L'assegno di mantenimento non può prescindere, ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.c., dalle circostanze e dai redditi dell’obbligato.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 gennaio – 7 luglio 2015, n. 14051
Presidente Forte – Relatore Campanile
Svolgimento del processo
1 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha rigettato l'appello proposto da B.M. nei confronti di M.M. avverso la sentenza n. 588 del 2010 con la quale il Tribunale di Busto Arsizio, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili de loro matrimonio, aveva attribuito alla predetta M. un assegno pari ad Euro 760 mensili.
1.1 - La Corte territoriale ha affermato che l'infondatezza dell'impugnazione derivava dalla conferma, all'esito di un esame complessivo delle risultanze processuali, delle deteriori condizioni della M. rispetto al tenore di vita mantenuto durante il matrimonio.
Costei, infatti, privata anche di una modesta pensione di cui era titolare, poteva contare unicamente sul contributo dell'ex coniuge, essendo, per infermità, inabile al lavoro e dovendo provvedere al pagamento di un canone di locazione pari ad Euro 459,00 mensili.
1.2 – Il B. , d'altra parte, di professione odontotecnico, oltre a rendersi parzialmente inadempiente rispetto a un ordine di esibizione relativo ai propri rapporti assicurativi e bancari, percepiva, come dipendente, un reddito netto di Euro 900 mensili.
1.3 - Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il B. , deducendo unico ed articolato motivo.
La M. non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione
2 - Con unico e articolato motivo, denunciandosi violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 210 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si afferma che la corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il B. aveva ottemperato agli ordini di esibizione disposti dal Tribunale e che non avrebbe potuto produrre, in quanto inesistente, ulteriore documentazione. Sotto tale profilo si sostiene che il giudice del merito avrebbe dato credito alla mera asserzione della M. circa l'esistenza di ulteriori rapporti, senza che sul punto fosse stato assolto l'onere probatorio ricadente sulla richiedente. All'esito di tale valutazione il B. , percettore di reddito da lavoro dipendente pari a 900,00 Euro mensili, dovrebbe versare alla M. un assegno pari ad Euro 760,00, con conseguente impossibilità di provvedere alle proprie esigenze primarie di vita.
3- Il ricorso è fondato.
Nella decisione impugnata viene esaminata in maniera approfondita la situazione della M. , con riferimento alla grave riduzione della capacità lavorativa e all'unicità della propria fonte di reddito, costituita dal contributo del B. .
3.1 - Non sussistendo dubbi sul diritto all'attribuzione dell'assegno, che, per il vero, il ricorrente non contesta, la relativa quantificazione non risulta adeguatamente giustificata.
3.2 - Da un lato, infatti, si indicano i redditi lordi del predetto, in realtà non dissimili da quelli rappresentati, al netto, nel ricorso (cfr., su tale aspetto, Cass., 23 aprile 2009, n. 9719), dall'altro si rileva che egli "omette anche in questo grado di integrare quelle produzioni documentali richieste in primo grado e mai soddisfatte, relative ai suoi rapporti assicurativi e bancari".
3.3 - Sotto tale profilo deve considerarsi - a prescindere dalla problematica inerente al valore probatorio dell'inottemperanza, in assenza di ulteriori elementi - che non risulta indicata - a fronte della contestazione dell'esistenza di tali rapporti - la fonte di prova ad essi relativa, incombente sulla controparte (Cass., 23 dicembre 2012, n. 28639; Cass., 5 agosto 2002, n. 11709; Cass., 11 novembre 1999, n. 12507, nonché, sull'inammissibilità di una istanza ad explorandum, Cass., 20 dicembre 2007, n. 26943).
In definitiva non è dato comprendere in quale misura la Corte territoriale abbia ricostruito i redditi dell'onerato, laddove è assolutamente pacifico che, se l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente costituisce valido criterio di attribuzione, la liquidazione dell'assegno, pur considerando, in via tendenziale, la somma necessaria a colmare il relativo divario, non può prescindere, ai sensi dell'art. 156, comma 2, cod. civ., dalle circostanze e dai redditi dell'obbligato.
4 - All'accoglimento del ricorso - esclusi i profili inerenti alla mancata ammissione della prove dedotte dal B. , senza trascriverne il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza - consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Milano, che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra richiamati, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.
09-07-2015 14:31
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