Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Approfondimento

La separazione tra coniugi.
La separazione tra coniugi.
Separazione La separazione legale è il provvedimento con cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati e stabilisce le condizioni per l'affidamento dei figli minori, l'assegnazione della casa familiare e l'eventuale pagamento di un assegno di mantenimento da parte di un coniuge in favore dell'altro e dei figli.
Esistono due tipi di separazione legale, quella consensuale in cui i coniugi sono d'accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà e quella giudiziale in cui invece questo accordo non c'è ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione.
Nel caso in cui i coniugi siano d'accordo, possono fare domanda congiunta di separazione personale e con la nuova legge 80/2005(art. 707 c.p.c.) si è introdotta l'assistenza obbligatoria del difensore sia per la separazione consensuale che giudiziale che per il divorzio.
La separazione legale può essere richiesta dall'uno o dall'altro coniuge quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da nuocere gravemente alla educazione dei figli. Con questa nuova formula, la riforma del Diritto di famiglia ha eliminato il concetto di colpa di uno o dell'altro coniuge come unico presupposto della separazione. Prima della riforma infatti la separazione poteva essere pronunciata solo per colpa di uno dei due coniugi su domanda dell'altro mentre ora, anche il coniuge il cui comportamento ha creato l'impossibilità di convivenza può richiedere la separazione anche contro la volontà dell'altro coniuge. Resta tuttavia possibile che sia richiesto, e dunque pronunciato, l'addebito della separazione ad uno dei coniugi, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.
Con l'introduzione della legge n. 54, 8 febbraio 2006, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di esso. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ai genitori; oppure stabilisce a quali di essi i figli siano affidati e determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non sono contrari agli interessi dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
POTESTA' AD ENTRAMBI I GENITORI. La potestà sui figli è esercitata in comune da tutti e due i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione, educazione, salute) sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione sarà presa dal giudice. Il giudice può anche stabilire, su questioni di ordinaria amministrazione che i genitori esercitino separatamente la potestà.
SPESE PER I FIGLI IN COMUNE. Ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, se necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese che deve tener conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto prima della separazione dal figlio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e del costo economico dei compiti domestici e di cura che sono stati presi in carico da ciascun genitore. L'assegno di mantenimento, come già accade, viene automaticamente adeguato agli indici Istat.
AFFIDAMENTO AD UN SOLO GENITORE. Il giudice può stabilire l'affidamento dei figli ad un solo genitore quando l'affidamento all'altro venga valutato come contrario all'interesse del minore. Questa richiesta può essere avanzata da uno dei due genitori in qualsiasi momento. I genitori hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi, e delle eventuali disposizioni riguardanti la misura e le modalità del contributo finanziario.
LA CASA COMUNE NELL'INTERESSE DEI FIGLI. Il godimento della casa acquistata dalla famiglia è attribuito ad uno dei due coniugi tenendo prioritariamente conto dell'interesse die figli. Nell'assegnazione il giudice tiene conto della regolazione dei rapporti economici tra i genitori. Il diritto del godimento della casa viene meno qualora l'assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, oppure conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Qualora uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio,  se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, l'altro può chiedere la ridefinizione degli accordi o delle intese sancite, compresi quelli economici.
SOLDI ANCHE AI FIGLI MAGGIORENNI. Il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
QUANDO SI LITIGA. Sarà il giudice a intervenire per la soluzione delle controversie con provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. In caso di gravi atti che arrechino pregiudizio al minore il giudice può intervenire sulle intese, ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore, disporre il risarcimento da un genitore all'altro, condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione che va da un minimo di 75 euro ad un massimo di cinquemila.
Quando uno dei due coniugi non ha mezzi sufficienti per continuare a mantenere un tenore di vita analogo a quello che conduceva durante la convivenza matrimoniale il Tribunale può stabilire a suo favore il pagamento di un assegno di mantenimento, ove ne ricorrano le condizioni. Se la casa è in affitto, il contratto viene trasferito a nome del coniuge che vi rimane ad abitare. Se non ci sono figli la casa resta al coniuge che ne è proprietario o titolare del contratto di locazione; se la casa è dei due coniugi, essi stessi o il Giudice decidono a chi assegnarla, salvo dividerla se è possibile, oppure venderla su accordo delle parti. Se i coniugi ritornano a vivere insieme per un periodo significativo, oppure fanno una dichiarazione di riconciliazione che viene allegata agli atti della separazione, quest'ultima decade automaticamente. Per quanto riguarda il regime di comunione dei beni cessato al momento della separazione, se i coniugi vogliono ripristinarlo devono fare un'apposita dichiarazione mediante atto notarile.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza