La convivenza prematrimoniale può rilevare ai fini dell’addebito.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 marzo – 20 giugno 2013, n. 15486
Presidente Vitrone – Relatore Bisogni
Fatto e diritto
Rilevato che:
1. M.L. ha appellato la sentenza del emessa dal Tribunale di Pistoia il 20 febbraio 2007 che ha dichiarato la separazione dei coniugi B.C. e M.L. e posto a carico del M. un assegno di mantenimento di 350 Euro mensili. La sentenza del Tribunale ha inoltre dichiarato l'addebito della separazione al M. a causa del suo comportamento violento e prevaricatore, derivante dall'assunzione incontrollata di alcol e psicofarmaci, che aveva indotto i coniugi a una separazione di fatto dopo un mese dal matrimonio.
2. La Corte di appello di Firenze ha respinto l'appello.
3. Ricorre per cassazione M.L. affidandosi a due motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione degli artt. 143 e 151 c.c. e omessa o insufficiente motivazione. Il ricorrente rileva che la Corte di appello ha tenuto illegittimamente conto, ai fini della dichiarazione di addebito, del comportamento precedente al matrimonio laddove era provato, invece, in base alle deposizioni testimoniali, non valutate adeguatamente dalla Corte territoriale, che entrambi i coniugi, nel corso della brevissima convivenza matrimoniale, avevano assunto sostanze stupefacenti e alcol; b) violazione dell'art. 156, secondo comma, c.c. quanto alla imposizione e determinazione di un assegno di mantenimento perché la brevità del matrimonio non consentiva la stima di un tenore di vita comune cui commisurare l'assegno.
4. Il ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: a) se alla luce del dettato normativo di cui agli artt. 143 e 151 cod. civ. l'addebitabilità della colpa nel fallimento del matrimonio, in sede di separazione giudiziale, debba essere riferita o meno esclusivamente al comportamento dei coniugi nella costanza del matrimonio medesimo e non riferendosi a episodi accaduti tra loro precedentemente al matrimonio; b) se sia ugualmente attribuibile al coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, ai sensi del primo comma dell'art. 156 c.c., anche quando per la esiguità della convivenza matrimoniale non sia identificabile un tenore di vita cui connettere la determinazione dell'entità dell'assegno.
5. Non svolge difese B.C. .
Ritenuto che:
6. Il ricorso è infondato. La Corte di appello ha già risposto correttamente alle obiezioni mosse dal ricorrente alla sentenza di primo grado e che vengono riproposte con i due motivi di ricorso: assunzione comune durante il matrimonio di stupefacenti e di alcol in misura tale da alterare e rendere aggressivo e litigioso il comportamento dei due coniugi, riferibilità degli episodi di violenza al periodo di convivenza prematrimoniale, impossibilità di determinare attendibilmente un tenore di vita comune per la brevità del matrimonio.
7. Quanto alla prima di tali obiezioni si rileva che dalla motivazione della Corte di appello emerge che il comportamento violento all'interno del matrimonio e nella fase di convivenza precedente ad esso sia stato unilateralmente posto in essere dal M. . Risulta provato dalle deposizioni testimoniali raccolte che il M. percosse ripetutamente la B. per tutto l'anno della loro convivenza giungendo sino a un tentativo di omicidio. L'assunzione comune di sostanze stupefacenti non rileva quindi in maniera uniforme nel determinare un comportamento violento attribuibile al solo M. e che la Corte di appello ha ritenuto di per sé integrativo della responsabilità per la intollerabilità della convivenza e del legame coniugale. La datazione degli episodi di violenza prevalentemente nel periodo pre-matrimoniale è apparsa alla Corte di appello irrilevante con una motivazione anch'essa congrua e priva di vizi logici. Secondo la Corte di appello il periodo di convivenza pre-matrimoniale non è affatto irrilevante allorché si colloca rispetto al matrimonio come un periodo di convivenza continuativo e che consente di valutare complessivamente la vita della coppia come nel caso in esame in cui la condotta violenta ed aggressiva del M. non ha avuto alcuna soluzione di continuità tra il periodo di convivenza pre-matrimoniale e il matrimonio.
8. Quanto al secondo motivo di ricorso vale anche in questo caso richiamare la motivazione della Corte di appello che ha ritenuto congrua la misura dell'assegno mensile di mantenimento imposto al M. dal Tribunale rilevando che in base alle stesse dichiarazioni dei coniugi risultava accertato un reddito costante del M. quale medico ospedaliero di 12.000 Euro netti annui a fronte di uno stato di disoccupazione della B. . La impossibilità di determinare un tenore di vita a causa della brevità della convivenza non impedisce di ritenere presumibile la proporzione di spesa del reddito del M. e la quota di imputazione della stessa alle esigenze di sussistenza della B. ..
9. In tal senso può quindi rispondersi negativamente ai due quesiti di diritto posti dal ricorrente, con riferimento ai due motivi di ricorso, perché il comportamento tenuto dai coniugi nella convivenza pre-matrimoniale è rilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità per la intollerabilità della prosecuzione del matrimonio quando la convivenza pre-matrimoniale costituisce una fase della vita della coppia che ha preceduto senza sostanziali interruzioni temporali il matrimonio e allorché non sia possibile tracciare una netta distinzione fra il comportamento dei coniugi nella fase pre-matrimoniale e in quella matrimoniale. Per altro verso l'elemento costituito dalla consistenza patrimoniale, dall'ammontare dei redditi dei coniugi e della loro presumibile imputazione di spesa assume un rilievo centrale nel determinare il tenore di vita della coppia, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, nei casi di assoluta brevità della convivenza che non consentono di ricorrere al riscontro di altri comportamenti abituali dei coniugi.
10.Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che nel caso di pubblicazione della presente sentenza sia omessa la indicazione dei nominativi delle parti.
Share on facebookShare on twitterShare on linkedinShare on google_plusone_shareShare on emailMore Sharing Services
22-06-2013 11:37
Richiedi una Consulenza