazione tra diritti di libertà della persona e necessità del rispetto dei doveri coniugali.
1. Nozione
Seppure specificamente elencati nella lettera dell'art. 143 c.c., la legge non definisce con precisione quale sia il contenuto dei singoli doveri coniugali. In merito, la dottrina afferma che siffatta definizione può essere determinata dalla coscienza sociale [si veda, F. Ruscello, I diritti e doveri nascenti dal matrimonio, in Tratt. Zatti, I, Famiglia e matrimonio, Milano, 2002, 727; si veda l'art. 143 del Codice Commentato). Altre voci specificano che accanto ai doveri espressamente statuiti dal citato articolo debbano aggiungersi i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 Cost. Anche in questo caso si tratterebbe di diritti reciproci e inderogabili, aventi natura giuridica e non meramente morale, discendenti dal matrimonio e vincolanti seppure i nubendi non se li siano raffigurati [si veda, G. Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, cit., 89]. La rilevanza si concretizza nell'ipotesi di separazione giudiziale della coppia, dove l'attribuzione dell'addebito costituisce la sanzione tipica dell'avvenuta violazione (si veda l'art. 143 del Codice Commentato). In tempi recenti la giurisprudenza maggioritaria (seppure dibattuta da certa dottrina e da corti minoritarie) ha affermato la configurabilità della tutela aquiliana ex art. 2043 c.c. nei casi in cui per la sanzione di siffatte violazione non fosse sufficiente l'attribuzione dell'addebito della separazione. A questo proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la violazione dei doveri coniugali non trova sanzione soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma può anche integrare gli estremi dell'illecito civile, dando luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, senza che la mancanza di una pronuncia di addebito in sede di separazione possa risultare preclusiva dell'azione in responsabilità (si veda, Cass., 15 settembre 2011, n. 18853).
Nondimeno, l'ordinamento giuridico nel suo complesso appronta una "pluralità di sanzioni" all'inosservanza del precetto stabilito dall'art. 143 c.c. A questo proposito, si ricordano gli artt. 146, 342-bis e ss.; art. 570 c.p. (si veda l'art. 143 del Codice Commentato).
2. L'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (articoli 3 e 29 Cost.)
È notorio, ormai, come storicamente il modello familiare si sia evoluto da una impostazione tradizionale di stampo patriarcale a un più recente modello egualitario. Siffatto passaggio non è stato immediato e lineare, ma si è compiuto soltanto con la Riforma del diritto di famiglia del 1975 che da un lato attua il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi prevista dall'art. 29 Cost, dall'altro si fonda nei principi di solidarietà previsti dagli artt. 2 e 3 Cost. L'elemento caratterizzante la riforma del 1975 e la conseguente riscrittura dell'art. 143 c.c., relativo ai diritti e doveri dei coniugi, è la concezione della famiglia come una "società di eguali", che in assenza di una guida sovraordinata (il marito inteso come capofamiglia, rispetto alla moglie, alla quale spettava un ruolo meramente subalterno nella precedente lettera della legge), deve necessariamente trovare un accordo nella programmazione della vita familiare [si veda, F. Santoro Passarelli, Dei doveri e dei diritti che nascono dal matrimonio. Note introduttive agli articoli 143-146, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, II, Padova, 1992, 493; art. 143 del Codice Commentato). La dottrina osserva che siffatta uguaglianza è sostanziale, e può essere derogata in concreto (non in astratto) nell'interesse dell'unità familiare e quindi non potrebbe essere considerata alterata dalle deroghe che la legge stessa vi pone, qual è, ad esempio, quella contenuta nell'art. 143-bis c.c., relativo al cognome della moglie.
Giurisprudenza
Siffatta tematica, vista soprattutto in prospettiva della trasmissione automatica del cognome paterno al figlio della donna coniugata, costituisce un fattore residuale discriminante nei confronti della donna all'interno della disciplina del diritto di famiglia. La giurisprudenza di legittimità aveva affermato sul punto che "l'attribuzione automatica del cognome paterno al figlio legittimo, che non può essere disapplicata neppure se entrambi i coniugi lo vogliono, non è più coerente con i principi dell'ordinamento né con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna" (si veda, Cass. 22 settembre 2008, n. 23934). Anche la Corte costituzionale, con la decisione del 16 febbraio 2006, n. 61 aveva già sottolineato, pressoché con le stesse parole, l'incoerenza dell'attuale sistema di trasmissione del patronimico che "affonda le radici nella tradizione romanistica e in una tramontata potestà maritale non più coerenti con il sistema costituzionale".
