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Sentenza

Una madre ritenuta non adeguata come genitore perchè dotata di personalità manipolativa ha spinto i figli ad odiare il padre, suo ex compagno.-
Una madre ritenuta non adeguata come genitore perchè dotata di personalità manipolativa ha spinto i figli ad odiare il padre, suo ex compagno.-
Tribunale di Cosenza, sez. II Civile, decreto 23-29 luglio 2015, n. 778
Presidente Viteritti – Relatore De Sanzo

Il Tribunale,
riunito in Camera di Consiglio,
letto il ricorso presentato da K ai sensi degli artt. 377 bis ss. c.c. per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori X e Y (nati rispettivamente il … e il …) a seguito della cessazione della convivenza more uxorio intrattenuta dal 2004 al 2014 con W;
dato che la ricorrente ha chiesto l'affido condiviso dei due minori con collocazione prevalente presso di sé, assegnazione della casa familiare di W e l'imposizione in capo al genitore non collocatario dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli con il versamento della somma mensile di euro 250 per ciascuno, oltre al 50 per cento delle spese straordinarie, con regolamentazione dell'esercizio del relativo diritto di visita del padre ai due figli;
rilevato che il convenuto si è costituito in giudizio formulando richiesta di affido esclusivo dei due minori, ovvero, in subordine, collocazione prevalente degli stessi presso di sé, con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita della madre non collocataria, nonché imposizione a carico della K di un contributo per il mantenimento dei figli minori;
dato atto che all'udienza del 25.06.2014, essendo i minori in vacanza a … con la madre, le parti hanno chiesto un rinvio della causa, dichiarando di avere raggiunto un accordo sulle modalità di visita del padre durante il periodo estivo (la K si era in particolare impegnata, a verbale, di far partecipare i minori al matrimonio dello zio paterno … in data …, acconsentendo, inoltre, a che i due figli trascorressero con il convenuto tutto il mese di luglio 2014);
rilevato che, a seguito di istanza presentata da W, che denunciava l'inottemperanza della ricorrente all'accordo così raggiunto, il Tribunale ha disposto l'acquisizione di informazioni urgenti sul nucleo familiare e sui minori dal Servizio Sociale di … territorialmente competente in relazione alla residenza dei minori, provvedendo a regolamentare in via provvisoria l'esercizio del diritto di visita ai figli del W;
dato atto che alla fissata udienza del 22.10.2014 W faceva presente che non aveva potuto in alcun modo incontrare i figli, essendo stato, peraltro, nelle more indagato in procedimento penale per presunte molestie sessuali ai danni dei figli (archiviato con ordinanza del G.I.P. di Cosenza del 27.08.2014) e formulava richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti della K;
rilevato che il Collegio, esaminati tutti gli atti del procedimento, disponeva consulenza psicologica sui minori e sui genitori stessi, che veniva integrata a seguito delle osservazioni del C.T.P. di parte attrice;
dato atto, infine, che all'udienza del 15.07.2015 il procuratore di … depositava richiesta di ‘nulla osta' al trasferimento presso scuola di … formulata unilateralmente dalla K al presidente della scuola elementare frequentata da X e Y, insistendo nella declaratoria di decadenza della ricorrente dalla responsabilità genitoriale.

Osserva

Deve essere disposto l'affido esclusivo dei minori a W.
Se è vero, infatti, che a norma dell'art. 337 ter c.c. il legislatore privilegia, in caso di crisi e separazione della coppia genitoriale, il regime dell'affido condiviso dei figli minori per garantire loro il “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, è altrettanto vero che al fine di tutelare il preminente interesse dei minori ad una crescita serena ed equilibrata, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, comma 1 c.c.).
Ebbene, nel caso di specie, l'istruttoria ha consentito di appurare l'esistenza di una situazione di inidoneità genitoriale della K che risulta avere manipolato i due minori, allontanandoli fisicamente e psicologicamente dal padre, verso cui ostentano entrambi plateali manifestazioni di rifiuto e negazione.
W ha chiesto l'affido esclusivo e, in corso di causa, la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale per la K, descrivendola come una madre per lunghi periodi assente dalla vita dei figli, impegnata nella sua attività di rappresentante di commercio nella vendita di batterie di pentole, anche per periodi di due o tre giorni consecutivi, lasciando i figli a casa con lui ed a lui delegando ogni incombenza che li riguardava.
