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Sentenza

Divorzio: assegno all'ex coniuge.
Divorzio: assegno all'ex coniuge.
Cassazione civile  sez. I   
Data:
    11/10/2013 ( ud. 19/06/2013 , dep.11/10/2013 ) 
Numero:
    23198

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE PRIMA CIVILE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. SALME'    Giuseppe                          -  Presidente   -  
    Dott. DOGLIOTTI Massimo                           -  Consigliere  -  
    Dott. DIDONE    Antonio                           -  Consigliere  -  
    Dott. BISOGNI   Giacinto                     -  rel. Consigliere  -  
    Dott. ACIERNO   Maria                             -  Consigliere  -  
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
                 M.A., elettivamente domiciliato in Roma, via  Vincenzo 
    Tangorra  9,  presso lo studio dell'avvocato Antonino Marazzita,  dal 
    quale  è rappresentato e difeso, a seguito di revoca del mandato  al 
    precedente  difensore, per procura notarile ad litem del  2  febbraio 
    2011  con  autentica  di  firma  (rep.  n.  55620)  del  Dott.  Luigi 
    Pocaterra, notaio in Guidonia Montecelio; 
                                                           - ricorrente - 
                                   contro 
              Ma.Ma., elettivamente domiciliata  in  Roma,  via  della 
    Quattro  Fontane  10,  presso lo studio degli  avv.ti  GHIA  LUCIO  e 
    Daniela  Ciardo che la rappresentano e difendono per procura speciale 
    a margine del controricorso; 
                                                     - controricorrente - 
    avverso  la sentenza della Corte d'appello di Roma emessa l'8 gennaio 
    2008 e depositata il 26 marzo 2008, R.G. n. 1300/08; 
    sentito  il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
    RUSSO  Rosario  Giovanni,  che  ha concluso  per  l'accoglimento  del 
    ricorso  o,  in  subordine,  per  la rimessione  alle  Sezioni  Unite 
    affinchè  enunci  i  seguenti principi di  diritto:  a)  qualora  il 
    divorzio  consegua alla separazione il livello di vita che i  coniugi 
    avevano  concretamente tenuto o avrebbero potuto tenere  in  base  ai 
    loro  redditi, cui correlare l'assegno post-matrimoniale,  è  quello 
    risultante  al momento della cessazione della convivenza; b)  qualora 
    il  divorzio  consegua  alla  separazione,  dei  miglioramenti  delle 
    condizioni economiche dell'obbligato al pagamento può tenersi  conto 
    in  sede  di  determinazione  dell'assegno  sia  se  essi  valgano  a 
    consentirgli  di assicurare all'altro coniuge il predetto  tenore  di 
    vita, sia se essi traggano origine da sacrifici personali o economici 
    sopportati  dall'altro coniuge durante la convivenza; in  ogni  caso, 
    qualora  il  coniuge  obbligato abbia assunto nuovi  oneri  familiari 
    derivanti   da   altro  matrimonio,  deve  procedersi   al   prudente 
    contemperamento degli interessi coinvolti. 
                     


    Fatto
    FATTO E DIRITTO

    Rilevato che:

    1. Dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da M.A. e Ma.Ma., il Tribunale di Roma, con sentenza definitiva n. 19547/2005, ha affidato alla Ma. il figlio A., ha assegnato la casa coniugale condotta in locazione alla Ma. e ha disposto che il M. versasse un assegno mensile di mantenimento di 1.200 Euro in favore della Ma. e un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli, A. e M.F., di 2.000 Euro.

    2. Ha proposto appello M.A. censurando la decisione relativa all'imposizione di un assegno di mantenimento in favore della Ma..

    3. La Corte di appello di Roma ha disposto la riduzione dell'importo dell'assegno a 1.000 Euro mensili.

    4. Ricorre per cassazione M. affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.

    5. Si difende con controricorso Ma.Ma..

    Ritenuto che:

    6. Il ricorrente chiede alla Corte di enunciare i seguenti principi di diritto: 1) in caso di separazione consensuale la rinuncia da parte di un coniuge a fruire di un assegno separatizio spiega una propria specifica valenza probatoria che, peraltro, - in caso di richiesta di assegno divorzile - va contrastata con altre comprovate argomentazioni, ma che non può essere ignorata; 2) il tenore di vita nel corso del matrimonio rappresenta un criterio di riferimento per l'erogazione di un assegno divorzile ma ciò non oltre la sentenza di cessazione degli effetti civili conseguenti al matrimonio stesso, specie al di fuori di una carriera di routine; 3) le diseconomie nascenti dalla dissoluzione del vincolo vanno comunque suddivise tra tutti i componenti della famiglia, ove non sia colpa a carico di uno dei due coniugi.

    7. La pretesa violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, è insussistente. Il primo e terzo quesito di diritto, che il ricorrente sottopone alla Corte sotto forma di principi di diritto da enunciare, appaiono manifestamente privi di contenuto giuridico e come tali inammissibili. Vale peraltro ricordare la giurisprudenza di legittimità secondo cui, data la diversità della disciplina sostanziale e della natura, struttura e finalità dell'assegno di divorzio rispetto all'assegno di mantenimento, l'assetto economico concordato dai coniugi in regime di separazione non spiega alcuna efficacia ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio potendo rappresentare un mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. civ. n. 15728/2005). Nella specie peraltro è lo stesso ricorrente a menzionare la disponibilità in favore della Ma. di un fondo, ammontante a 65.000.000 di lire, costituito con denaro del M..

    8. Quanto al secondo quesito va invece ribadita la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. 6541/2002) secondo la quale il tenore di vita coniugale, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, deve essere desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali e tale valutazione deve essere operata con riguardo al momento della pronuncia di divorzio ivi compresi gli incrementi economici intervenuti dopo la cessazione della convivenza che costituiscano tuttavia il naturale e prevedibile sviluppo dell'attività svolta durante la stessa. Principio a cui la Corte di appello si è incontestabilmente attenuta.

    9. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.200 di cui 200 per spese.

    Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 giugno 2013.

    Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2013
Avv. Antonino Sugamele

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