Sotto il profilo del diritto internazionale, la Convenzione di New York, ratificata dall'Italia con la L. 14 marzo 1985, n. 132, afferma all'art. 16 impegna gli Stati contraenti ad "adottare tutte le misure adeguate per eliminare le discriminazioni nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti famigliari e, in particolare, ad assicurare gli stessi diritti personali al marito ed alla moglie, compresa la scelta del cognome". Sotto il profilo del diritto dell'Unione Europea in materia rilevano gli artt. 12 e 17 del Trattato CE come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, nella sentenza del 2 ottobre 2003 (si veda, causa Carlos Garcia Avello contro Belgio), aveva vietato agli Stati membri, in materia di attribuzione del cognome, di imporre contro la volontà dell'interessato l'applicazione di una normativa interna perché ciò "costituirebbe una discriminazione effettuata in base alla nazionalità preclusa dall'art. 12 del Trattato CE". Mentre sotto quello del diritto sovranazionale si segnalano le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 relative alla parità tra madre e padre nella trasmissione del cognome ai figli; la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che si indirizza verso la eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella nascita del cognome (come nelle sentenze 16 febbraio 2005, Unal Teseli contro Turchia, 24 ottobre 1994, Stjerna contro Finlandia, 24 gennaio 1994, Burghartz contro Svizzera). Di recente la stessa Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per violazione degli artt. 8 e 14 CEDU per violazione del diritto alla riservatezza nella vita familiare e per la discriminazione subita dalla madre impossibilitata, anche con l'accordo del marito, nel trasmettere il proprio cognome al figlio.
3. La tutela delle libertà personali dei coniugi
Secondo la dottrina [si veda, F. Finocchiaro, Matrimonio, cit., 248] la famiglia rappresenta un punto di equilibrio tra la manifestazione della personalità del singolo all'interno delle libertà individuali, ex art. 2 Cost., e l'esplicazione dei doveri nascenti dallo status familiare con il primario interesse della tutela dell'unità familiare (si veda l'art. 143 del Codice Commentato). Il fulcro di siffatto bilanciamento risiede nella modalità di attuazione tra diritti di libertà della persona e necessità del rispetto dei doveri coniugali. La dottrina sostiene che ciascun coniuge mantiene il diritto a godere di una sfera privata per mantenere i propri interessi e attitudini, rifiutando l'imposizione di frequentazioni sgradite [si veda, M. Paradiso, I rapporti, personali tra coniugi, cit., 68]. A questo proposito, si sottolinea che l'armonizzazione della famiglia si realizza attraverso un governo "diarchico" (si veda l'art. 143 del Codice Commentato), secondo cui l'interesse della medesima deve essere armonizzato con il principio di libertà personale (art. 13 Cost.). Pertanto, l'intolleranza di un coniuge rispetto ai parenti dell'altro non può esprimersi in comportamenti che vadano a violare la libertà di quest'ultimo di intrattenere sereni e liberi rapporti con la propria famiglia di origine (si veda, Trib. Catania, 31 dicembre 1992). Uno dei punti più delicati relativi al raggiungimento di questo equilibrio riguarda, per esempio, la manifestazione della libertà religiosa. In passato, la giurisprudenza di merito aveva affermato che la professione di un credo religioso si concreta in una violazione dei doveri coniugali e genitoriali quando il coniuge, privilegiando i soli doveri derivanti dall'appartenenza alla religione professata, non rispetti gli elementari doveri di assistenza e collaborazione verso la moglie ed esiga che anche il figlio assuma un atteggiamento di intransigenza e di intolleranza, soprattutto religiosa, nei confronti dei terzi (si veda, Trib. Bologna, 5 febbraio 1997). Infatti, concretamente la citata giurisprudenza ha ritenuto che ciascun soggetto, coniugato o di stato libero, con prole o senza prole, abbia piena ed illimitata libertà di abbracciare, professare e manifestare qualsiasi confessione religiosa, essendo il nostro ordinamento ormai improntato a principi di laicità e di aconfessionalità, sicché