Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

Natura giuridica della condanna al risarcimento del danno prevista dall'art. 709-ter c.p.c.
Natura giuridica della condanna al risarcimento del danno prevista dall'art. 709-ter c.p.c.
Trib. Messina, Sez. I, 8 ottobre 2012

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

La condanna al risarcimento del danno prevista dall'art. 709-ter c.p.c. è diretta non già a compensare la lesione del bene protetto subita dal soggetto passivo, ma a dissuadere il genitore dal tenere una condotta pregiudizievole per i figli, con la conseguenza che ciò che viene punito ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. è la condotta, e non già il pregiudizio dalla stessa provocato, in un'ottica che più vicina a quella del cd. danno punitivo. Assume, dunque, rilievo, ai fini della condanna ex art. 709-ter c.p.c. la mera inottemperanza alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di affidamento dei figli (e, più in generale, ai doveri genitoriali), fermo restando che la quantificazione del danno deve essere commisurata alla gravità della condotta illecita e liquidata in via equitativa. 
Il disposto normativo di cui all'art. 709-ter c.p.c., nella parte in cui prevede la condanna al risarcimento dei danni in favore del figlio minore e/o dell'altro genitore nei casi di gravi inadempienze, di violazioni dei doveri genitoriali ovvero di comportamenti ostacolanti le modalità dell'affidamento, introduce nell'ordinamento un'ipotesi a sé stante di c.d. danno punitivo. A sostengo di tale argomentazione milita la circostanza che nella individuazione della misura del risarcimento occorre in primo luogo guardare alla gravità della condotta del genitore inadempiente, anche in considerazione del fatto che i rimedi di cui all'art. 709-ter c.p.c. hanno essenzialmente finalità punitiva, e non occorre una prova specifica sulla esistenza ed entità del danno, che può considerarsi naturale conseguenza del deprecabile comportamento di uno dei genitori. Così interpretata, la previsione dell'art. 709-ter c.p.c. risulta assolvere ad una funzione sanzionatoria deterrente della condotta del genitore per evitare che nel futuro lo stesso continui a rendersi inadempiente rispetto ai propri obblighi nei confronti della prole e rispetto al contenuto dei provvedimenti.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza