Il padre naturale non deve più mantenere il figlio maggiorenne che ha raggiunto la stabilità economica.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 luglio - 3 settembre 2013, n. 20137
Presidente Carnevale – Relatore Giancola
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 6.06.2002 F.P. , premesso di essere nata il (omissis) dalla relazione intrattenuta dalla madre F.A. con C.F. che non l'aveva riconosciuta come figlia e premesso altresì che il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato ammissibile la sua azione, adiva il medesimo Tribunale di Bergamo chiedendo che fosse dichiarato il proprio stato di figlia naturale del C. con condanna di questi al suo mantenimento e che fosse affermato il suo diritto all'assunzione anche del cognome paterno.
Con sentenza n. 236 del 27-28.01.2005 l'adito Tribunale di Bergamo, nel contraddittorio delle parti ed all'esito dell'espletata istruttoria, nel corso della quale erano state assunte prove orali e disposta una consulenza tecnica d'ufficio d'indole medico-legale in relazione alla quale il C. si era rifiutato di sottoporsi alle prove ematologiche, dichiarava, in accoglimento della domanda introduttiva, il convenuto padre naturale della F. , lo condannava a versarle con decorrenza dal 17.05.1999, data di deposito del ricorso per l'ammissibilità del giudizio, l'assegno mensile, equitativamente determinato, di Euro 1.500,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed autorizzava l'attrice ad aggiungere al proprio il cognome paterno. Con sentenza del 28.05-12.06.2008 la Corte di appello di Brescia respingeva il gravame del C. , articolato in quattro motivi, condannando l'appellante al pagamento anche delle spese del grado d'appello.
La Corte territoriale confermava pure l'obbligo del C. di concorrere al mantenimento della figlia, tramite il versamento dell'assegno di Euro 1.500,00 mensili con decorrenza dal 17.05.1999, statuizione che costituisce il solo oggetto dell'impugnazione in questa sede e rispetto alla quale i giudici d'appello osservavano e ritenevano che al tempo dell'appello la F. aveva 28 anni di età ed in effetti svolgeva un'attività lavorativa retribuita, essendo dipendente dello studio dell'avvocato R.A. di Bergamo. In sostanziale coerenza con quanto esposto nella motivazione della sentenza di primo grado, occorreva considerare che rispetto a detta attività impiegatizia (la cui risalenza nel tempo ed il cui risultato economico erano rimasti tuttavia indeterminati) ben diverse e superiori si ponevano le normali aspettative, sociali ed economiche, di un giovane inserito in una famiglia di considerevole collocazione ed i cui componenti possedevano un elevato livello culturale e proporzionati titoli di studio, per cui sarebbe spettato al C. dimostrare che la figlia aveva raggiunto l'indipendenza economica ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica fosse dipeso da un suo atteggiamento di inerzia, di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non poteva che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del richiedente ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto avesse indirizzato la propria formazione e specializzazione, così sostanzialmente ammettendosi una valutazione dell'autosufficienza del figlio maggiorenne non assoluta ma rapportata, nel caso in esame alle più generali aspettative legate alla "provenienza" famigliare;
anche sul "quantum" le censure dell'appellante andavano respinte, poiché l'ammontare dell'assegno de quo, così come era stato equitativamente determinato dal Tribunale di Bergamo, corrispondeva sostanzialmente all'esigenza di sanare l'attuale situazione di evidente svantaggio in cui F.P. versava per non avere fruito delle chances presumibilmente offerte dalla collocazione in una famiglia di livello sociale elevato ed economicamente più che agiata, quale appariva, alla stregua delle complessive risultanze probatorie, quella da cui proveniva l'odierno appellante. Né aveva pregio da parte di quest'ultimo addurre gli impegni economici che gli derivavano dall'obbligo di provvedere alla prole (un figlio undicenne) avuta nel corso del matrimonio successivamente contratto o la relativa modestia del reddito di cui egli assumeva disporre, poiché le risorse effettivamente accreditabili a C.F. dovevano ricondursi sia alla complessiva dotazione patrimoniale della famiglia cui apparteneva (e di cui, quanto meno in futuro, in buona parte avrebbe fruito), sia alle dotazioni immobiliari di cui egli già disponeva (e che erano, al tempo stesso aspetto di un elevato tenore di vita e di un'adeguata capacità di mantenimento), né potevano soffrire l'apparente ridimensionamento desumibile dalla relativa modestia del reddito imponibile da lui dichiarato ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, essendo circostanza acquisita quella per cui solo in caso di redditi da lavoro dipendente le dichiarazioni fiscali potevano assumere un'apprezzabile attendibilità. Legittimamente, infine, il Tribunale aveva fatto decorrere l'assegno in questione dalla data di proposizione del ricorso per l'ammissibilità dell'accertamento di paternità e non da quella di successiva introduzione del giudizio di merito, trattandosi di giudizi che seppure autonomi erano strettamente collegati.