L'assunto è rimasto privo di riscontro probatorio perché la causa ha assunto un'altra piega.
A seguito del mancato rispetto, da parte della ricorrente, dell'accordo concluso con il convenuto all'udienza del 25.06.2015 (quando la K si era impegnata, a verbale, di portare i bambini al matrimonio dello zio paterno ed a far trascorrere loro col padre tutto il mese di luglio 2014), il Collegio ha, infatti, interessato della vicenda i Servizi Sociali di …, così apprendendo che gli stessi erano stati già contattati, appena qualche giorno prima, dal legale della K, la quale, per il tramite del proprio avvocato, aveva segnalato agli assistenti sociali una situazione di disagio dei figli che si rifiutavano, in particolare, di incontrare il padre.
Il 15.07.2014 gli assistenti sociali hanno, quindi, incontrato X, Y e la madre.
Nella relazione da loro stesa, in pari data, essi riferiscono di avere sentito i due minori e che essi, durante il loro colloquio, hanno accusato il padre di diversi episodi di maltrattamenti (X sarebbe stato colpito da W in più occasioni con un bastone; i due sarebbero stati lasciati soli dal padre, in piena notte, su una panchina e poi nelle vicinanze di un'azienda agricola) e di molestie sessuali.
I bambini hanno, in particolare, raccontato agli assistenti sociali che il padre più volte “nel salone di casa si era spogliato” davanti a loro “mostrando i genitali e costringendoli a toccarli” con la minaccia che, se avessero raccontato il fatto, egli avrebbe fatto del male a loro ed alla mamma.
Alla luce del contenuto di tali dichiarazioni, gli assistenti sociali provvedevano ad informare i Carabinieri della Stazione di …, dove la K si era poi recata a sporgere denuncia contro il suo ex convivente.
In data 22.07.2014 i minori e la madre erano stati, quindi, inseriti in una struttura protetta per donne in difficoltà e minori di …, dalla quale erano tuttavia usciti volontariamente, per iniziativa della ricorrente, il successivo 27.07.2007 (v. attestazione della società cooperativa … e comunicazione della K in data 27.07.2014, in atti).
A seguito del provvedimento del Collegio, gli assistenti sociali hanno proceduto, quindi, ad effettuare un nuovo incontro con X, Y ed i loro genitori.
Nella relazione del 29.07.2014 danno, infatti, conto di avere effettuato il secondo incontro il giorno 25.07.2014 (quando i minori e la madre si trovavano ancora presso la comunità di accoglienza anzidetta), trovandosi di fronte a “due bambini molto spaventati e abbracciati in modo morboso dalla mamma”.
Evidenziavano, gli assistenti sociali, che i minori si rifiutavano di parlare con il padre.
Tuttavia, rimasti soli con il genitore, dopo un primo momento di tensione durante il quale X “rimprovera(va) il padre di litigare sempre con la madre, che non gli faceva fare le vacanze in santa pace” senza fare alcun riferimento agli episodi raccontati nel precedente incontro (maltrattamenti, abbandono in luoghi pubblici, molestie sessuali), scrivono ancora i Servizi sociali che il piccolo Y, tranquillizzato dal papà, abbraccia(va) infine il genitore “manifestando la volontà di voler andare con lui”.
Evidenziano gli assistenti sociali che “in questo secondo colloquio la dichiarazione dei bambini appare un po' confusa, facendo insorgere il dubbio che i bambini (stessi) possano essere stati influenzati da soggetti adulti”.
Concludevano, pertanto, la relazione sollecitando il Tribunale ad un approfondimento specialistico, da affidare ad un neuropsichiatra infantile.
Nelle more dell'udienza del 22.10.2014 – fissata dal Tribunale, dopo l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 25.06.2014, per il prosieguo del procedimento – la Procura di Cosenza, espletate le indagini in ordine ai reati denunciati dalla K a carico del suo ex convivente, chiedeva – e successivamente otteneva – l'archiviazione del procedimento (v. decreto archiviazione G.I.P. Cosenza in data 21.05.2015, in atti).
