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Sentenza

Affido congiunto. Si ma il minore in tenera età non può dormire a casa del padre
Affido congiunto. Si ma il minore in tenera età non può dormire a casa del padre
Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 26.09.2011, n. 19594

Svolgimento del processo

1. La sig.ra P.E. con ricorso ex art. 317 bis cod. civ., notificato il 3 agosto 2009 al sig. A.L. - con cui aveva avuto una relazione dalla quale era nato il figlio A. , riconosciuto da entrambi i genitori - chiedeva al tribunale per i minorenni di Perugia di regolamentare il diritto di visita del padre e di determinare l'assegno a suo carico per il mantenimento del minore. Analogo ricorso, che con il primo veniva riunito, veniva proposto dal sig. A.
Il tribunale, con decreto 5 febbraio 2010, disponeva l'affido congiunto del minore, il suo collocamento presso, la madre, le modalità di frequentazione del padre e dei nonni paterni (con diritto anche di quest'ultimi di tenere il bambino presso di sé) con il minore e un assegno di mantenimento a carico del padre di Euro 1000,00 mensili. La sig.ra P. proponeva reclamo avverso tale provvedimento alla Corte d'appello di Perugia, sezione per i minorenni, chiedendo la modifica del provvedimento del tribunale, in particolare restringendo gli orari di visita del padre ed escludendo il diritto a tenerlo presso di sé anche la notte fino al compimento del quarto anno di età, nonché escludendo il diritto di visita dei nonni. Il sig. A. chiedeva il rigetto del reclamo e l'ampliamento della propria frequentazione con il minore, confermando quello dei nonni. La Corte d'appello, con decreto depositato in data 25 marzo 2010, limitava il diritto del padre a tenere presso di sé di notte il minore e revocava il diritto autonomo di visita dei nonni. Il sig. A. ricorre a questa Corte avverso il decreto, con atto notificato alla controparte il 23 aprile 2010, nonché al P.G. presso la Corte d'appello di Perugia. La parte intimata resiste con controricorso notificato il 19 maggio 2010 e memoria.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 317 bis c.p.c., nonché della legge n. 54 del 2006 e delle Convenzioni internazionali. Si deduce al riguardo che le limitazioni agli incontri tra il ricorrente e il figlio, con l'autorizzazione al pernottamento una sola notte a settimana, sono state motivate con la tenera età del bambino e la mancata convivenza del gruppo familiare dopo la sua nascita, che gli impedirebbe la piena identificazione della figura paterna quale figura di riferimento. Tale motivazione si fonderebbe sull'erroneo presupposto che non vi sia stata convivenza fra i genitori del minore, mentre il ricorrente in effetti dormiva nella casa familiare, anche dopo la sua nascita, quattro notti su sette e dopo la separazione dalla madre del bambino aveva affittato una casa a pochi chilometri di distanza da quella. Comunque detta convivenza non poteva essere assunta dalla Corte di merito quale motivo per la sua decisione, non prevedendolo alcuna legge, così come non è valido motivo per la su detta decisione la tenera età del bambino.
1.2. Il motivo è inammissibile.
Vero è che in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio la legge n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, ha reso impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., i provvedimenti emessi dalla Corte d'appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317-bis relativamente all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche (Cass. 30 ottobre 2009, n. 23032). Ma la relativa impugnazione deve essere mantenuta nei precisi limiti previsti dall'art. 360 c.p.c., cosicché dinanzi a questa Corte non possono essere rimessi in discussione né gli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d'appello, se non con precise censure di ordine motivazionale, né le valutazioni di stretto merito, che sono del tutto estranee al giudizio di legittimità.
Nel caso di specie, sotto il profilo formale della violazione di legge, in effetti si contesta, senza indicare risultanze probatorie delle quali sia stato omesso l'esame, ovvero vizi di ordine logico nella motivazione, l'accertamento della Corte d'appello secondo il quale “nel caso in esame una reale convivenza fra i genitori non vi è mai stata in quanto, a prescindere da alcuni punti di divergenza nelle relative versioni, è pacifico che l'avv. A. svolge la sua attività lavorativa professionale a Milano e che alcuni giorni si intrattiene anche a Firenze, ove risiedono i suoi genitori, cosicché la convivenza è stata non solo sicuramente breve ma anche del tutto sporadica se non occasionale”. Parimenti si contesta la valutazione di merito della Corte d'appello secondo la quale, tenuto conto dell'assenza di una convivenza del padre con il bambino prima della rottura del rapporto con la madre, nonché della situazione lavorativa, con i su detti spostamenti, del padre, la permanenza notturna del minore presso di lui andava ridotta, sino all'età di quattro anni, ad una sola notte la settimana.
