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Sentenza

Sebbene lo svolgimento di un’attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, possa costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, un contratto stipulato dalla figlia, con una durata predeterminata di un anno ed il cui corrispettivo sia subordinato al numero delle ore effettuate, non è idoneo a far ritenere raggiunta una completa autosufficienza economica.
Sebbene lo svolgimento di un’attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, possa costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, un contratto stipulato dalla figlia, con una durata predeterminata di un anno ed il cui corrispettivo sia subordinato al numero delle ore effettuate, non è idoneo a far ritenere raggiunta una completa autosufficienza economica.
Tribunale di Vallo della Lucania, civile, sentenza 10 marzo 2025 n. 120 – Pres. Bellantoni, Giud. rel. Frangiosa
Il Tribunale di Vallo della Lucania
- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott. Carmine Esposito - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 216 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024,
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso vertente
TRA
OMISSIS ( OMISSIS ) rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. …presso il cui studio in
…al C.so…;
ricorrente
E
OMISSIS ( OMISSIS ) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv.
…presso il cui studio sito in …alla Via ….è elettivamente domiciliato
resistente
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania,
interventore ex lege
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.02.2024, l'odierna parte ricorrente, la signora OMISSIS, adiva
l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto : di aver contratto matrimonio concordatario con
l'odierno resistente il sig. OMISSIS in data 18.09.1993; che dal suddetto matrimonio nascevano due
figlie, in data 21.10.1994 OMISSIS e in data 24.05.2000 OMISSIS ; che solo la maggiore delle figlie,
oramai coniugata, è autosufficiente economicamente e risiede in P. (N.), mentre la più giovane
risiede insieme alla madre nella ex casa coniugale in P. (N.) al C.so G. nr. 254, immobile in
comproprietà dei coniugi su cui grava al momento mutuo ipotecario; che il sig. OMISSIS di
professione consulente aziendale, ha trasferito la propria residenza altrove e in particolare in…; che
l'unione nata sotto i migliori auspici naufragava, non convivendo più i coniugi insieme da tempo
per comportamenti imputabili solo al marito e al suo comportamento aggressivo e dispotico esitato
nell'abbandono del tetto coniugale nel gennaio 2021; che la ricorrente ha notevoli difficoltà
economiche in quanto provvede da sola al sostentamento della figlia OMISSIS ancora non
autosufficiente economicamente:
Tanto premesso in punto di fatto concludeva affinché l'intestato Tribunale
In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa
e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i provvedimenti indifferibili, fissando
apposita udienza per la loro conferma;
In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi,
autorizzandoli a vivere separati; B) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che
abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della L. 1
dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio; C) Stabilire che
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati
redditi; D) Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia OMISSIS e in ragione delle
circostanze menzionate, il sig. OMISSIS corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di Euro
250,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese; tale importo sarà rivalutato annualmente
in base agli indici ISTAT;E) Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento
delle spese straordinarie espressamente concordate; F) Stabilire che la casa coniugale sita in P. (N.)
al Corso G. n. 254, di proprietà di entrambi i coniugi, sia assegnata alla ricorrente sig.ra OMISSIS che
la abiterà con la figlia OMISSIS, maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente; G) Con
vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
Ritenuti insussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473-
bis 15 c.p.c. invero neanche specificamente indicati, veniva fissata udienza delegata per 23.05.2024,
poi, rinviata su istanza congiunta delle parti fuori udienza, al 10.7.2024.
Si costituiva quindi in data 18.4.2024 l'odierno resistente il sig. OMISSIS il quale contestava l'avverso
dedotto anche in merito alle cause che avevano determinato il naufragio della convivenza,
individuate secondo la sua prospettazione difensiva, in una relazione extra coniugale della moglie e
nella mancanza di assistenza avuta durante il periodo della sua convalescenza successiva al suo
ricovero ospedaliero risalente al dicembre dell'anno 2021 dove egli si determinò di far rientro presso
la sua famiglia di origine per avere sostegno. Contestava, altresì, che la figlia più giovane, OMISSIS,
allo stato di circa anni 24, fosse da ritenersi non autosufficiente economicamente in quanto ella è,
allo stato, laureata, professionalmente e fattivamente qualificata oltre ad aver stipulato un contratto
lavorativo versato in atti dalla stessa controparte. Tanto premesso, insisteva affinché il Tribunale
"Accertare e dichiarare, anche con sentenza non definitiva, la separazione personale dei coniugi ed
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che si sia pronunciata a riguardo, dichiarare la
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti;
II. Accertare e dichiarare che ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio
mantenimento risultandone perfettamente in grado
III. Rigettare qualsiasi richiesta di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario della
figlia OMISSIS in quanto economicamente autosufficiente;
IV. Rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale per le motivazioni addotte nel corpo
dell'attore;
V. Condannare la sig.ra OMISSIS, in ragione del principio della soccombenza rispetto alle domande
poste, al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore;
VI. In via del tutto subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la figlia OMISSIS venga
considerata come non in grado di provvedere economicamente alle proprie esigenze, si chiede
l'assegnazione della casa coniugale".
