La moglie ha diritto all'assegno divorzile, ma per la quantificazione il giudice non può non tenere in considerazione il fatto oggettivo della nascita di un figlio di secondo letto, in conseguenza del quale insorge in capo al padre il relativo obbligo di mantenimento.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 24 febbraio – 10 luglio 2015, n. 14521
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti
In un procedimento di divorzio tra M.G. e R.M., la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 6/12/2013 , in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, emessa il 25/9/2012, mentre confermava l'importo dell'assegno per la moglie, disponeva che gli incontri padrefiglio si svolgessero presso i servizi sociali.
Ricorre per cassazione il marito.
Resiste con controricorso la moglie, che pure svolge attività difensiva.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010).
Il giudice non deve necessariamente esaminare tutti i parametri della quantificazione, potendone privilegiare uno od alcuni rispetto agli altri (ad es., come nella specie, le condizioni economiche dei coniugi) (tra le altre, Cass. n. 16606 del 2010).
D'altra parte, il fatto oggettivo della nascita di un figlio di secondo letto (e il relativo obbligo di mantenimento da parte del padre) va considerato dal giudice nella determinazione dell'assegno divorzile. Il principio è affermato da giurisprudenza consolidata di questa Corte, in sostanza anche dalle pronunce richiamate dalla controricorrente (tra le altre, Cass. N. 4294 del 2013). Entro tali limiti la censura del ricorrente si ritiene, al riguardo, fondata.
E' stata altresì confermato l'affidamento condiviso del figlio delle parti, ma con visite del padre, due volte al mese, da effettuarsi sotto il controllo del servizio sociale. Tale limitato e rigido regime viene giustificato dal giudice a quo soltanto con riferimento alle affermazioni della odierna resistente e con un generico richiamo ad una CTU di primo grado, senza che la sentenza impugnata indichi specificamente le argomentazioni e le ragioni addotte dal consulente per giustificare tale rigido regime.
Va pertanto sui profili suindicati (il riesame delle condizioni economiche dei coniugi, alla luce della nascita di un nuovo figlio dell'obbligato, e il regime di visita paterno del primo figlio) accolto il ricorso, e cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione.
Va accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napolir in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
17-07-2015 22:23
Richiedi una Consulenza