Due fratellini separati da un'ordinanza del Tribunale di Ragusa, nel giudizio di separazione dei genitori. La Corte d'Appello di Catania li fa ritornare insieme.
Corte d'appello di Catania sentenza 27 ottobre – 7 novembre 2014, n. 1404
Presidente Zappia – Relatore Celesti
Con ordinanza emesse all'udienza del 25 marzo 2014. il Presidente del Tribunale di Ragusa, pronunziando nel giudizio di separazione tra S.A. e S.S., all'esito della comparizione delle parti, ha affidato i due figli minori ad entrambi i genitori, disponendo il collocamento del figlio minore G.S., nato a (...) il (...), presso il padre S.S. ed il collocamento del figlio minore E.S., noto a (...) il (...), presso la madre S.A.; ha disposto l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento del figlio collocato presso di sé; ha disposto la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno; ha disposto che la casa coniugale restasse assegnato allo S.S., il quale ne era proprietario ed in quanto collocatario del figlio G.S..
Avverso detta ordinanza ha proposto reclamo la S.A., lamentando l'erroneità della statuizione relativa sia all'affido condiviso che alla collocazione dei figli, rilevando che la diversa collocazione dei due minori, uno presso la madre e l'altro presso il padre, rendeva ancora più difficile una situazione grave per la serenità degli stessi, quale la separazione dei genitori; inoltre, a detta della reclamante, il figlio minore G.S., collocato presso il padre, si trovava in una situazione di grave pregiudizio per il suo equilibrio psico-fisico, in quanto da un lato era costretto a subire le pressioni del reclamato, dall'altro si vedeva privato della possibilità di vivere con il fratellino e di ricevere le cure della madre. La S.A. ha aggiunto che la situazione era aggravata dal carattere irascibile del reclamato, il quale aveva sempre posto in essere violenze verbali nei confronti della moglie, anche alla presenza dei minori, come emergeva dalla querela contro lo stesso proposto dall'esponente.
Ciò posto, la reclamante ha chiesto che, in riforma dell'ordinanza impugnata, venisse disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre, e quindi il collocamento anche del minore G.S. presso di sé, con l'obbligo per lo S.S. di contribuire al mantenimento di entrambi i figli mediante l'erogazione di un assegno mensile.
Lo S.S., cui il reclamo ed il conseguente provvedimento di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati, non si è costituito nella presente fase del giudizio.
All'udienza del 23 ottobre 2014, la Corte, acquisito il parere del P.G. che ha concluso per l'accoglimento del reclamo, ha posto la causa in decisione osservando quanto segue.
ln via generale, si osserva che il reclamo ex art. 708, quarto comma, c.p.c., si configura come un mezzo di impugnazione a struttura sostanzialmente rescindente, volto allo stretto controllo degli eventuali errores in indicando o errores in procedendo contenuti nell'ordinanza presidenziale.
Pertanto, tale mezzo di impugnazione ha ad oggetto non già le domande o le richieste originarie, ma solo il provvedimento presidenziale. che, come noto. è caratterizzato dalla provvisorietà ed urgenza, al fine di regolamentare in pendenza di giudizio i rapporti tra i coniugi e con la prole.
Dal circoscritto ambito di operatività dell'ordinanza di reclamo ex art. 708 c.p.c. deriva che alla Corte d'appello è preclusa qualsivoglia attività istruttoria in ordine alle domande delle parti, in considerazione del prosieguo del giudizio di separazione in primo grado davanti al giudice istruttore, cui espressamente è attribuito il potere, ex art. 709, quarto comma c.p.c., di revocare o modificare i provvedimenti temporanei ed urgenti disposti dal Presidente del Tribunale. sulla base degli elementi di prova successivamente acquisiti, e ciò al fine di evitare una sovrapposizione dei due rimedi processuali.
Nella specie, il reclamo va accolto nei termini dl seguito indicati.
Rileva la Corte che il provvedimento presidenziale è corretto nella parte in cui ha disposto l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, in conformità a quanto disposto dall'attuale 337 ter c.c. (introdotto dal decreto legislativo n. 154/2013, che ha sostituito, in materia di affidamento dei figli, il precedente art. 155 che, a sua volta, era stato modificato dalla legge n. 54/2006 in tema di affidamento condiviso).
La normativa sopra indicata prevede, quale criterio principale da osservarsi in tema di affidamento dei minori, quello dell'affidamento condiviso, avendo ormai l'affidamento esclusivo portata residuale, potendo il giudice applicarlo solo in via eccezionale, qualora l'affidamento condiviso sia pregiudizievole per l'interesse del minore (in tal senso, si veda Cass. civ., Sez. I, 17/12/2009, n. 26587).
Nel caso in specie. allo stato degli atti (essendo. come sopra detto, la presente fase di giudizio caratterizzata da incidentalità e sommarietà) non vi è prova che l'adozione di una tale misura possa essere pregiudizievole ai figli minori delle odierne parti in causa.
Ed invero, sicuramente dagli atti emerge la sussistenza di un'accesa conflittualità fra i coniugi; inoltre, la reclamante ha allegato due querele proposte contro lo S.S., con cui questi viene accusato di violenza perpetrata nei confronti della moglie.
Tuttavia, si osserva che allo stato non vi è una prova certa – quanto meno sul piano penale – dei gravi fatti rappresentati nelle querele, fermo restando che sul punto qualsiasi modifica potrà essere adottata da giudice istruttore.
In definitiva, allo stato deve confermarsi la statuizione relativa all'affido condiviso, non sussistendo elementi probatori univoci che portino a ritenere che sia più opportuno a tutela dell'interesse dei minori essere affidati in via esclusiva alla madre.