Dalle indagini espletate – ivi compresa l'acquisizione di referto medico relativo a visita ginecologica sulla piccola X portata in Pronto Soccorso dalla madre, ed indagine specialistica delegata alla dottoressa … (medico chirurgo specializzato in neuropsichiatria infantile, nominata dalla Procura quale ausiliario di p.g.) – era infatti emerso che i minori avevano esposto fatti non veritieri, fornendo un racconto “ritualizzato, pieno di fantasie” e per quanto riguarda Y del tutto “omogeneo a quello della sorella” maggiore rispetto alla quale manifesta una forte dipendenza emotiva (v. elaborato di consulenza dottoressa …, depositata in procura il 12.02.2015, in atti).
A seguito dei colloqui e dei test somministrati ai minori, il consulente del P.M. evidenziava, inoltre, che “per la struttura e le modalità del racconto, molti fatti sembrerebbero inverosimili anche perché raccontati in maniera stereotipata e senza risonanza emotiva. I racconti non sono coerenti rispetto alla collocazione spazio-temporale, sono strutturati in maniera eccessiva. Non sono presenti contesti particolareggiati, interazioni, complicanze inaspettate durante l'evento”.
La K proponeva opposizione alla richiesta di archiviazione, che veniva tuttavia non accolta dal G.I.P.
Sempre nelle more dell'udienza del 22.10.2014, non riuscendo ancora ad incontrare i figli nonostante il provvedimento del Collegio del 23.07.2014, W notificava alla K relativo atto di precetto rimasto inottemperato.
Adiva inoltre il Giudice tutelare ex art. 337 c.c.
Nel corso della fissata udienza, su sollecitazione del magistrato procedente, le parti si accordavano per effettuare gli incontri tra il padre ed i minori con l'intervento e l'assistenza degli assistenti sociali e W, accogliendo il suggerimento del Giudice tutelare, rifasciava il ‘nulla osta' richiesto dalla K per l'iscrizione dei due figli alla scuola elementare di …, Comune nel quale la ricorrente si era nelle more trasferita con la prole (v. verbale udienza camerale del 12.09.2014).
Anche tale accordo rimaneva lettera morta.
Mentre W rilasciava il ‘nulla osta' all'iscrizione dei figli presso l'istituto scolastico di …, la K manteneva un contegno inerte e non collaborativo che non consentiva a X e Y di avvicinarsi in alcun modo al padre.
All'udienza del 22.10.2014 il Collegio, ritenutane la necessità, disponeva consulenza psicologica sui minori e sui genitori al fine di accertare “quale (fosse) lo stato psicologico e la personalità delle parti e dei minori, con particolare riferimento ai rapporti di questi con entrambi i genitori e con i relativi ambienti familiari”, nonché “quale (fosse) la causa del “loro rifiuto di incontrare il padre e verificare se essi subiscano – o abbiano subito – influenze esterne provenienti da adulti tali da condizionarne i comportamenti e gli atteggiamenti odierni”.
La consulenza – affidata al dottor …, psicologo e psicoterapeuta – trasfusa in un elaborato dettagliato e preciso, accompagnato dai file degli incontri videoregistrati con tutti i soggetti coinvolti nella vicenda odierna, è stata successivamente integrata con l'osservazione degli incontri madre-figli e l'ascolto dei minori da parte del Giudice delegato all'uopo dal Collegio.
La visione dei file contenenti le videoriprese dei colloqui del CTU con genitori e minori e l'ascolto diretto di X e Y da parte del Giudice delegato hanno consentito al Collegio di verificare direttamente le conclusioni del perito nominato.
Il CTU, dopo avere incontrato i minori ed i due genitori sia singolarmente che congiuntamente ed avere ad essi somministrato i test di rito, ha infatti concluso per un “condizionamento programmato” della madre nei confronti dei figli teso a “logorare” la figura paterna, compresi anche i familiari del W ed il posto in cui egli vive.
Nell'atteggiamento dei due minori il perito ed il Tribunale mediante l'ascolto diretto di X e Y hanno potuto constatare la sussistenza di un vero e proprio disturbo relazionale, avente le caratteristiche dell'alienazione parentale così come descritta, da ultimo, nel DSM - 5 pubblicato nel maggio 2013.
Si è, in particolare, potuto constatare la sussistenza di una situazione di “ingiustificata campagna di denigrazione del minore contra il padre”.
Sia X che Y rifiutano la figura paterna, in modo plateale ed innaturale, adducendo motivazioni del tutto inconsistenti ed inverosimili.
L'accusa di molestie sessuali non ha superato la fase delle indagini preliminari, essendo stati ii racconti dei due fratelli ritenuti, dal neuropsichiatra infantile ausiliario di p.g. e dalla Procura stessa all'esito delle indagini, del tutto inverosimili, fantasiosi, sganciati dalla realtà e completamente privi di qualsivoglia riscontro oggettivo.
