Art. 360, comma terzo, Cpc - Disciplina - Litispendenza comunitaria in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
SEZIONI UNITE
12 FEBBRAIO 2013, N. 3268
L'art. 360, comma terzo, Cpc, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 40/2006, ostativo al ricorso immediato per cassazione avverso le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire neppure parzialmente il giudizio, è applicabile all'ipotesi di litispendenza comunitaria, nel quadro delle regole dettate dagli artt. 19, 22, lett. b) e 24 del regolamento del Consiglio CE 2201/2003, relativo alla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; infatti, da tale sistema normativo emerge che tanto l'accertamento della giurisdizione, quanto la declinatoria del giudice successivamente adito e la verifica dell'accettazione della decisione da parte del contumace sono passaggi processuali rimessi al regime nazionale e non consentono l'ipotizzabilità di una deroga al differimento della ricorribilità per cassazione, nemmeno sotto il profilo della ragionevole durata del processo di accertamento, in difetto di norme che espressamente vi facciano riferimento. (Nella specie, il tribunale, adito dalla moglie per ottenere la separazione dal marito, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello spagnolo, adito dal marito per lo scioglimento del matrimonio, mentre la corte d'appello, affermando la giurisdizione del giudice italiano in ragione della non riconoscibilità della sentenza spagnola di divorzio, aveva rimesso le parti innanzi al primo giudice per il merito).
In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza 1717/2013: l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze che non definiscono, neppure parzialmente, il giudizio di merito concerne anche le decisioni sulla giurisdizione del giudice italiano rispetto al giudice straniero, non sussistendo nel diritto internazionale privato norme ostative all'applicazione del terzo comma dell'art. 360 Cpc, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 40/2006, e sussistendo, invece, anche in tale ambito, le esigenze di collegamento tra impugnazione per cassazione e interesse sul merito della controversia, sottese alla previsione d'inammissibilità. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della corte di appello, che, affermata la giurisdizione del giudice italiano, aveva rimesso la causa al tribunale, il quale, viceversa, aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice straniero).
07-04-2013 00:26
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