Avverso questa sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e notificato al PG presso il giudice a quo ed alla F., che ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
A sostegno del ricorso il C. denunzia:
1. "Falsa applicazione degli articoli 277, co. 2, e 279, co. 1, c.c. - avuto riguardo altresì agli articoli 147, 148, co. 1, 261 e 155-quinquies, co.1, c.c. — tutti qui presi in considerazione in relazione all'obbligo del genitore (anche naturale) di mantenere, istruire ed educare un figlio maggiorenne, qui censurata per essere stata concessa inammissibilmente all'attore una "integrazione" di quanto in via autonoma già per conto proprio guadagnava con uno stipendio stabile di lavoro subordinato, e ciò non per avviarlo a miglioramenti del proprio status professionale, da realizzare in un periodo di tempo necessario a conseguire una tale superiore qualificazione, bensì esclusivamente a titolo risarcitorio, quale "compensazione" (o "sanatoria") di una supposta "perdita di chances", verificatasi "fin dalla nascita", a seguito del "mancato inserimento nella famiglia paterna", occasioni non utilizzate, ma rimaste indeterminate, "presumibilmente offerte dalla collocazione in una famiglia di livello sociale elevato ed economicamente più che agiata": il tutto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.". Formula ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il seguente quesito di diritto “Vero che la concessione di una integrazione del guadagno stipendiale già in atto quale compenso del lavoro di un maggiorenne, mediante la condanna di un genitore al versamento in favore dell'attore di un assegno di mantenimento periodico, per un tempo indefinito e senza alcun vincolo di strumentalità al raggiungimento di uno specifico risultato che il beneficiano possa e debba conseguire per questa via, assegno determinato nel quantum esclusivamente con riguardo a ipotetiche pregresse perdite di chances che il figlio avrebbe subito in passato per colpa del genitore, costituisce un inammissibile provvedimento, non utilizzabile, al fine indicato, essendo dotato di una diversa giustificazione causale, riconducibile non ad un'azione di mantenimento, bensì ad un'azione risarcitoria?".
2. "Falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., relativo alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova, in un giudizio avente per oggetto, con riguardo agli articoli 147 e 148, 261, 277 e 279, 155-quinqiues, c.c., la domanda di condanna di un genitore a versare ad una figlia maggiorenne un assegno di mantenimento, nel quale venga in contestazione tra le parti se l'attrice sia già, ovvero no, economicamente indipendente, e quindi se ricada su di essa, avendo proposto la domanda, l'onere di provare di non essere ancora economicamente indipendente, ovvero se gravi sulla controparte, per opporsi alla richiesta di concessione dell'assegno, l'onere di provare che l'autonomia economica era già stata raggiunta dall'interessata: il tutto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.".
Formula il seguente quesito di diritto "Vero che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la maggiorenne che, per la prima volta, chieda in giudizio la condanna di uno dei genitori a versarle un assegno di mantenimento, ai sensi degli articoli 277 e 279 c.c., sia tenuta — ove sorga contestazione circa la qualificazione attribuibile all'attrice come "economicamente autonoma" ovvero come "economicamente non autonoma" — il relativo onere probatorio debba farsi ricadere sull'attrice, e non sul convenuto, trattandosi di elemento costitutivo dell'azione, e non di elemento impeditivo o estintivo di un obbligo di cui non si chiede la cessazione, ma, al contrario, la costituzione ex novo?".
3. "Falsa applicazione degli articoli 277, co. 2, e 279, co. 1, 147, 148, co. 1, 261 e 155-quinquies, co. 1. c.c. in relazione all'attribuzione ad un figlio maggiorenne di un "assegno di mantenimento" del tutto svincolato dalle finalità al cui conseguimento la concessione di un simile assegno deve essere, invece, de iure strettamente strumentale e funzionale — di miglioramento del proprio status culturale, scolastico o professionale, da conseguirsi in periodi delimitati e da utilizzare doverosamente a tale scopo, con l'automatica perdita del beneficio in caso di colpevole inerzia:il tutto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.”.
Formula il seguente quesito di diritto “Vero che la condanna di un genitore al versamento in favore dell'attore, già maggiorenne, di un assegno di mantenimento periodico, per un tempo indefinito, senza alcun vincolo di strumentalità al raggiungimento di uno specifico risultato di miglioramento personale (culturale, di istruzione o di preparazione professionale) e della sua capacità di guadagno, che il beneficiario possa e debba conseguire attraverso una tale corresponsione, costituisce provvedimento assunto in violazione delle norme che regolano il diritto-dovere dei genitori di contribuire al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, e stabiliscono condizioni, finalità e limiti di tale contributo ?”.
4. "Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo alla situazione economico patrimoniale del convenuto C. , condannato al versamento di un assegno di mantenimento, calcolato del tutto arbitrariamente in via meramente ipotetica, senza alcuna specificazione di criteri o parametri di determinazione del relativo importo e senza alcuna valutazione delle poste da lui effettivamente possedute, mentre si è genericamente fatto capo alla complessiva dotazione patrimoniale della famiglia cui egli appartiene e cui, si è aggiunto con la sentenza di secondo grado, in futuro in buona parte parteciperà: il tutto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.".
