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Sentenza

Assegno di mantenimento. Il coniuge obbligato muore durante il giudizio. Trasmissibilità agli eredi?
Assegno di mantenimento. Il coniuge obbligato muore durante il giudizio. Trasmissibilità agli eredi?
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 marzo – 5 giugno 2013, n. 14195
Presidente Luccioli – Relatore De Chiara

Svolgimento del processo

Il sig. Gi..Bo. ricorse al Tribunale di Bassano del Grappa per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra M.E. ; la quale non si oppose al divorzio, ma chiese il riconoscimento di un assegno in proprio favore.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, pronunciata dal Tribunale nel 2003, e nelle more del giudizio di primo grado sul diritto all'assegno, il sig. Bo. decedette. La causa fu quindi riassunta dalla sig.ra M. , con atto in data 21 ottobre 2004, nei confronti delle eredi dell'ex marito, le figlie sig.re B.S. e G. e la seconda moglie sig.ra M.M..D.M. , da lui sposata il (omissis) .
Il Tribunale riconobbe espressamente la legittimazione passiva della sig.ra D.M. (nonostante la stessa fosse priva della qualità di erede del de cuius avendo fatto acquiescenza alle disposizioni testamentarie del marito favorevoli alle sole figlie) in considerazione dell'interesse connesso all'attribuzione della pensione di reversibilità alla sig.ra M. ; accolse quindi la domanda di quest'ultima e dispose in suo favore un assegno divorzile di Euro 413,17 mensili con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio.
Sull'appello della sig.ra D.M. la Corte di Venezia, affermata l'immodificabilità, per giudicato interno, della statuizione relativa alla legittimazione passiva dell'appellante, ha confermato la sentenza di primo grado.
In particolare la Corte ha respinto la censura di ultrapetizione in ordine al riconoscimento di un assegno in favore della sig.ra M. e a carico dell'eredità, sul rilievo che nel ricorso in riassunzione ella aveva fatto espresso riferimento all'avvenuto decesso del sig. Bo. e aveva espressamente formulato la domanda nei confronti delle eredi del medesimo, con ciò sufficientemente puntualizzando la propria pretesa; e ha confermato, altresì, nel merito la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno successorio.
La sig.ra D.M. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura, illustrati anche con memoria. Le intimate non si sono difese, pur avendo questa Corte disposto l'integrazione del contrad-dittorio, tempestivamente eseguita dalla ricorrente, nei confronti della sig.ra S..B. .

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia extrapetizione in quanto la sig.ra M. non aveva, in realtà, con l'atto di riassunzione formulato alcuna domanda di assegno a carico dell'eredità ai sensi dell'art. 9 bis L. 1^ dicembre 1970, n. 898 (come novellata dalla L. 1^ agosto 1978, n. 436).
1.1. - Il motivo è fondato.
Premesso che, essendo denunciato un error in procedendo, questa Corte deve procedere direttamente all'interpretazione della domanda (Cass. Sez. Un. 8077/2012) riconvenzionale come articolata nell'atto di riassunzione del giudizio, va osservato che soltanto una palese forzatura consentirebbe di attribuire al riferimento all'avvenuto decesso del sig. Bo. e alla formulazione della domanda nei confronti delle eredi del medesimo, in esso contenuti, il significato di introduzione in giudizio di una pretesa di assegno a carico dell'eredità ai sensi dell'art. 9 bis, cit., mai menzionato dalla sig.ra M. . Quel riferimento e quella formulazione, invece, stavano semplicemente ad indicare la conferma della domanda di assegno divorzile nei confronti dell'ex coniuge e, per esso, atteso il suo decesso, nei confronti delle eredi: pretesa che non poteva avere estensione maggiore di quella prevista per legge, ossia dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio a quella della morte del coniuge obbligato, non essendo la relativa obbligazione trasmissibile agli eredi.
2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si censura la mancata ammissione dell'interrogatorio formale dell'appellata, richiesto dall'appellante, sull'esistenza di un accordo, stipulato dai coniugi nel novembre 1998, in forza del quale la moglie era stata soddisfatta di ogni pretesa economica, dopo la separazione, mediante il trasferimento della quota di proprietà della casa coniugale appartenente al marito. Si osserva che, se6©ndo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'ammissione dell'interrogatorio formale non rileva la tesi precedentemente sostenuta dalla parte da interrogare, la quale ben potrebbe rispondere in maniera diversa da quanto originariamente affermato.
2.1. - Il motivo è inammissibile perché nella specie la Corte d'appello non ha respinto la richiesta di interrogatorio in considerazione della tesi difensiva dell'appellata, bensì in considerazione del tenore degli accordi di separazione dei coniugi, i quali configuravano invece il trasferimento alla moglie della quota di comproprietà del marito sulla ex casa coniugale come corrispettivo della rinunzia della moglie ai crediti vantati per la sua cooperazione ultradecennale nell'impresa familiare, e contemplavano, in aggiunta a tale trasferimento, la permanenza dell'obbligo dell'assegno a carico del marito, obbligo che quest'ultimo aveva personalmente dichiarato in giudizio di aver adempiuto sino all'agosto 2001, ossia sino ad epoca largamente successiva al trasferimento della quota risalente al novembre 1998.
3. - Il terzo motivo di ricorso, riguardante la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno a carico dell'eredità ai sensi dell'art. 9 bis L. n. 898 del 1970, cit., è assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
4. - In conclusione la sentenza impugnata dev'essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso. Non è tuttavia necessario disporre il rinvio ad altro giudice, atteso che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito in questa sede, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il riconoscimento del solo assegno divorzile a carico dell'ex marito, nella misura già stabilita dal giudice di merito, non specificamente contestata, e con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alla data della morte dell'obbligato.
Le particolari circostanze della causa giustificano la compensazione fra le parti delle spese dell'intero giudizio sia di merito che di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, riconosce a favore della sig.ra M.E. un assegno divorzile a carico dell'ex marito sig. Gi..Bo. di Euro 413,17 mensili a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza n. 897/2003 del Tribunale di Bassano del Grappa, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i predetti, e sino alla data del decesso del sig. B. ; dichiara inoltre compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.
Avv. Antonino Sugamele

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