Coniuge non adempie agli obblighi di natura economica (meta' spese mediche e scolastiche): per la Cassazione va applicata la reclusione congiunta alla multa.
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 10.01.2012, n. 504
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Trieste, applicava ad E. P. a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., con le attenuanti generiche, la pena patteggiata di 200 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, perché non ottemperava agli obblighi di natura economica stabiliti dalla sentenza di separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 2 agosto 2006, non corrispondendo alla moglie E.S. la metà delle spese mediche e scolastiche sostenute nell'anno 2007 per il figlio minore (in Trieste, acc. il 4 gennaio 2008).
2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste denunciando la illegalità della pena inflitta, determinata solo in quella della multa, anziché in quella della reclusione congiunta alla multa, come previsto dall'art. 3 della legge n. 54 del 2006, che per il tramite dell'art. 12- sexies della legge 10 dicembre 1970, n. 898, rinvia alle pene previste, per i casi di violazione di obblighi di mantenimento, dall'art. 570, comma secondo cod. pen.
3. Osserva la Corte che il ricorso è fondato, posto che, l'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 (cui rinvia l'art. 3 legge n. 54 del 2006) rimanda alle pene previste dall'art. 570 cod. pen., che devono intendersi quelle indicate dal comma secondo e non quelle indicate dal primo comma della disposizione codicistica, avendo ad oggetto il citato art. 12-sexies la violazione di un obbligo di natura economica e non di mera assistenza morale (v. tra le altre Sez. 6, n. 28557 del 24/06/2009, P., Rv. 244805; Sez. 6, n. 18450 del 07/12/06, dep. 15/05/2007, M. Rv. 236415); con la conseguenza che in tale fattispecie deve applicarsi la pena della reclusione congiunta alla multa.
4. Data la illegalità della pena applicata, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste.
Depositata in Cancelleria il 10.01.2012
13-01-2012 00:00
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