Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

Figlio maggiorenne con un lavoro, che continua a vivere con la madre. Il padre deve contribuire ancora con 200 euro mensili.
Figlio maggiorenne con un lavoro, che continua a vivere con la madre. Il padre deve contribuire ancora con 200 euro mensili.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 16 aprile – 10 settembre 2015, n. 17949
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti

In fatto e in diritto

B.P. chiede la revocazione dei decreto in data 10/12/2010 con cui la Corte di Appello di Firenze determinava in €. 200,00 mensili l'assegno per il mantenimento del figlio D. di 26 anni, convivente con la madre.
Afferma il ricorrente che la Corte non aveva ritenuto provata l'autonomia economica del figlio, che svolgeva regolare attività lavorativa; produce dichiarazione del Centro provinciale per l'impiego, da cui risulta che il figlio era stato assunto nel febbraio 2010 con contratto quadriennale e si era dimesso volontariamente nel febbraio 2011, dopo l'emissione del provvedimento impugnato. Si costituisce B. D., affermando l'insussistenza e l'infondatezza del ricorso. La Corte di Appello di Firenze con provvedimento in data 21/07/2012 accoglie' il ricorso.
Ricorre per cassazione B. D.
Resiste con controricorso B.P., che pure deposita memoria difensiva.
La Corte di merito ha bensì ritenuto prevalente la ( falsa) dichiarazione della madre circa la cessazione del rapporto di lavoro del figlio, a fronte di un documento già in atti che affermava il contrario (busta paga relativa al febbraio 2010) in cui si indicava un contratto " quadriennale", ciò che semmai costituiva vizio di motivazione, suscettibile di impugnazione ordinaria ( così ha fatto l'odierno resistente, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile da questa Corte, per non autosufficienza).
Va per di più osservato, che il documento su cui si fonda la domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 3 cpc avrebbe dovuto preesistere al provvedimento impugnato, mentre pacificamente, nella specie, è stato emesso successivamente.
E' appena il caso di precisare che la memoria difensiva del controricorrente nulla aggiunge alle argomentazioni del controricorso.
Va accolto il ricorso e cassato il provvedimento impugnato S. : . .
Può decidersi nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fati Va rigettata la domanda di revocazione. Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi .

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato ndanna il contro.ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €. 1.800,00 per compensi ed € 100,00 per esborsi, nonché quelle del giudizio davanti alla Corte di Appello,che liquida in €. 1.200,00 per onorari; 800,00 per diritti; ed €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge1per entrambi i gradi.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza