Non è reato se il genitore omette il versamento dell'assegno di mantenimento alla figlia purchè in stato incolpevole e persistente di disagio economico.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 11 luglio 2011, n. 27051
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 22 maggio 2009, la Corte di appello di Mesina sull'appello dell'imputato, confermava la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva ritenuto *** responsabile del reato di cui all'art. 570 cod. pen., per aver fatto mancare alla figlia minore i mezzi di sussistenza, condannandoloo alla pena di giustizia.
2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con cui denuncia:
- la violazione della legge processuale, in relazione all'art. 119 cod. proc. pen., in quanto l'imputato, sordomuto, avrebbe dovuto essere assistito da un interprete, al fine di partecipare consapevolmente al dibattimento;
- la violazione dell'art. 570 cod. pen., per la mancanza del presupposto dello stato di bisogno del minore e per l'incolpevole indisponibilità da parte dell'imputato di mezzi economici, essendo stato accertato in giudizio che costui percepiva soltanto una pensione di invalidità di 243 euro, a fronte di un versamento mensile, stabilito dal giudice civile, di euro 150 in favore della figlia minore;
- il vizio di motivazione, quanto all'accertamento della responsabilità dell'imputato. La Corte di merito avrebbe omesso di motivare in merito allo stato bisogno della minore e avrebbe fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni della persona offesa, la cui testimonianza è stata ritenuta credibile, nonostante le molte contraddizioni e le affermazioni non veritiere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
2. Assorbente appare la censura con la quale il ricorrente lamenta la erronea valutazione da parte dei giudici del merito della impossibilità economica dell'obbligato.
Questa Suprema Corte ha già affermato che l'obbligo di prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore presuppone la capacità economica dell'obbligato, con la conseguenza che assume rilevo, ai fini di sanzionarne penalmente l'inadempimento, che la mancata corresponsione delle somme dovute sia da attribuire all'indisponibilità, persistente, oggettiva ed incolpevole, di introiti sufficienti a soddisfare le «esigenze minime di vita».
Orbene, la sentenza impugnata dà per certo che l'imputato, sordomuto, percepisse il solo reddito pensionistico per invalidità di circa 3.150 euro all'anno.
Peraltro, la stessa sentenza, pur definendo le sue entrate «modestissime» e le sue condizioni di incolpevole e persistente «disagio economico», è pervenuta alla conclusione erronea che tale situazione non lo esimesse dall'obbligo di versare per la figlia minore l'assegno di mantenimento di 150 euro mensili, almeno in parte, qualificando addirittura come "pervicace" il suo comportamento omissivo.
Pertanto, essendo stata - nella sede di merito - una obiettiva ed incolpevole incapacità economica del soggetto obbligato, ne consegue che l'imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli con la formula perchè il fatto non sussiste e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
12-09-2011 00:00
Richiedi una Consulenza