All'udienza del 10.7.2024 esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato adottava i seguenti
provvedimenti provvisori: "autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto; -
assegna la casa familiare sita in P. al Corso G. nr. 254, alla sig.ra OMISSIS quale genitore convivente
con la figlia OMISSIS, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;- dispone che il sig.
OMISSIS versi alla signora OMISSIS entro il 5 di ogni mese per il mantenimento della figlia OMISSIS
l'importo di Euro 250,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT; - dispone che il sig.
OMISSIS provveda al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia nella
misura del 50% ove previamente concordate o documentate ed urgenti".
1. Sulla domanda di separazione giudiziale
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i
coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza,
per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni
sollecitazione verso una riconciliazione (cfr. verbale di comparizione personale delle parti davanti
al giudice delegato) e la perdurante cessazione della convivenza da diversi anni antecedentemente
all'instaurazione del presente giudizio costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i
coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
E' appena il caso di precisare che nessuna delle parti ha formalmente avanzato, nonostante le accuse
mosse circa l'addebitabilità della separazione, domanda di addebito per cui il Tribunale ritiene di
non dover statuire nulla in merito in assenza di domanda.
2. Sulla domanda di mantenimento della figlia OMISSIS
Dall'unione dei coniugi OMISSIS, come è noto, sono nate due figlie, la prima pacificamente
autosufficiente in quanto sposata, la seconda, di anni 24, OMISSIS.
Su quest'ultima non vi è accordo fra le parti circa il raggiungimento o meno della sua piena
autosufficienza economica.
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente,
è noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte (ex multis Cass. sez. 1^ n. 40282/2021)
lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a
tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di
procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, fermo
restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il
raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve
durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.
Nel caso di specie, il contratto pacificamente stipulato dalla figlia della coppia, con decorrenza dal
15.5.2023 ha una durata predeterminata di un anno (per quanto rinnovabile tacitamente) e il
corrispettivo è subordinato pacificamente al numero delle ore effettuate. Non sono, quindi, stati
allegati a parere del Collegio allo stato elementi idonei a far ritenere raggiunta una completa
autosufficienza economica. Non può difatti tacersi che non veniva contestato dal sig. OMISSIS
all'udienza in cui veniva sentito che i redditi percepiti dalla figlia in forza del contratto di
collaborazione prodotto fossero limitati per l'anno precedente ad un ammontare di Euro. 11.000,00
lordi e che la figlia stesse maturando la volontà di mettersi in proprio, circostanza prospettata,
invero, solo come un mero progetto ancora in divenire. Del resto, a parere del Tribunale, la
consapevolezza del non completo e pieno raggiungimento di una autosufficienza della figlia più
giovane della coppia da parte del padre si rende evidente anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso
in occasione dell'udienza celebrata dinanzi al giudice delegato, ove egli dichiarava che in costanza
del suddetto rapporto lavorativo si era reso disponibile ad aiutare OMISSIS per i mesi in cui ella non
prestava attività lavorativa - in particolare il mese di agosto (cfr. verbale del 10.7.2024).
Deve, tra l'altro, considerarsi il pacifico non perfezionamento del corso di studio della giovane di
appena anni 24, la quale risulta avere iniziato solo di recente e per il presente anno accademico in
corso un percorso di specializzazione, necessario per lavorare presso strutture pubbliche, avendo
conseguito solo in data 20.4.2023 la laurea triennale.
Si ritiene, pertanto, che l'autosufficienza economica non possa che valutarsi in corrispondenza delle
personali aspirazioni della ragazza, tenuto conto della sua giovane età e dell'incapacità della stessa
di sostenersi per il prosieguo degli studi solo con i propri introiti (cfr. schermate di messaggistica tra
OMISSIS e il padre non contestate dal resistente).
