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Sentenza

La moglie confessa al marito il tradimento con un altro uomo. L’intollerabilità della prosecuzione della convivenza è addebitabile alla fedifraga, anche se la confessione risultasse solo fittizia.
La moglie confessa al marito il tradimento con un altro uomo. L’intollerabilità della prosecuzione della convivenza è addebitabile alla fedifraga, anche se la confessione risultasse solo fittizia.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 20 ottobre – 16 dicembre 2015, n. 25337
Presidente Dogliotti – Relatore Cristiano

Fatto e diritto

E' stata depositata la seguente relazione:
1) La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 19.4.013, ha accolto l'appello proposto da R.B. contro il capo della sentenza di primo grado che, pronunciata la sua separazione giudiziale dalla moglie P.C., aveva respinto la domanda di addebito da lui avanzata ed aveva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla signora un assegno mensile di mantenimento. La corte territoriale ha accertato che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi era stata determinata dai comportamento della moglie, che aveva confessato al B. di intrattenere una relazione con un altro uomo; ha in proposito rilevato che il fatto confessato - che solo nel corso del giudizio la C. aveva smentito, assumendo di averlo inventato per ferire il marito nell'amor proprio - doveva invece ritenersi accaduto e che, comunque, l'eventuale messa in scena della donna non era stata sfruttata come mero espediente provocatorio e, quindi, ad un certo punto disvelata per fungere da stimolo ad una ripartenza della vita di coppia, ma aveva condotto all'epilogo del rapporto, volta che la separazione era stata richiesta dall'appellante proprio a causa del tradimento sfacciatamente ammesso dalla moglie; il giudice a quo ha per contro escluso che le circostanze addotte dalla C., che aveva a sua volta proposto appello incidentale per sentir addebitare la separazione al marito, avessero costituito causa della crisi coniugale, rilevando che si trattava di circostanze in parte tardivamente allegate, in parte sfornite di prova ed in parte risalenti a molti anni prima della separazione; ha in conseguenza revocato l'obbligo del B. di contribuire al mantenimento della moglie.
2) La sentenza è stata impugnata da P.C. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui R.B. ha resistito con controricorso.
3) Con il primo motivo del ricorso la C. denuncia violazione degli artt. 143 e 151 c.c. "in relazione" all'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente o comunque contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La ricorrente contesta che un ipotetico, comunque mai accertato e solo affermato tradimento,possa essere ritenuto causa della frattura matrimoniale; sostiene inoltre che, secondo quanto risulta dagli atti di causa, gli eventi si sono susseguiti secondo un ordine completamente diverso dalla ricostruzione apodittica operata dalla corte d'appello e, a tal proposito, lamenta: che il giudice del merito abbia ritenuto trascurabili i tradimenti del marito; abbia escluso che vi fosse prova che l'herpes genitaiis da cui questi era affetto fosse stato determinato da contagio sessuale; non abbia tenuto conto delle continue violenze, anche di natura sessuale, che ella subiva, ritenendole indimostrate nonostante la querela da lei sporta a carico del B.; abbia, infine, ignorato che, proprio a causa di tali violenze, ella era stata colpita da una grave patologia.
4) Il motivo appare inammissibile.
Al di là della sua confusa qualificazione, non essendo dato comprendere come la violazione di norme di diritto possa derivare da un vizio di motivazione, la censura muove, nella sua prima parte, da un'errata lettura della sentenza impugnata, che non ha certo affermato che la mera supposizione di un tradimento di cui non vi sia prova possa essere ritenuta causa della separazione. La corte dei merito ha, per contro, ritenuto provata la violazione da parte della C. del dovere di fedeltà coniugale, rilevando come la sua confessione, avvenuta dopo che il marito l'aveva sorpresa in bagno a conversare di nascosto al cellulare e le aveva chiesto spiegazioni, costituisse conferma inequivocabile dell'esistenza della relazione extraconiugale da lei intrattenuta, ulteriormente dimostrata dal comportamento successivo della signora, che solo in sede di giudizio di separazione aveva sostenuto di aver confessato il falso. A maggior conforto della decisione, la corte del merito si è poi fatta carico di chiarire perché, pur nel caso in cui si fosse voluto dar spazio alla tesi difensiva della C., il fatto che prima dell'instaurazione del giudizio ella non avesse mai smentito la confessione, ed anzi avesse perseverato nel far credere al marito di averlo tradito, aveva comunque umiliato e gettato nello sconforto il B., producendo lo stesso effetto pratico che si sarebbe prodotto se il tradimento fosse stato reale, ed aveva irrimediabilmente minato il rapporto coniugale.
Escluso, pertanto, che nel ragionamento probatorio del giudice a quo possa ravvisarsi violazione degli artt. 143 e 151 c.c. o di principi giurisprudenziali enunciati da questa Corte di legittimità, può soltanto aggiungersi che la ricorrente, avendo totalmente travisato le ragioni della decisione, non muove loro alcuna effettiva critica sotto il profilo di cui all'ari. 360 n. 5 c.p.c., ma si limita a contestare le considerazioni introduttive della parte motiva della sentenza, del tutto ininfluenti ai fini della verifica della congruità e della logicità dell'accertamento che la stessa contiene. Nella sua seconda parte, invece, la censura non risulta in alcun modo rispettosa del disposto dell'art. 360 n. 5 c.p.c. come novellato dall'art. 54 I comma lett. b) della L. n. 1341012, cui il ricorso è soggetto ratione temporis, che ha ricondotto il vizio di motivazione all'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti.
Nel caso di specie la corte territoriale ha compiutamente esaminato la maggior parte delle circostanze di fatto cui fa cenno il motivo, rilevando: che le frequentazioni del B. con altre, ignote, signore era stata allegata tardivamente dalla C. in sede d'appello; che l'infezione virale da cui l'uomo era affetto si era manifestata nel 2001 e non aveva impedito la prosecuzione della convivenza; che la signora aveva ritirato la querela sporta a carico del marito per percosse e minacce, rispetto alle quali difettava ogni altro elemento di prova; che altrettanto carente era la prova che le proposte sessuali "indecenti" asseritamente provenienti dal B. si fossero tradotte in atti oltraggiosi, prevaricatori o degradanti: non ricorre, pertanto, rispetto a tali elementi istruttori, l'ipotesi delineata dalla norma citata, e ciò a prescindere dal rilievo che la ricorrente si limita a richiederne una diversa valutazione nel merito.
La C. ha infine omesso di specificare se, ed in quale esatta fase del giudizio di merito, abbia documentato di essere affetta da una patologia cagionata dalle vessazioni cui la sottoponeva il marito, né si è curata di chiarire la decisività della circostanza ai fini della diversa soluzione della controversia auspicata.
5) Il secondo motivo di ricorso, con il quale la C. lamenta che sia stato revocato l'obbligo del marito di corrisponderle un assegno di mantenimento, appare manifestamente infondato, atteso che, ai sensi dell'ari. 156 c.c., l'assegno non compete al coniuge cui è stata addebitata la separazione. Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell'ari. 380 bis c.p.c.
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non contrastate dalla ricorrente, che non ha depositato memoria. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200, di cui € 100 per esborsi, oltre accessori di legge. Dispone che in caso diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati.
Avv. Antonino Sugamele

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