Assegno di mantenimento: l'aumento del contributo non può fondarsi su vaghe sopravvenienze.
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, deve ritenersi contraria alla logica e, in ogni caso, contraddittoria, l'attribuzione, per il mantenimento della prole, di una somma maggiore, rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado, non già in virtù di un giudizio di originaria incongruità per difetto della stessa, ma sulla base di una serie di sopravvenienze, come l'aumento del costo della vita, ovvero le accresciute esigenze della prole medesima, in ragione dell'età, determinando nondimeno la decorrenza dalla data del deposito introduttivo.
04-06-2014 22:05
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