Sia il CTU che il Giudice delegato hanno, inoltre, verificato de visu l'inconsistenza di detti racconti.
AI Giudice delegato poi X e Y hanno descritto l'evento in maniera completamente diversa.
Entrambi hanno dichiarato che W (non intendono chiamare il padre “papà”) ha fatto toccare loro il “pisellone” ma mentre X ha riferito che si trovavano in salone e che avevano entrambi toccato il “pisellone” del padre con una mano ciascuno premendolo due volte, così facendo fuoriuscire un liquido appiccicoso che loro stessi avevano dovuto pulire con un tovagliolo, Y ha detto che era da solo in camera sua quando W gli aveva mostrato il “pisellone”, specificando, su domanda del Giudice delegato, che X non era con lui e di non avere mai visto la sorella toccare il pene del genitore.
Mentre X non ha fatto cenno ad altri episodi di maltrattamenti, Y all'inizio della sua audizione col G.I. ne ha meccanicamente sciorinato l'elenco dettagliato dicendo: “Mi ha fatto toccare il pisellone, mi ha picchiato col palo della scopa, mi ha lasciato nel bosco, mi ha lasciato su una panchina di … con mia sorella”, senza tuttavia riuscire poi a riempire i singoli episodi enunciati di contenuti verosimili. A proposito del bosco, il bambino ha infatti detto che quando il padre, per “sfogarsi”, li aveva fasciati là, era buio, che c'era un cervo ma non c'erano luci e che lui e la sorella erano tornati a casa da soli.
Insomma, nessuna delle motivazioni poste dai minori alla base del loro rifiuto del padre è motivata e fondata su fatti seri, concreti ed obiettivi, effettivamente vissuti e patiti dai due bambini, che appaiono istruiti ad arte nella recita di un copione.
Durante i colloqui con il CTU ed il Giudice delegato, i due minori continuavano – soprattutto X – a ripetere che W non è loro padre ed è “cattivo”, quasi roboticamente e ritualmente.
Y, poi, senza alcun coinvolgimento o convinzione.
L'aprioristica e programmata denigrazione del genitore non più riconosciuto come tale è del tutto evidente nell'incipit dei colloqui con il perito d'ufficio.
Appena arrivata di fronte alla telecamera, X si profonde in una serie di insulti contro il padre, chiede di parlare con “il giudice dei grandi” per l'“interrogazione di quinto grado”; Giudice a cui direttamente spesso si rivolge attraverso la telecamera chiedendo che metta W in carcere per le “cose brutte” che ha fatto.
Notando l'uso di tali espressioni e riferimenti di X alla circostanza che ella non conosce le tabelline, il perito scopre inoltre che i due minori sono stati preparati ai colloqui con lui attraverso la visione di un video dal titolo “Marina era nei guai” fornito alla K dalla CTP di parte, dottoressa …, al dichiarato fine di tranquillizzarli in vista degli incontri col CTU (v. relazione peritale, pag. 9).
Dalla trascrizione della traccia audio, che di detto video fa nella sua relazione il perito, emerge che X ripete le stesse frasi della “Marina” del video: evidente il condizionamento psicologico così ulteriormente operato sulla minore.
È stato inoltre riscontrato nel corso dell'istruttoria anche un ulteriore comportamento sintomatico dell'alienazione parentale, vale a dire la mancanza di ambivalenza nei confronti di uno stesso genitore, avendo il CTU ed il Collegio direttamente constatato che i due bambini nutrono per il padre (genitore alienato) solo sentimenti negativi e per la madre (genitore alienante) solo sentimenti positivi.
Persino quando, nel corso della conversazione con giudice delegato e CTU, riferiscono qualcosa di positivo sul padre, subito correggono il tiro, aggiungendo un particolare denigratorio.
Quando, ad esempio, il giudice delegato chiede ad X se ricorda qualcosa di buono che ha fatto per lei il padre (che dice di non voler vedere “nemmeno quando sarò defunta!”) dapprima nega recisamente e poi dice che “una cosa buona che ha fatto” è stata quella di averla portata ad una fiera “e c'erano le giostre”. Arriva subito la denigrazione: “erano rotte ma almeno mi sono divertita”.