Precisa che controverso appare il fatto di quali fossero in concreto "le sostanze" in possesso del convenuto C. , o comunque a lui riferibili, e le relative valutazioni economiche, neppure genericamente individuate o calcolate, ma del tutto ignorate, assumendo quale parametro di commisurazione dell'importo dell'assegno di mantenimento concesso all'attrice un generico ed indefinito compendio di beni, di impossibile specifica individuazione e/o valutazione, consistente in una indeterminata "complessiva dotazione patrimoniale della famiglia" cui apparteneva il convenuto: donde la palese insufficienza e contraddittorietà della motivazione offerta dalla decisione censurata, e che si sottopone all'attenzione di codesta S.C..
I primi tre motivi del ricorso, suscettibili di esame unitario, sono fondati per le ragioni in prosieguo esplicitate; al relativo accoglimento segue anche l'assorbimento del quarto motivo del medesimo ricorso.
È incontroverso che con l'atto introduttivo della controversia e relativamente al profilo patrimoniale, la F. ha domandato la condanna del C. al suo mantenimento e non (o non anche) la condanna dello stesso al risarcimento dei danni da lei subiti in conseguenza della condotta omissiva del convenuto, ove fosse stato riconosciuto come suo padre naturale (sul tema risarcitorio cfr, tra le altre, cass. n. 7713 del 2000; n. 9801 del 2005), domanda di risarcimento che è autonoma e diversa da quella di mantenimento, ben differenziandosi da questa per causa petendi e petitum (cfr da ultimo, cass n. 5652 del 2012).
I giudici di merito avrebbero dovuto, quindi, esaminare la formulata pretesa economica alla luce della specifica domanda della F. e, quindi, delle norme e dei principi riferibili non all'obbligo risarcitorio ma a quello di mantenimento dei figli sia pure maggiorenni, che trova diverso e specifico fondamento normativo negli artt. 30 della Costituzione e negli artt. 147 e 148, 155 e 155 sexies del codice civile, ciò considerando anche che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell'art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento, doveri peraltro destinati a cessare al momento del conseguimento dell'indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne.
Invece, dal tenore dell'impugnata pronuncia emerge che l'attribuzione alla F. del beneficio periodico è stata fondata su ragioni improprie rispetto alla sua domanda di mantenimento, essenzialmente ricondotte a perdita di chances rispetto ad una migliore e più proficua sua formazione personale e collocazione economico sociale in rapporto anche all'attività dipendente d'indole impiegatizia da lei in concreto esercitata, che, pur remunerativa e dotata di stabilità, è stata ritenuta di livello inferiore a quello culturale e socio economico del C. e della sua famiglia di origine, cui si è affermato che avrebbero dovuto essere rapportate le aspettative della beneficiaria. In tal modo si è non solo illegittimamente valorizzato il diverso aspetto della responsabilità genitoriale, avente natura squisitamente compensativa e risarcitoria, indebitamente assumendolo a funzione del mantenimento, ma del pari illegittimamente, stante pure l'assenza di qualsiasi allegazione circa concreti intenti della F. volti a conseguire in tempi ragionevoli traguardi migliorativi in ambito culturale e/o occupazionale, si è sostanzialmente colmata la rilevata discrepanza tramite l'attribuzione periodica di una dazione di denaro non correlabile a determinati o determinabili limiti temporali e, dunque, perpetua.
D'altra parte, come detto, il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne gravante, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, sul genitore non convivente, cessa all'atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato e che la F. abbia raggiunto tale traguardo, come anche affermato dal primo giudice, è evidenziato non solo dalle connotazioni della professione cui è stabilmente dedita da tempo ma anche, seppure implicitamente, dalla riconduzione della diversa valutazione a maggiori ed economicamente più valide aspettative solo teoricamente prefigurate dai giudici di merito e del pari apoditticamente ritenute conculcate.
Conclusivamente si devono accogliere i primi tre motivi del ricorso, dichiarare assorbito il quarto, cassare sul punto controverso l'impugnata sentenza e, non essendoci necessità di ulteriori accertamenti di fatto, respingere la domanda di mantenimento svolta dalla F. nei confronti del padre.
Quanto al regime delle spese processuali, relativamente alla pregressa fase di ammissibilità ed ai due gradi di merito va disposta, in ragione della prevalente soccombenza del C. , la sua condanna al pagamento delle relative spese, liquidate in misura corrispondente a quella in precedenza determinata, mentre giusti motivi, tratti dalla natura del rapporto controverso e dalle peculiarità della vicenda, legittimano la compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalle parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda della F. di condanna del C. al suo mantenimento. Condanna il C. al pagamento in favore della F. , delle spese dei pregressi giudizi di merito, liquidate in Euro 11.933,79 ed in Euro 17.213,32, rispettivamente quanto alla fase preliminare ed al primo grado ed in complessivi Euro 34.189,30 per il grado d'appello, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Compensa per intero le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
06-09-2013 19:12
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