Dopo il divorzio torna a vivere con i genitori e gode di un assegno di invalidità: non rileva ai fini del diritto all’assegno divorzile
Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 26.09.2011, n. 19579
Rilevato che
M.V. ricorre per cassazione, con 5 motivi di impugnazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in sede di giudizio per la separazione dal coniuge B.R. ha confermato l'addebito della separazione a suo carico negandole altresì l'assegno alimentare in considerazione della sua residenza con i genitori e del percepimento di un assegno di invalidità;
Si difende con controricorso B.R.;
Le parti depositano memorie difensive;
La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata,:
Ritenuto che :
- i primi quattro motivi di ricorso sono inammissibili o infondati;
- in particolare il primo motivo deduce promiscuamente un vizio motivazionale e una violazione dell'art. 255 c.p.c. peraltro non dedotta in appello. La Corte di appello ha invece congruamente motivato sulla insuscettibilità di censure alla decisione del giudice di primo grado di denegare la sostituzione dei testi impossibilitati a deporre con altri non indicati nei modi e termini previsti dall'art. 244 c.p.c.;
- il secondo e il terzo motivo consistono in censure di merito alla valutazione delle risposte all'interrogatorio formale rese dal R. e delle deposizioni dei testi addotti dalla sua difesa, che non possono essere prese in esame nemmeno sotto il profilo della omessa motivazione circa le circostanze aggiunte che avrebbero modificato o estinto gli effetti della confessione, dato che la Corte di appello ha precisamente ricostruito il senso delle dichiarazioni del R. valutandone la rilevanza. Né sotto il profilo dell'insufficienza della motivazione circa l'attendibilità dei testi addotti dalla sua difesa, che non viene suffragata da argomenti idonei a porre in evidenza una insufficiente valutazione da parte della Corte di appello di circostanze oggettive tali da inficiare il giudizio di attendibilità delle deposizioni relative al rifiuto di attività lavorative e ai rapporti sessuali con il marito ai fini del giudizio di addebito della separazione;
- il quarto motivo è infondato dato che non risulta che sia stata giustificata l'assenza della V. all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, con la conseguente possibilità per il giudice di tenerne conto ai sensi dell'art. 232 c.p.c.;
- il quinto motivo è invece fondato perché la Corte di appello con motivazione illogica ha escluso la sussistenza dello stato di bisogno per la concessione dell'assegno alimentare sulla base della convivenza con i genitori cui la V. non può considerarsi costretta e sul percepimento di una pensione di invalidità di euro 243 mensili palesemente insufficiente fare fronte ai bisogni primari di una persona;
PQM
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003.
Depositata in Cancelleria il 26.09.2011
02-10-2011 00:00
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