Poi aggiunge: “un'altra cosa buona è che mi ha regalato una cucina”; ma subito corregge: “ma è piccola, però”.
“Un'altra cosa buona era che comprava” a lei e Y i palloncini ma aggiunge, in chiave denigratoria: “lui non li gonfiava, però. Non gonfia niente: manco il cervello”.
E la stessa cosa accade relativamente ai membri della famiglia paterna.
Altro indice dell'alienazione parentale è invero costituito dalla circostanza che il bambino tende ad estendere l'ostilità anche ai familiari e agli amici del genitore alienato.
Quando il giudice delegato chiede ad X della nonna paterna, dapprima dice che non ci andava spesso, solo a pranzo la domenica; ma subito si corregge: “no, venerdì! Ho detto domenica perché mi sono sbagliato. Domenica stavamo da soli e mamma faceva il pagliaccetto per farci ridere”.
Poi aggiunge che il nonno paterno gli faceva i regali solo perche lo “obbligava la mamma” ed anche gli spaghetti al sugo la domenica (che ammette le piacevano) glieli cucinava perche obbligato dalla madre.
Più spontaneo e sincero, sotto questo aspetto, si è invece rivelato Y, più piccolo di X e dunque meno dotato di sovrastrutture condizionabili.
Dopo avere meccanicamente ripetuto di non voler vedere il padre, rispondendo al Giudice ha ammesso che “un pochino pochino pochino” gli manca; che se lo incontrasse gli direbbe “ciao” (dicendo ciò si scherniva, ed abbassava lo sguardo, abbozzando un sorriso).
Ha inoltre detto, dopo averlo inizialmente negato, di volere bene “pochino pochino” al papà, agli zii e nonno paterni, tradendo un vero e proprio sentimento di affetto nei confronti del genitore alienato e della di lui famiglia di origine.
Assai significativa si è infine rivelata l'osservazione, da parte del CTU, dei minori con la madre.
I due bambini appaiono del tutto dipendenti dalla figura materna con cui condividono una forte complicità e di cui cercano, anche con lo sguardo, la continua approvazione.
L'alienazione del genitore appare in tutta la sua evidenza laddove i bambini arrivano oramai a confondere la figura paterna, individuandola in quella del nuovo compagno della madre (tale H) di cui tessono le lodi e che risulta sempre vincente nel paragone, che essi stessi introducono, con il genitore naturale.
Anche al giudice delegato X ha parlato di H.
La bambina ha in particolare negato che H sia il compagno della madre (“Mamma non ha nessun fidanzato. È indecisa. Ha paura di sbagliare; di fare lo stesso errore che ha fatto con W”. Rispondendo al giudice delegato che le chiedeva se queste cose gliele avesse dette la madre, ha dichiarato: “Non me lo ha detto; lo capisco dal suo sguardo”), aggiungendo tuttavia: “Io vorrei tanto H come nuovo papa!” (v. verbale ascolto X, ud. 13.07.2015, in atti).
Tessendo le lodi di H, Y ha dichiarato che lui “aiuta la mamma al negozio” (di fiori), “porta Ia legna, ci dipinge la casa. Lui è bravo a fare tutto. Sa pure cucinare!”.
Insomma, è in atto un vero e proprio processo di progressiva “sostituzione” della figura paterna con il compagno della K, evidente anche nel piccolo Y che al giudice delegato, dopo avere detto che “W” gli aveva insegnato ad andare in bicicletta, subito si corregge: “però a volte cadevo”; ed aggiunge spontaneamente: “H ci ha insegnato meglio” (v. verbale audizione Y, 13.07.2015, in atti).
Tale conclusione è confermata dalle dichiarazioni che X fa al perito durante gli incontri seguiti alla richiesta di integrazione peritale.
Ella dice al CTU che W non è più suo padre.
È un “ex papa”, spiegando al CTU, che le chiedeva maggiori delucidazioni, che è come quando due si fidanzano e poi si lasciano: si è “ex, ex fidanzati”.
E così e stato pure con Y.
II processo di alienazione della figura paterna con contemporanea sostituzione di W e la confusione ingenerata nei due bambini si rivela in modo palese nell'incontro congiunto madre-figli espletato dal CTU.
II perito fa disegnare a ciascuno di loro la loro famiglia.
I due bambini disegnano solo loro due e la madre, scrivendo accanto a ciascuna figura i rispettivi nomi (mamma, X, Y).
