In caso di condizione patrimoniale non chiara del coniuge o del genitore e al fine di accertarne la effettiva capacità patrimoniale ai sensi dell'art. 5, comma 9, l. n. 898/1970 e art. 337 ter, comma 6, c.c. il giudice della famiglia può disporre indagini di Polizia Tributaria mediante accesso alle banche dati della p.a. (nel caso di specie delegando a tal fine la Guardia di finanza).
Tribunale sez. IX Milano 03/04/2015
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
- Sezione IX Civile -
Ordinanza 3 aprile 2015 (est. G. Buffone)
ORDINANZA
Omissis
Fatto
In merito alla esigenza di indagini tributarie osserva.
La Corte di Appello di Milano, con decreto del 3 settembre 2014, confermando i provvedimenti presidenziali pronunciati dal Presidente f.f. ha "decisamente rimarcato l'esigenza di effettuare nel prosieguo del giudizio ogni approfondito accertamento e ogni ulteriore valutazione in ordine alla situazione economico/patrimoniale del X, anche in relazione alle condotte simulatorie e di occultamento patrimoniale dedotte dalla moglie". Già l'ordinanza presidenziale del 20 marzo 2014 ha messo in luce gli aspetti indicativi di questa esigenza, sfogliando le numerose partecipazioni sociali del X, le operazioni negoziali immobiliari non del tutto chiare emerse a seguito della istruttoria sommaria nonché la stessa condotta dell'attore, come serbata in udienza. Sempre l'ordinanza presidenziale ha anche espressamente ritenuto non attendibili le dichiarazioni reddituali, determinando aliunde la capacità patrimoniale del X, in via provvisoria. Sussistono, insomma, sufficienti elementi in fatto, emergenti dall'incartamento d'Ufficio, per ritenere necessarie (e non perlustrative) delle indagini di tipo tributario/fiscale, al fine di arricchire il compendio probatorio in vista della esatta determinazione della capacità patrimoniale di X. Ai sensi dell'art. 5 comma IX, legge 1 dicembre 1970 n. 898, il Tribunale può disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi/genitori, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
Gli accertamenti di polizia tributaria sono giustificati anche dall'art. 337-ter, comma VI, c.c., che ammette indagini nell'interesse dei figli. Pertanto, il giudice della famiglia può disporre indagini di Polizia Tributaria al fine di raccogliere le informazioni necessarie per i provvedimenti di cui all'art. 5 l. div. (moglie) e di cui all'art. 337-ter c.c. (figli). In tempi recenti, i poteri di accertamento del giudice dei conflitti coniugali/familiari sono stati ampliati dal Legislatore. Il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, infatti, ha introdotto le seguenti modifiche: a) ha previsto che nei procedimenti in materia di famiglia il giudice possa accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; b) ha esteso le disposizioni speciali in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche ai procedimenti in materia di famiglia (art. 155-sexies disp. att. c.p.c.); c) ha previsto, all'art. 7 comma IX del d.P.R. 605 del 1973, che le informazioni comunicate all'Agenzia Tributaria sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria nei procedimenti in materia di famiglia. Tenuto conto della necessità di svolgere accertamenti completi, si provvede ad indagini di Polizia Tributaria come da dispositivo, includendo trai compiti dell'autorità delegata, quelli di cui alle lettere sopra indicate a) e b). All'esito delle indagini verrà fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 81-bis disp. att. c.p.c., può già essere indicato il periodo dove verrà collocata l'udienza ex art. 189 c.p.c.
PQM
PER QUESTI MOTIVI
DISPONE procedersi ad accertamenti di Polizia Tributaria, delegando a tal fine la Guardia
di Finanza competente per territorio (Come di: ...) sulla persona di:
...
nato a ... il ...
Cod. Fisc. .....,
residente in ...., C...
al fine di:
a) accertare l'effettivo tenore di vita delle persone indicate, segnalando, ove possibile, l'acquisto di autovetture e altri beni di valore consistente;
b) accertare la consistenza del patrimonio immobiliare dei predetti soggetti anche se intestati a soggetti diversi (art. 337-ter, c.c.)
c) accertare la misura dei redditi dichiarati dai medesimi ai competenti uffici tributari e delle imposte corrisposte;
d) accertare la partecipazione da parte dei medesimi ad imprese o a società commerciali ed il volume di affari delle medesime imprese o società, ed in particolare la sussistenza di eventuali cointestazioni di fatto (si accertino, anche, le partecipazioni anche pregresse, ove non più attuali);
e) acquisire informazioni specifiche, attraverso la interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate - servizio di Anagrafe Tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dai soggetti indicati, sia personalmente, che quale cointestatario, che quale semplice delegato o legale rappresentante;
f) acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari di cui al punto e), nel triennio precedente alla pronunzia del presente provvedimento (ciò nei limiti in cui sia possibile);
g) verificare l'eventuale titolarità o la disponibilità materiale di carte di pagamento (bancomat), di carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese di cui al precedente punto d)
Con espressa facoltà di:
1) accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
2) accedere alle informazioni comunicate all'Agenzia Tributaria
3) comunicare direttamente con il magistrato per ogni necessità in merito alle attività
delegate: ......@.....
ASSEGNA alla Guardia di Finanza delegata termine entro il 10 NOVEMBRE 20151 per il completamento delle indagini sopra indicate, da trasmettere a questo Tribunale in busta chiusa con il vincolo della Riservatezza (Cancelleria civile, dr. Giuseppe Buffone, c/o Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, piano n. ...stanza n. ...);
1 Con diritto di proroga se richiesta prima della scadenza del termine
AUTORIZZA le attività delegate con FACOLTÀ DI SUBDELEGA conferendo la massima discrezionalità all'Autorità delegata quanto all'adempimento del mandato, tenuto conto delle priorità dell'Ufficio, del personale a disposizione e delle concrete modalità attuative possibili
ABILITA la Guardia di Finanza a richiedere una eventuale proroga prima della scadenza, anche via mail
Con diritto di proroga se richiesta prima della scadenza del termine
ABILITA le parti a prelevare copia dell'accertamento, una volta messo a disposizione dal giudice2, per svolgere le proprie difese con memoria scritta da depositare entro il 25 novembre 2015;
2 Il giudice, ricevuto l'accertamento in via riservata, ne darà comunicazione alle parti
MANDA alla cancelleria di notificare l'odierno provvedimento alle parti costituite e alla Guardia di Finanza delegata, con invito a trasmettere riscontro di avvenuta ricezione del decreto.
Così deciso in Milano, in data 3 APRILE 2015
Depositata in cancelleria il 03 Aprile 2015.
17-05-2015 17:11
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