L'ordinanza reclamata è invece errata in relazione alle statuizioni relative al collocamento dei figli.
Osserva la Corte che la decisione di collocare il figlio più grande presso lo S.S. e quello più piccolo presso la madre sia, senza dubbio, contraria all'interesse dei due minori, i quali, in tal modo, sono stati separati e privati del diritto di ciascuno di coltivare e mantenere il rapporto con il proprio fratellino. Tale pregiudizio appare ancor più grave se si tiene conto del difficile contesto attualmente vissuto dai due bambini, che è quello di una separazione dei genitori connotata, come già detto, da aspra conflittualità tra le parti.
Pertanto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, va disposto che i due figli minori delle parti siano collocati presso la madre, alla quale va in conseguenza assegnata la casa familiare, e ciò al fine di consentire ai minori di preservare e continuare a vivere nel proprio habitat domestico, inteso come centro di affetti e luogo in cui si svolge la vita familiare.
Si osserva che l'assegnazione della casa familiare alla S.A., quale genitrice collocataria dei figli minori, si giustifica nell'interesse della prole e può essere disposta d'ufficio dal giudice anche senza bisogno di apposita istanza della parte. ln tal senso, è chiara la disposizione dell'art. 337 sexies c.c., che prevede che il godimento della casa familiare sia attribuito tenendo conto dell'interesse dei figli, restando irrilevante la circostanza che dell'immobile destinato a casa familiare sia proprietario il genitore non collocatario dei figli (si veda in relazione al carattere eccezionale del potere di assegnazione della casa coniugale in relazione all'esclusivo interesse della prole, tra le altre, Cass. Civ. n. 1491/2011).
Va altresì accolto il motivo di reclamo relativo all'assegno di mantenimento per i figli minori richiesto dalla S.A. a carico dello S.S., essendo obbligo del genitore di mantenere i figli (art. 148 c.c.), ancorché lo stesso versi in stato di disoccupazione o abbia un reddito minimo.
All'udienza presidenziale, lo S.S. ha dichiarato di essere attualmente disoccupato in quanto, in seguito ad un incidente sul lavoro, è stato dichiarato invalido al 66%, senza diritto, dunque, a percepire pensione di invalidità. Il predetto ha altresì dichiarato di essere proprietario di alcune aree edificabili in (...) per averle ereditate dai propri genitori.
Ebbene, dalle dichiarazioni dello S.S. emerge che lo stesso, ancorché si dichiari disoccupato, non sia affatto privo di reddito o di risorse, in quanto, da un lato, l'invalidità da cui è affetto non gli impedisce in modo totale di trovare una collocazione nel mondo del lavoro, seppur in relazione certi tipi di attività compatibili con la patologia di cui soffre, dall'altro lato egli, per come dallo stesso dichiarato, è titolare di un patrimonio immobiliare.
Pertanto, appare equo disporre che il reclamato contribuisca al mantenimento dei due figli minori mediante il pagamento di un assegno mensile di euro 300 (di cui 150 per ciascun figlio), da corrispondersi alla S.A., a far data dal deposito del presente decreto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici lstat.
Va invece confermata la statuizione del giudice di primo grado che ha disposto, in relazione alle spese straordinarie per i figli, la ripartizione delle stesse tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno.
Infine, in riforma dell'ordinanza reclamata, vanno disciplinati i tempi di permanenza dei due minori presso il genitore non collocatario.
Ritiene il Collegio che appaia conforme all'interesse dei due minori che gli stessi trascorrano con il padre, salvo diversi accordi tra le parti, almeno due pomeriggi alla settimana, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita della scuola sino alle ore 20; due week-end di ogni mese, in modo alternato, dalle ore 9 del sabato (oppure dalla fine dell'orario scolastico) alle ore 20 della domenica; durante le festività natalizie, ad anni alterni, dalle ore 9 del 23 dicembre sino alle ore 20 del 28 dicembre. oppure dalle ore 9 del 29 dicembre sino alle ore 20 del 3 gennaio; durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua dalle ore 9 sino alle 21, oppure il Lunedì dell'Angelo dalle ore 9 sino alle 21; nel periodo estivo, ad anni alterni, per un periodo continuativo dall'1 al 15 luglio oppure dal 16 al 31 agosto.
In considerazione della natura della causa e della delicatezza delle questioni trattate, le spese della presente fase del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Decidendo sul reclamo ex art. 708 c.p.c. proposto da S.A. nei confronti di S.S., avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Ragusa emessa all'udienza del 25 marzo 2014, in parziale modifica dell'ordinanza suindicata, dispone che i due figli minori siano entrambi collocati presso la madre;
assegna la casa coniugale alla reclamante;
pone a carico di S.S. l'obbligo di versare a S.A., a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma di euro 300 mensili, a far data dal deposito del presente decreto, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
dispone che i minori stessi trascorrano con il padre, salvo diversi accordi tra le parti, almeno due pomeriggi alla settimana, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita della scuola sino alle ore 20; due weekend di ogni mese, in modo alternato, dalle ore 9 del sabato (oppure dalla fine dell'orario scolastico) alle ore 20 della domenica; durante le festività natalizie, ad anni alterni, dalle ore 9 del 23 dicembre sino alle ore 20 del 28 dicembre, oppure dalle ore 9 del 29 dicembre sino alle ore 20 del 3 gennaio; durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua dalle ore 9 sino alle 21, oppure il Lunedì dell'Angelo dalle ore 9 sino alle 21; nel periodo estivo, ad anni alterni, per un periodo continuativo dall'1 al 15 luglio oppure dal 10 al 31 agosto;
conferma nel resto l'ordinanza reclamata;
compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.
30-12-2014 13:38
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