il praticare e manifestare la propria fede nelle forme più rigorose ed integraliste, con l'unico limite dell'ordine pubblico e del buon costume, non può di per sé costituire, pur nell'opposizione del coniuge, causa di addebito della separazione, deve tuttavia ritenersi che costituisca motivo di addebito la professione di un credo religioso fonte fattuale ed effettuale di gravi violazioni dei doveri coniugali e parentali: la separazione va, quindi, addebitata al coniuge che, privilegiando esclusivamente i doveri a lui derivanti dall'appartenenza alla religione professata, venga meno ai doveri elementari di assistenza e collaborazione verso l'altro coniuge (privato financo della "privacy" domestica, a causa della continua presenza, imposta dal coniuge, nella casa coniugale (monolocale) di correligionari di passaggio), e pretenda altresì di trasmettere al figlio un atteggiamento aprioristico di intransigenza, di intolleranza e di acritico rifiuto verso l'altrui condotta, soprattutto religiosa, impedendo in tal modo al figlio stesso di vivere ed assimilare un regolare processo di socializzazione e di temperanza (si veda, Trib. Bologna, 5 febbraio 1997, cit.).
4. L'attività lavorativa del coniuge
Per quel che concerne l'esercizio di una attività lavorativa del coniuge, generalmente della donna, la quale è tradizionalmente preposta all'allevamento dei figli, specie in tenera età, la dottrina osserva che "si pone come necessario il coordinamento con la "essenziale funzione familiare" che è chiamata a svolgere" ai sensi dell'art. 37, comma 1, Cost. (si veda l'art. 143 del Codice Commentato).
La dottrina sostiene la presenza di una presunzione sulla base della quale l'attività della moglie svolta al di fuori del focolare domestico è sempre legittima. Ne consegue che è onere di chi la contesta, dimostrarne l'incompatibilità con le esigenze della famiglia (si veda, F. Villa, Gli effetti del matrimonio cit., 344]. Inoltre, l'attività lavorativa della moglie senza il gradimento del marito non può costituire di per sé causa di addebito della separazione.
Per quel che concerne la libertà di circolazione e di soggiorno (art. 16 Cost.), si rileva che deve essere esercitato in base all'accordo tra i coniugi ex art. 144 c.c., ma che al coniuge non è precluso il diritto individuale di soggiornare altrove, per motivi di lavoro, di studio, di turismo, purché compatibilmente con l'assolvimento dei doveri coniugali, le possibilità economiche della famiglia e con l'accordo dell'altro coniuge.
Giurisprudenza
Perché il lavoro extradomestico svolto dalla moglie costituisca, nel giudizio di separazione personale, causa di addebito, è necessario che il marito dia la prova o che tale lavoro abbia influito negativamente sulla vita della famiglia e sull'educazione dei figli, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, o di avere, inutilmente, invocato l'intervento del giudice, ex art. 145 c.c., per sanare il contrasto tra le parti su tale questione (Trib. Napoli, 30 giugno 1981).
Pronunciata la separazione dei coniugi con addebito al marito, deve essere cassata la sentenza di merito che abbia negato alla moglie, ritenuta in possesso di capacità lavorative, l'assegno di mantenimento, in mancanza di prova di rifiuto di occasioni di reddito da lavoro (Cass., 2 luglio 2004, n. 12121).
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, non costituisce motivo di addebito la circostanza che uno dei coniugi, pur non avendone la necessità, si sia dedicato ad un'attività lavorativa retribuita o ad altra occupazione, al fine di affermare la propria personalità, sempre che tale decisione non sia incompatibile con l'adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari, e non contrasti con l'indirizzo di vita coniugale da entrambi i coniugi concordato prima o dopo il matrimonio (nella specie, la moglie, dopo il matrimonio, ed allorché i figli erano ormai adulti, si era dedicata ad un'attività commerciale, ma con esiti disastrosi, nonostante l'aiuto economico prestatole dal marito che pure, in un primo momento, aveva contrastato tale sua scelta) (Cass., 11 luglio 2013, n. 17199).
17-09-2016 10:14
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