Quando la madre disegna anche una figura maschile scrivendoci accanto “papà”, entrambi la guardano con estremo stupore e rivolgendosi alla madre chiedono chi fosse, “W?”.
La madre risponde: “un papà”.
X chiede di precisare, di non scrivere solo “papà” ma un “nome proprio” come hanno fatto loro due bambini; e lei le risponde: “Io non scrivo nomi propri”.
Come fa notare il CTU, “tale episodio appare molto significativo poiché lascia intravedere il reale rapporto tra madre e figli. Ad un compito specifico (disegnare la vostra famiglia) affidato a tutti e tre, disegnano solo i due bambini mentre la madre rimane ad osservare (rectius a “controllare”) ciò che disegnano i bambini (non disegnano alcuna figura paterna). Al termine, ecco l'elemento a sorpresa della madre – la figura paterna – che piazza i bambini. In realtà è come se ella avesse “tradito” il loro patto, la loro fiducia; tanto da scatenare la loro reazione di incredulità e sorpresa” (v. integrazione peritale, pag. 12).
Significativo dell'ingerenza della K nell'impedire “l'accesso psichico” dei figli all'altro genitorie è infine un ultimo episodio annotato dal perito e registrato dalle videoriprese.
Dalla videocamera posta nella stanza dei CCTTPP si può infatti osservare chiaramente che W subito dopo la fine del colloquio dei figli con il CTU e la madre, ad un certo punto, vedendo nel corridoio X, si alza dalla sedia per cercare un contatto con i bambini che uscivano dalla stanza del colloquio col perito.
Si vede ancora la K che li raggiunge ed intima ai figli di non uscire dalla stanza, chiudendo la porta della stanza dei colloqui col perito e rimanendo “a guardia”, appoggiata alla porta, per evitare qualsiasi contatto dei bambini col padre.
Ebbene, ritiene il Collegio che tutti gli elementi come sinora descritti e per tutte le considerazioni fatte dal perito nei suoi elaborati a cui integralmente in questa sede si rimanda e che devono intendersi qui richiamati e trascritti, conducono inevitabilmente alla conclusione della inidoneità della K ad essere genitore affidatario dei bambini.
Non solo con il suo comportamento ella – dotata di personalità manipolativa (v. relazione di CTU, pp. 138, 139) – ha allontanato i figli dal padre, ma, alla prova dei fatti, ha reiteratamente dimostrato a questo Collegio di essere inaffidabile, assolutamente non incline al rispetto del prossimo e dei provvedimenti, assunti dal Tribunale anche sulla base della sua documentata adesione.
All'udienza del 25.06.2014 si è assunta l'impegno a far partecipare i figli al matrimonio dello zio paterno e a far trascorrere loro con il padre tutto il mese di luglio.
Non lo ha fatto.
Davanti al Giudice Tutelare, all'udienza del 12.09.2014, si è assunta l'impegno a far incontrare i figli a W mediante l'ausilio e l'intermediazione dei Servizi Sociali; per contro, W si è impegnato a rilasciare il ‘nulla osta' scolastico per il trasferimento dei bambini dalla scuola di … da loro frequentata a quella di … .
Non lo ha fatto.
Dopo l'audizione da parte del giudice delegato dei due minori, non solo non è comparsa per l'udienza di discussione della causa, a differenza delle altre volte, ma ha provveduto – ancora una volta del tutto unilateralmente e senza preavvertire il suo ex compagno e padre dei suoi figli – ad inoltrare al preside della scuola elementare di …, in data 09.07.2015, richiesta di ‘nulla osta' al trasferimento dei figli presso altra scuola, sita in altra regione (…, provincia di …), qualificandosi falsamente come “genitore unico affidatario” in base ad un citato generico provvedimento del “Giudice Tutelare” della cui esistenza è legittimo dubitare, trattandosi invero di materia (statuizione sull'affido dei minori) che esula dalla competenza dell'ufficio tutelare (v. copia delle due richieste di ‘nulla osta' datate 09.07.2015 nonché comunicazione del preside ad …, allegati al fascicolo di parte convenuta, in atti); tutto ciò in pieno procedimento e dimostrando, ancora una volta, assoluta noncuranza per le autorità che hanno preso in carico la sua situazione familiare.
Si tratta di condotte che, complessivamente valutate, convincono il Collegio della assoluta inidoneità della K ad occuparsi dei figli minori che gestisce ed utilizza in base alle sue esigenze ed alle proprie convinzioni, senza mostrare alcun rispetto per il loro diritto a coltivare il rapporto anche con l'altro genitore, da cui invece tenta di allontanarli, anche fisicamente – come dimostra la richiesta di trasferimento dei figli in una scuola del …, che renderebbe, se attuato, oltremodo difficile la frequentazione con W, che vive e lavora stabilmente in … .
Il CTU, che ha sottoposto a consulenza sulla personalità sia la K che W, ha formulato per la ricorrente una diagnosi di probabile “MBO (Munchausen Syndrome by Proxy) - falsi abusi sessuali” (DSM - 5, pag. 375) che consiste sommariamente in una “sindrome nella quale le madri simulano o producono una malattia medica del figlio, che fanno visitare da medici, pediatri, ospedali, ecc., senza che gli specialisti riescano a trovare alcun riscontro clinico” (v. integrazione di consulenza, pagg. 10, 119).
Ed è proprio ciò che si è riscontrato nel caso di specie: nonostante la Procura ed il GIP abbiano escluso abusi sessuali; nonostante il Collegio abbia espletato ogni più scrupoloso accertamento volto a verificare la veridicità o meno del racconto dei minori che è risultato palesemente frutto di ideazione (invero etero-indotta) da parte dei figli (ed in particolare di X), la K si ostina ancora a credere (o a voler far credere di credere…) che i suoi figli siano stati abusati.
Spiega il perito che l'insistenza della K nel ritenere che i figli siano stati abusati sessualmente si intreccia con il profilo di personalità della madre della ‘MBP' che nella convinzione di operare per il bene dei figli o addirittura spinta da distorsioni cognitive e di personalità la inducono a nuocere in maniera irreversibile al bambino” (integrazione peritale, pag. 11).
I minori X e Y devono essere, quindi, affidati in via esclusiva al padre.
W, infatti, a differenza della K, ha dimostrato, durante tutto il corso del presente procedimento, di voler tutelare in via primaria l'interesse dei figli a vivere e crescere serenamente, affidandosi ai consigli ed alle soluzioni proposte dagli esperti (assistenti sociali, perito e Tribunale) anche se queste andavano spesso a suo discapito.
Pur di poter soddisfare l'interesse dei minori e riavvicinarsi ad essi, non ha esitato a rilasciare il ‘nulla osta' per il trasferimento degli stessi dalla scuola elementare di … (città in cui egli stesso vive) a quella di … .
Si è astenuto dall'incontrare direttamente i figli durante i colloqui con il CTU ed il giudice delegato, pur avendone fatto richiesta, al fine di evitare supposti traumi ai figli stessi.
Si è insomma dimostrato genitore che davvero mira all'esclusivo benessere della prole, sacrificando anche il suo legittimo desiderio di parlare con X e Y.
Ritiene tuttavia il Collegio di non poter collocare subito i minori con il genitore affidatario.
Come rilevato correttamente dal perito e dallo stesso CTP, allo stato i minori rifiutano nettamente la figura paterna e potrebbe essere, quindi, deleterio collocarli ex abrupto con un genitore che hanno “alienato”, rifiutandolo come “padre” e dal quale “crederebbero” ancora di essere abusati.
Il Collegio condivide in toto tale conclusione, avendo direttamente verificato l'attuale avversione dei minori verso W, nei cui confronti ha potuto tuttavia constatare – sia attraverso la visione delle videoregistrazioni dei colloqui con CTU che a seguito dell'ascolto di X e Y espletato dal Giudice delegato – che i bambini nutrono comunque un sentimento di affetto e un forte legame, tradito dalle espressioni gestuali e, per quanto riguarda il piccolo Y, espressamente ammesso fino a dichiarare che il padre e la di lui famigli gli mancano, anche se “pochino, pochino” (v. verbale udienza 13.07.2015, in atti).
Ritiene, dunque, il Tribunale che, fermo il disposto affido esclusivo dei minori al padre, X e Y – che devono essere allontanati dalla figura materna per poter emanciparsi dalla dipendenza psicologica che hanno sviluppato nei suoi confronto – debbano essere collocati, per un periodo di almeno sei mesi, presso una struttura di accoglienza specialistica (individuata nella casa di accoglienza … di …) in modo da poter gradualmente riacquisire indipendenza di pensiero e riavvicinarsi al padre, riscoprendo e facendo riaffiorare i sentimenti sopiti per lui.
