Assegno divorzile. Criteri e finalità.
Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 31.01.2013, n. 2313
Presidente Carnevale - Relatore Dogliotti
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 29-12-2003, il Tribunale di Forlì dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra C.S. e Ca.Da. , confermando l'affidamento ad essa della loro figlia minore, e condannando il C. alla corresponsione con cadenza mensile, di un assegno per la minore stessa, oltre alla metà delle spese scolastiche, mediche e straordinarie, e di uno per la Ca.
Con sentenza in data 20-5-2004, la Corte d'Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dal C. , rigettava la domanda della Ca. di assegno divorzile, e rigettava l'appello incidentale di questa, volto alla condanna del coniuge al pagamento pro quota di alcune spese sostenute per la figlia.
A seguito del ricorso della Ca. questa Corte con sentenza 28-1-2008 n. 1758, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare il diritto della Ca. all'attribuzione di assegno, nonché di ottenere la condanna del C. al pagamento della somma di Euro 1722,06, corrispondente alla metà delle spese sopra indicate, per la figlia minore, poste a carico del padre in sede di separazione dei coniugi.
La Ca. riassumeva la causa davanti alla Corte d'Appello di Bologna, chiedendo la condanna del C. a corrisponderle l'assegno di divorzio nonché l'importo pro quota di dette spese; il C. chiedeva rigettarsi le domande della Ca.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 6-2/4-3-2009, condannava il C. a corrisponderle assegno per l'importo di Euro 280.00 mensili, nonché la somma di Euro 1672,06, quale quota delle spese suindicate.
Ricorre per cassazione il C. Resiste, con controricorso, la Ca.
Le parti hanno presentato memorie per l'udienza.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto assegno. Con il secondo vizio di motivazione, in ordine alle spese per la figlia. Con il terzo, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese processuali.
La controricorrente lamenta la erronea formulazione dei quesiti e delle “sintesi”, relative a vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Al contrario, quesiti e sintesi appaiono adeguatamente formulati.
I motivi vanno rigettati in quanto infondati.
Va precisato che l'assegno di divorzio deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere il divario reddituale attuale tra i coniugi (per tutte, Cass. n. 2156 del 2010).
Il ricorrente, in sostanza, propone, per gran parte, profili di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da una motivazione adeguata e non illogica. Il giudice a quo analizza la situazione economica dei coniugi, evidenziando un notevole divario, a vantaggio del marito; il C. , titolare di un esercizio di bar, in condizioni particolarmente floride, cui ha conferito apporti finanziari notevoli, riducendone notevolmente le perdite, secondo gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza; la Ca. , già impiegata, in cassa integrazione per molto tempo, ha svolto “lavori socialmente utili”, presso il Comune di (…), a carattere temporaneo, e successivamente ha dovuto ricorrere all'aiuto di parenti.
Correttamente, dunque, il Giudice a quo ha condannato il C. a corrispondere assegno divorzile alla moglie, determinandone l'importo in Euro 280,00.
Quanto alle spese pro quota perla figlia minore delle parti, seguendo le indicazioni di questa Corte e dovendosi pertanto accertare ulteriormente, ai fini dell'esecuzione forzata, l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi, contemplati nel titolo e la relativa entità ancora una volta, con motivazione adeguata e non illogica, la sentenza impugnata precisa di aver esaminato i singoli documenti di spesa, relativi ad oneri, di natura straordinaria e medica, indicando le diverse tipologie e, tra l'altro, escludendo la somma di Euro 50,00, relativa a un corso di pallavolo svolto dalla minore, in quanto spesa non approvata preventivamente dal padre. Il giudice a quo ha condannato pertanto il Co. al pagamento della somma di Euro 1672,00, lievemente inferiore a quella richiesta dalla Ca.
Quanto alle spese processuali, la sentenza impugnata le pone a carico del C. , in relazione alla sua totale soccombenza.
Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Seguono parimenti la soccombenza le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 3000,00 per compensi, ed Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 31.01.2013
04-02-2013 19:40
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