Ne deriva che, essendo gli accertamenti compiuti di mero fatto e i criteri usati dalla Corte d'appello finalizzati a una valutazione di opportunità, il motivo va dichiarato inammissibile, risolvendosi nella censura di valutazioni riservate in via esclusiva alla Corte di merito in relazione alle quali non vengono prospettati vizi motivazionali.
2.1. Il secondo, il terzo e il sesto motivo vanno esaminati congiuntamente.
Con il secondo motivo si denuncia ancora la violazione delle medesime norme di legge - applicabili anche ai figli naturali - in quanto queste elevano la bigenitorialità a principio cardine del sistema familiare vigente, in attuazione degli artt. 29 e 30 Cost. e del principio di uguaglianza, in forza del quale il figlio ha diritto ad avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche ove si separino. La motivazione della Corte d'appello violerebbe tale principio.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che impone agli Stati di rispettare il diritto del fanciullo “di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo”.
Con il sesto motivo si lamenta la violazione degl'interessi paterni e di quelli del minore, costituzionalmente garantiti, compromessi dalla compressione della concreta esplicazione della potestà genitoriale del padre a vantaggio della madre.
2.2. I motivi sono infondati, disponendo l'art. 155 cod. civ. che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, ma la sua attuazione è rimessa al giudice, il quale (art. 155, comma 2) per realizzare la finalità su detta “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”, determinando esclusivamente in relazione a tale interesse “i tempi e le modalità” della sua presenza presso ciascun genitore”, prendendo atto solo se non contrari all'interesse del figlio degli stessi accordi fra i genitori. Parimenti la Convenzione citata dal ricorrente indica quale metro di valutazione l'interesse del minore.
Ne deriva che la Corte d'appello non ha violato le norme di riferimento nel determinare e limitare - sino al compimento del quarto anno di età - il pernottamento del minore presso il padre nella maniera che ha ritenuto più conforme al suo interesse in relazione all'età, non risultando affatto compromessa da tale limitazione alle disposizioni dettate dal tribunale, per il resto confermate, la realizzazione di un rapporto equilibrato anche con il padre, nei primissimi anni di vita del bambino.
3. Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 16 Cost., in quanto il decreto impugnato nel disciplinare i pernottamenti del minore con il padre li limita al territorio della città di Perugia, cosi violando la libertà di circolazione del ricorrente.
Il motivo è infondato, nessuna limitazione essendo apportata dal decreto impugnato - con il disporre che i pernottamenti del bambino dovranno avvenire in Perugia, dove il minore risiede - al diritto del ricorrente di spostarsi a suo piacimento sul territorio nazionale, ma avendo detto decreto legittimamente regolato, nell'interesse del figlio in tenerissima età, le modalità di frequentazione del padre, stabilendo il luogo in cui potrà tenerlo con sé anche la notte secondo le modalità previste nel decreto.
4. Con il quinto motivo si denunciano vizi motivazionali su un punto decisivo, deducendosi che la decisione della Corte d'appello sarebbe disancorata dagli accertamenti, compiuti dal giudice di primo grado, con particolare riferimento a quelli dei servizi sociali, basandosi su considerazioni del tutto astratte.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non riportandosi in esso le specifiche risultanze istruttorie che la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare.
7. Con il settimo motivo si denuncia la violazione del diritto dei nonni a vedere il nipote, garantito dall'art. 155 cod. civ..
Il motivo è infondato, attribuendo l'art. 155 cod. civ. al minore il diritto di “conservare rapporti significativi” anche con i nonni, pur se nato fuori dal matrimonio, ma rimettendo comunque al giudice di regolarne l'attuazione, tenendo conto dell'interesse del minore, cosa che nel caso di specie la Corte d'appello, con valutazione non incongrua e come tale incensurabile in questa sede, ha fatto regolamentando i suoi incontri con i nonni.
Il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro duemilasettecento, di cui Euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.
Depositata in Cancelleria il 26.09.2011
Avv. Antonino Sugamele

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