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Sentenza

Il padre riconosce il figlio in un momento successivo al riconoscimento effettuato dalla madre. Il cognome del padre si aggiunge.
Il padre riconosce il figlio in un momento successivo al riconoscimento effettuato dalla madre. Il cognome del padre si aggiunge.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 ottobre 2013 – 28 gennaio 2014, n. 1808
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti

Fatto e diritto

In un procedimento ex art. 262 C.C.,il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, con provvedimento in data 9/8/2011, disponeva che il minore R.M.L., riconosciuto da entrambi i genitori R.N.E. e C.A., assumesse il cognome del padre italiano, sostituendolo a quello della madre uruguaiana.
La Corte di Appello di Catanzaro, con provvedimento del 19/12/2011, confermava il provvedimento del primo giudice.
Ricorre per cassazione la madre.
Resiste con controricorso il padre.
Entrambi le parti hanno presentato memoria difensiva.
Nella specie, appare applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 19 comma 2, L. 218/95, per cui se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto; se tra le cittadinanze vi è l'italiana, essa prevale.
Le convenzioni richiamate dalla ricorrente (Convenzione di New York sui diritti del bambino e altre) affermano l'inviolabilità del diritto al nome, ma nulla precisano sulla legge applicabile nel sistema del diritto internazionale privato.
Ma proprio la legge italiana e segnatamente l'art. 262 c.c. precisa che se la filiazione nei confronti del padre è stata riconosciuta successivamente alla madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Questa Corte (Cass. N. 27069 del 2011) ha disposto la solo aggiunta del cognome paterno a quello originario della madre, presumendosi che il minore vivrà prevalentemente con la madre e la famiglia di lei, precisando altresì che l'assunzione del doppio cognome garantirà al minore stesso, anche in prospettiva, la tutela della sua identità personale, in relazione all'ambiente familiare e sociale di vita.
Non appare al contrario condivisibile l'affermazione della corte di merito per cui l'assunzione del doppio cognome renderebbe immediatamente percepibile la situazione problematica vissuta dal minore, successivamente alla nascita, essendo stato egli destinatario solo in un secondo momento del riconoscimento paterno.
Va pertanto accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, questa Corte può pronunciarsi, sensi dell'art. 384 cpc, disponendo l'aggiunta del cognome del padre a quello della madre.
La natura della controversia e la posizione delle parti suggeriscono una compensazione integrale delle spese per ogni grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato; ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dispone l'aggiunta del cognome paterno a quello della madre; compensa tra le parti le spese di ogni grado di giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Avv. Antonino Sugamele

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