Una diminuzione del reddito e della capacita' lavorativa, in relazione all’eta' ed al pensionamento, determina un mutamento delle condizioni di divorzio e dell’assegno di mantenimento.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 16 aprile – 25 luglio 2014, n. 17030
Presidente Di Palma – Relatore Bisogni
Fatto e diritto
Rilevato che in data 10 febbraio 2014 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta:
1. Il Tribunale di Ancona, decidendo sul ricorso per modifica delle condizioni di divorzio proposto da Pa.Pa. nei confronti di P.M.V. e ritenuto che la capacità di lavoro e di produzione di reddito del ricorrente era effettivamente diminuita nel tempo mentre era permanente una situazione di disparità economica fra le parti, ha ridotto l'assegno di mantenimento corrisposto dal Pa. , al momento della proposizione del ricorso, nella misura di 1.364 Euro mensili, portandolo a 800 Euro mensili.
2. Contro la decisione del Tribunale ha proposto appello la P. contestando il peggioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge che percepisce un reddito da pensione di 40.000 Euro è proprietario di un ingente patrimonio immobiliare e finanziario e non dichiara una serie di redditi derivanti dalla cessione in godimento di immobili. L'appellante ha insistito per l'espletamento di attività istruttoria diretta all'esatto accertamento della situazione economica del Pa. e ha chiesto l'elevamento o quanto meno il ripristino dell'assegno corrisposto sino al provvedimento di modifica emesso in primo grado.
3. La Corte di appello di Ancona - rilevato che il Pa. percepisce oltre 30.000 Euro annui a titolo di pensione ed è proprietario 'di un patrimonio immobiliare ingente da cui ricava, e potrebbe ulteriormente ricavare, redditi da locazione e che lo stesso Pa. è in possesso di notevoli disponibilità finanziarie e liquidità derivanti dalla vendita di immobili, che la P. è solo comproprietaria con l'ex marito di un immobile in (…) dove abita il figlio e percepisce una pensione annua di poco superiore a 10.000 Euro - ha determinato l'assegno mensile spettante alla appellante in 1.100 Euro mensili.
4. Ricorre per cassazione P.M.V. deducendo due motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5-9 della legge n. 898/1970 e dei principi di diritto applicabili in materia di rideterminazione dell'assegno divorzile nonché degli artt. 132-737 c.p.c. per la incomprensibilità della parte della motivazione relativa alla ritenuta sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei coniugi e alla individuazione della diversa misura dell'assegno divorzile. Omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 nn. 3-4-5 c.p.c.); b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898/1970, degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. nonché degli artt. 132 e 737 c.p.c. con riguardo alla carenza assoluta di motivazione relativamente al mancato esame e alla mancata, ammissione delle richieste istruttorie della P. . Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
5. Si difende con controricorso Pa.Pa. ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso ovvero ne chiede il rigetto per infondatezza.
Ritenuto che:
6. Il ricorso è inammissibile quanto alle censure relative alle violazioni di legge che si fondano su argomentazioni prettamente di merito ed è infondato quanto alle ulteriori censure. Non può infatti ravvisarsi l'inesistenza o mera apparenza della motivazione dato che la. Corte di appello, non rilevando incrementi della situazione patrimoniale del Pa. , ha proceduto a una lieve riduzione dell'assegno in considerazione della incontestata riduzione del reddito mensile dell'onerato.
7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o eventualmente per il rigetto del ricorso.
La Corte letta la memoria difensiva della ricorrente che non apporta ulteriori elementi di valutazione idonei a far ritenere la fondatezza del ricorso in quanto l'affermazione per cui non sarebbero intervenute dal 1993 ad oggi significative modifiche nelle condizioni economiche dei due ex coniugi è smentita dalla diminuzione del reddito del Pa. e della sua capacità lavorativa in relazione all'età e al suo pensionamento. Elementi questi di incontestabile variazione della situazione complessiva che, seppure non drammatici, hanno indotto la Corte di appello a modificare la misura dell'assegno divorzile Ravvicinandola peraltro a quella venutasi a determinare per gli aggiornamenti maturati sino alla proposizione del ricorso ex art. 9 della legge n. 898/1970.
Ritenuto che pertanto il ricorso della P. deve essere respinto con condanna alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 4.100 di cui 100 Euro per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002, la Corte do atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso articolo 13.
30-07-2014 22:34
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