La Cassazione interviene per precisare la misura della ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite.
Cass. civ., Sez. I, 15 ottobre 2012, n. 17636
MATRIMONIO E DIVORZIO - PENSIONI
La ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite deve essere fatta tenendo conto della durata del rapporto, ovvero secondo il criterio temporale. Siffatto criterio non è, tuttavia, esclusivo, potendo essere contemperato da correttivi di carattere equitativo, tra cui è compresa la durata dell'eventuale convivenza matrimoniale del coniuge superstite, senza che però possa confondersi la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale.
20-10-2012 10:07
Richiedi una Consulenza