Lo scioglimento della comunione su un’imbarcazione. Il territorio è il criterio di incardinazione processuale per lo scioglimento della comunione su un natante.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 febbraio – 11 giugno 2015, n. 12148
Presidente/Relatore Petitti
Fatto e diritto
Ritenuto che, decidendo sulla controversia promossa da F.P. nei confronti di S.G. per lo scioglimento della comunione sul natante "Tai Pan", il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 5 aprile 2014, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli;
che a tale conclusione il Tribunale di Milano è giunto dopo aver rilevato: che per le cause tra i condomini è competente il giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni, ai sensi dell'art. 23 cod. proc. civ.; che detta norma è applicabile a tutti i casi di comunione dei beni ex art. 1100 cod. civ.; e che nella specie il natante in oggetto è ormeggiato a (omissis);
che avverso detta ordinanza il F. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato l'8 maggio 2014;
che il ricorrente con l'unico motivo di ricorso deduce falsa applicazione dell'art. 23 cod. proc. civ., sostenendo che il foro speciale in esso previsto si applicherebbe esclusivamente ai beni immobili;
che l'intimato ha depositato una memoria difensiva.
Considerato che la causa è stata avviata alla camera di consiglio sulla base della relazione redatta dal consigliere delegato ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:
“[...] Il ricorso appare infondato, giacché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la competenza del forum rei sitae ai sensi dell'art. 23 cod. proc. civ. si applica anche quando oggetto della comproprietà siano dei beni mobili, e non si restringe al caso del condominio di edifici divisi per appartamenti o per piani o a quello della comunione immobiliare (Cass. 13 aprile 1951, n. 878; Cass., 28 dicembre 1954, n. 4630)”.
Lette le memorie depositate dalle parti.
Ritenuto che il Collegio condivide la proposta di relazione;
che, invero, le argomentazioni sulla base delle quali, nella giurisprudenza di questa Corte, è stata affermata l'operatività del criterio di cui all'art. 23 cod. proc. civ. appaiono condivisibili e resistono alle critiche che ad esse sono state rivolte da parte ricorrente;
che nella sentenza n. 858 del 1951, si è rilevato come la competenza speciale di cui all'art. 23 cod. proc. civ. “presenta una eccezione alla regola del foro personale, ed è esclusiva, cioè con questa non concorrente, pur essendo derogabile per espressa e libera volontà dispositiva delle parti. Tale mens legis spiega la sua ragion d'essere e la sua efficacia tanto se oggetto della contestazione sono degli immobili, quanto dei beni mobili. Il senso letterale ed etimologico del termine: condominio non è altro che quello di comproprietario di cosa comune. Ben vero che nella prassi è invalso l'uso di designare comunemente con la parola condominio la proprietà di edifici divisi per appartamenti o per piani, ma non è meno vero che nessuna ragione giuridica soccorre per giustificare validamente l'illazione che se ne vuole trarre e secondo cui al termine stesso, nella citata disposizione, siasi voluto dare simile portata restrittiva, limitandone il riferimento unicamente al condominio di cui all'art. 1117 cod. civ.. Lo stesso legislatore (...) qualifica condomini i partecipanti a qualsiasi comunione che non sia quella ereditaria, il che denota che i due termini condomino e comproprietario sono stati promiscuamente usati, e con intento e criterio di equipollenza, Per dimostrare che l'espressione della citata disposizione dell'art. 23 sia stata adoperata non in senso lato, s'indica la dizione che in modo esplicito sarebbe stata allora dettata nel Progetto del Cod. Proc. Civ. del Solmi. Ma è evidente che tale richiamo non corrobora la tesi per cui viene fatto, giacché la circostanza che la proposta del Solmi non ha poi trovato accoglimento nella redazione del testo del codice vigente sta a significare appunto che il legislatore non intese circoscrivere la competenza speciale del forum rei sitae alle cause relative alle comunioni immobiliari. Ed è vano altresì fare ricorso all'esame comparativo del ripetuto art. 23 con l'art. 96 dell'abrogato codice procedurale, giacché è sufficiente osservare al riguardo che l'abrogato codice non prevedeva il forum condominii il quale è stato introdotto dal Codice attualmente in vigore. E maggior peso non può attribuirsi all'inconveniente additato dal ricorrente, secondo cui essendo molto agevole lo spostamento, magari malizioso, dei mobili, frequentemente non si sarebbe in grado di stabilire preventivamente la competenza territoriale. Anche a voler prescindere dal facile rilievo che gli inconvenienti derivanti dalla interpretazione di una norma non costituiscono sufficiente motivo di legittimazione per conferire ad essa un diverso significato, va osservato che essendo egualmente agevole lo spostamento del subietto del giudizio neppure con l'affermazione del foro personale, e con la regola generale sancita nell'art. 18 stesso Codice, l'inconveniente sarebbe eliminato”;
