Divorzio: assegno all'ex coniuge.
Cassazione civile sez. I
Data:
11/10/2013 ( ud. 19/06/2013 , dep.11/10/2013 )
Numero:
23198
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Vincenzo
Tangorra 9, presso lo studio dell'avvocato Antonino Marazzita, dal
quale è rappresentato e difeso, a seguito di revoca del mandato al
precedente difensore, per procura notarile ad litem del 2 febbraio
2011 con autentica di firma (rep. n. 55620) del Dott. Luigi
Pocaterra, notaio in Guidonia Montecelio;
- ricorrente -
contro
Ma.Ma., elettivamente domiciliata in Roma, via della
Quattro Fontane 10, presso lo studio degli avv.ti GHIA LUCIO e
Daniela Ciardo che la rappresentano e difendono per procura speciale
a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma emessa l'8 gennaio
2008 e depositata il 26 marzo 2008, R.G. n. 1300/08;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso o, in subordine, per la rimessione alle Sezioni Unite
affinchè enunci i seguenti principi di diritto: a) qualora il
divorzio consegua alla separazione il livello di vita che i coniugi
avevano concretamente tenuto o avrebbero potuto tenere in base ai
loro redditi, cui correlare l'assegno post-matrimoniale, è quello
risultante al momento della cessazione della convivenza; b) qualora
il divorzio consegua alla separazione, dei miglioramenti delle
condizioni economiche dell'obbligato al pagamento può tenersi conto
in sede di determinazione dell'assegno sia se essi valgano a
consentirgli di assicurare all'altro coniuge il predetto tenore di
vita, sia se essi traggano origine da sacrifici personali o economici
sopportati dall'altro coniuge durante la convivenza; in ogni caso,
qualora il coniuge obbligato abbia assunto nuovi oneri familiari
derivanti da altro matrimonio, deve procedersi al prudente
contemperamento degli interessi coinvolti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. Dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da M.A. e Ma.Ma., il Tribunale di Roma, con sentenza definitiva n. 19547/2005, ha affidato alla Ma. il figlio A., ha assegnato la casa coniugale condotta in locazione alla Ma. e ha disposto che il M. versasse un assegno mensile di mantenimento di 1.200 Euro in favore della Ma. e un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli, A. e M.F., di 2.000 Euro.
2. Ha proposto appello M.A. censurando la decisione relativa all'imposizione di un assegno di mantenimento in favore della Ma..
3. La Corte di appello di Roma ha disposto la riduzione dell'importo dell'assegno a 1.000 Euro mensili.
4. Ricorre per cassazione M. affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
5. Si difende con controricorso Ma.Ma..
Ritenuto che:
6. Il ricorrente chiede alla Corte di enunciare i seguenti principi di diritto: 1) in caso di separazione consensuale la rinuncia da parte di un coniuge a fruire di un assegno separatizio spiega una propria specifica valenza probatoria che, peraltro, - in caso di richiesta di assegno divorzile - va contrastata con altre comprovate argomentazioni, ma che non può essere ignorata; 2) il tenore di vita nel corso del matrimonio rappresenta un criterio di riferimento per l'erogazione di un assegno divorzile ma ciò non oltre la sentenza di cessazione degli effetti civili conseguenti al matrimonio stesso, specie al di fuori di una carriera di routine; 3) le diseconomie nascenti dalla dissoluzione del vincolo vanno comunque suddivise tra tutti i componenti della famiglia, ove non sia colpa a carico di uno dei due coniugi.
7. La pretesa violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, è insussistente. Il primo e terzo quesito di diritto, che il ricorrente sottopone alla Corte sotto forma di principi di diritto da enunciare, appaiono manifestamente privi di contenuto giuridico e come tali inammissibili. Vale peraltro ricordare la giurisprudenza di legittimità secondo cui, data la diversità della disciplina sostanziale e della natura, struttura e finalità dell'assegno di divorzio rispetto all'assegno di mantenimento, l'assetto economico concordato dai coniugi in regime di separazione non spiega alcuna efficacia ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio potendo rappresentare un mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. civ. n. 15728/2005). Nella specie peraltro è lo stesso ricorrente a menzionare la disponibilità in favore della Ma. di un fondo, ammontante a 65.000.000 di lire, costituito con denaro del M..
8. Quanto al secondo quesito va invece ribadita la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. 6541/2002) secondo la quale il tenore di vita coniugale, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, deve essere desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali e tale valutazione deve essere operata con riguardo al momento della pronuncia di divorzio ivi compresi gli incrementi economici intervenuti dopo la cessazione della convivenza che costituiscano tuttavia il naturale e prevedibile sviluppo dell'attività svolta durante la stessa. Principio a cui la Corte di appello si è incontestabilmente attenuta.
9. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.200 di cui 200 per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2013
20-10-2013 22:17
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