Nel periodo di collocazione presso terzi, i genitori potranno incontrare i figli almeno due volte a settimana per i primi tre mesi e poi tre volte a settimana per il successivo trimestre, ciascuno separatamente dall'altro, con l'assistenza e la partecipazione degli assistenti sociali che provvederanno a formulare un programma di intervento sul nucleo familiare in modo da garantire, al termine del previsto percorso semestrale ed in vista della successiva collocazione dei minori presso il padre, il ritorno alla normalità nei rapporti tra X, Y e la coppia genitoriale.
La richiesta di collocazione dei minori presso gli zii paterni, pure formulata da W, non può essere accolta, avendo i minori manifestato sentimenti di avversione anche per la famiglia del padre, per cui vivrebbero tale collocazione comune un ulteriore abuso.
Essendo i minori affidati a W e successivamente collocati presso di lui, deve essere imposto alla K l'obbligo di contribuire al loro mantenimento.
Tenuto conto della circostanza che ella gestisce un negozio di fori a ... e dispone quindi di una propria capacità reddituale, si ritiene equo disporre che ella versi mensilmente a W, per il mantenimento dei due figli, la somma di euro 150 per ciascun minore, con obbligo di contribuire anche al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la tutela delle esigenze di studio, salute ed istruzione dei due figli.
Il Tribunale dispone poi che la K, una volta che i figli rientreranno a casa del padre, possa vederli e visitarli due volte a settimana – il martedì e il venerdì – con l'assistenza e la presenza degli assistenti sociali, dall'uscita della scuola sino alle ore 19.00.
Il convenuto aveva richiesto la declaratoria di decadenza della K dalla responsabilità genitoriale.
Il Tribunale – competente a decidere sulla domanda ex art. 38 disp. att. c.c., poiché incardinata in pendenza di procedimento insta turato per la regolamentazione della responsabilità genitoriale della coppia in crisi (e, dunque, davanti al “giudice del conflitto” – v., in tal senso, Cass. Civ., sez VI, ordinanza 26.01.2015, n. 1349), ritiene di non poter accogliere detta richiesta.
E invero, se pur la K con il suo atteggiamento e la sua condotta ha dimostrato di essere genitore inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente all'altro, il fatto che i bambini, pur condizionati nel loro giudizio di negazione del padre, siano apparsi sereni, ben curati, seguiti sia in privato che nella vita scolastica (X è, in particolare, bambina particolarmente intelligente e dotata, con un vocabolario ricco che usa in modo appropriato al contesto in cui si trova), convince il Collegio a ritenere eccessiva la sanzione richiesta, ben potendo le esigenze dei minori essere tutelate con il disposto affido esclusivo e la previsione di incontri assistiti con i genitori che consentiranno ai bambini di ricostruire un rapporto “sano” tanto col padre quanto anche con la madre.
Appare infine opportuno escludere la K dalla partecipazione alle decisioni di maggiore interesse per i minori, in base al disposto dell'art. 337 quater c.c., sia in ragione dell'accesa conflittualità tra i due genitori – che potrebbe condurre a situazioni di “stallo” nocive per i bambini – che per la sua personalità prevaricatrice e manipolativa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ivi comprese quelle di CTU liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da K, rigettata ogni altra richiesta, così provvede:
dispone l'affido esclusivo dei minori X e Y al convenuto W, con esclusione della K dalla partecipazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli;
colloca i due minori temporaneamente, per un periodo di mesi sei, presso il centro di accoglienza … di …;
stabilisce che i minori vedano ed incontrino i genitori, con la presenza degli assistenti sociali di … separatamente l'uno dall'altro (una volta il padre, una volta la madre), due volte a settimana per i primi tre mesi e tre volte a settimana per il restante trimestre;
dispone che, esaurito il periodo semestrale di collocamento presso la predetta struttura, X e Y siano collocati presso l'abitazione del padre, con il diritto della madre di vederli, alla presenza degli assistenti sociali, il martedì ed il venerdì, dall'uscita di scuola sino alle ore 19.00;
pone a carico della K l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due minori, versando a W, entro i primi cinque giorni di ogni mese, la somma complessiva di euro 300, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali sostenute dal convenuto che liquida in euro 2.000;
pone definitivamente a carico della ricorrente K le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Avv. Antonino Sugamele

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