che nella successiva sentenza n. 4630 del 1954, relativa ad un regolamento di competenza in cui veniva in discussione la comunione su fondi rustici, questa Corte ha affermato: “Inesattamente i ricorrenti tentano di interpretare il termine condomini dell'art. 23 equivalente a partecipanti alla comunione di un edificio. La giurisprudenza di questa Corte e la dottrina unanimemente ritengono che il detto termine indichi tutti i partecipanti ad una comunione qualunque ne sia l'oggetto: si tratti cioè di beni mobili intesi nel senso più lato o immobili rustici o urbani. La legge stessa, del resto, quando ha voluto distinguere la proprietà comune in generale, da quella particolare degli edifici divisi per piani, ha aggiunto al termine di condominio, che significa dominio comune, proprietà comune a più soggetti, la determinazione negli edifici. Questa determinazione manca nell'art. 23. E del resto altamente indicativo dell'ampia accezione data al sostantivo condomini dal codice di procedura civile, è l'art. 784 di detto codice (collocato nel titolo dello scioglimento delle comunioni) che recita: Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini. È palese quindi che in questo articolo che, riguardando appunto una delle specie di cause tra comunisti, serve ad illustrare la portata dell'art. 23, mentre come legittimati alla divisione ereditaria sono indicati gli eredi, legittimati alla azione di scioglimento di ogni altra comunione, compreso in quanto ne fosse possibile uno scioglimento, il condominio degli edifici divisi per piani, sono indicati i condomini. Donde questa Corte Suprema con sentenza n. 878 del 1951 ebbe a ritenere applicabile l'art. 23 c.p.c. anche ad una comunione avente ad oggetto beni mobili”;
che, come si vede, l'affermazione della operatività della regola di cui all'art. 23 anche con riguardo ai beni mobili costituisce frutto, almeno nelle sue prime applicazioni, di una ragionata e meditata ricostruzione sistematica delle norme in tema di comunione;
che altre pronunce hanno affermato che l'art. 23 si applica a tutti i casi di comunione di beni ex art. 1100 cod. civ., sicché per tali cause è competente il giudice del luogo ove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, pur non esplicitando il riferimento ai beni mobili e pur non riferendosi le controversie nelle quali simile affermazione è stata fatta a beni mobili (Cass. n. 2026 del 1994; Cass. n. 10863 del 1998; Cass. n. 1365 del 1999);
che, dunque, perché possa trovare applicazione l'art. 23 cod. proc. civ., è necessario che le parti, attore e convenuto, rivestano la qualità di condomini o comproprietari o comunisti, e che la controversia abbia ad oggetto una proprietà che si assume comune;
che non appaiono decisive le deduzioni del ricorrente, secondo cui l'inclusione dei beni mobili nell'ambito di applicazione dall'art. 23, e quindi la possibilità di determinare la competenza nella cause relative a detti beni in relazione al luogo ove essi si trovano, potrebbe dare luogo ad abusi, sia nel caso in cui il bene si trovi, prima della introduzione della controversia, nella disponibilità dell'attore, sia nel caso in cui lo stesso bene si trovi invece nella disponibilità del convenuto, potendosi incidere, attraverso lo spostamento del bene, sulla individuazione della competenza territoriale;
che certamente è irrilevante il secondo aspetto del prospettato abuso, atteso che l'art. 5 cod. proc. civ. è idoneo ad escludere la rilevanza di qualsivoglia spostamento effettuato dal convenuto detentore del bene dopo la notificazione dell'atto di citazione;
che, del pari, l'inconveniente prospettato per l'eventualità in cui il bene sia nella disponibilità dell'attore, non appare idoneo ad indurre ad una interpretazione della disposizione in esame volta ad escluderne l'applicabilità ai beni mobili, trattandosi di mero inconveniente di fatto, in ordine al quale, del resto, ove idoneamente provato, sono ipotizzabili rimedi endoprocessuali, anche in relazione alla regolamentazione delle spese;
che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, risultando corretta la individuazione del Tribunale di Napoli come giudice competente in ordine alla controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione sul bene comune che si trovava a Napoli al momento della proposizione della domanda;
che le spese del giudizio, in considerazione della necessità della verifica della perdurante validità di orientamenti giurisprudenziali assai risalenti, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta, il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Napoli; compensa. le spese del procedimento.
12-06-2015 22:56
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