Ed è appena il caso di precisare, infine, che in merito all'istanza di rimessione in istruttoria avanzata
con nota dell'8.11.2024 dalla difesa del sig. OMISSIS, al fine di consentire l'esibizione dei redditi
maturati dalla figlia nel corso dell'ultimo anno, la stessa si palesi del tutto tardiva in assenza di
istanza di rimessione in termini che ne giustifichi l'accoglimento. Non può difatti tacersi come la
comunicazione inviata all' OMISSIS solo in data 24.10.2024, e volta a giustificare un ordine di
esibizione a seguito del diniego opposto, avrebbe dovuto essere inoltrata, trattandosi di rapporto
lavorativo in corso già all'epoca dell'instaurazione del giudizio, nei termini della costituzione del
giudizio.
In ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, maggiorenne ma
pacificamente non autosufficiente, soccorrono i criteri contenuti nell'art. 337 ter c.c. In virtù di tali
norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età della figlia, dei
relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio
ed in gran parte anche documentato, incremento delle sue esigenze e delle spese per il suo
mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055). In secondo luogo, vanno, altresì,
considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre
nella cura della stessa, rispetto a quello della madre.
Alla stregua delle emergenze processuali, considerata l'evidenziata disponibilità economica del
resistente il quale percepisce uno stipendio netto come dallo stesso dichiarato di 2.000 euro e
parametrato alle esigenze di una ragazza di anni 24, il Tribunale ritiene congrua quale contributo al
mantenimento della figlia, la somma mensile di Euro 250,00.
La somma come stabilita andrà versata alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed
automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente OMISSIS l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a
OMISSIS le spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie per la figlia, purché
documentate.
3. Sulla assegnazione della ex casa coniugale
Dalla ritenuta non autosufficienza economica della figlia della coppia OMISSIS, deve statuirsi in
merito all'assegnazione della casa coniugale, su cui vi è molto contrasto, trattandosi di immobile
intestato ad entrambi i coniugi.
Come è noto, la ratio della regola posta dall'art. 337-sexies c.c. è quella di garantire la conservazione
dell'"habitat" domestico dei figli minori (o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti: cfr.
Cass. civ., sez. I, 18/09/2013, n. 21334), pure a fronte di una situazione di conflittualità tra i genitori
(cfr. Cass. civ., sez. VI, 02/12/2015, n. 24473).
In linea di principio, quindi, qualora i figli minori vengano collocati in via preferenziale presso uno
dei genitori, ovvero qualora uno dei genitori conviva con un figlio maggiorenne ma non
economicamente autosufficiente, la casa familiare sarà assegnata a costui, indipendentemente dal
titolo di proprietà (dell'assegnazione si terrà comunque conto nella regolazione dei rapporti
economici tra i genitori, ove vi sia stata deroga al titolo di proprietà).
Nel caso di specie la casa familiare sita in P. (N.) al Corso G. n. 254 va assegnata alla ricorrente per
viverci con la figlia OMISSIS . Non vi sono elementi per come prospettato in sede di provvedimenti
urgenti per mutare lo stato di fatto atteso che entrambi i coniugi hanno dedotto che la figlia OMISSIS
convive allo stato con la madre e che questo risulta essere il suo desiderio confermato anche dal
padre in udienza.
Ogni questione attinente al pagamento del mutuo che grava sull'immobile esula, come è noto, dal
tema di indagine del presente giudizio per cui nessuna statuizione deve essere adottata trattandosi
di domanda chiaramente inammissibile in questa sede.
4. Sulle spese di lite
Dovendo il presente giudizio proseguire per il giudizio di divorzio instaurato unitamente alla
domanda di separazione giudiziale, sulle spese si statuirà in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronunzia la separazione personale dei coniugi;
2. assegna la casa familiare sita in P. al Corso G. nr. 254, alla sig.ra OMISSIS quale genitore convivente
con la figlia OMISSIS, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
3. dispone che il sig. OMISSIS versi alla signora OMISSIS entro il 5 di ogni mese per il mantenimento
della figlia OMISSIS l'importo di Euro 250,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. dispone che il sig. OMISSIS provveda al pagamento delle spese straordinarie contratte
nell'interesse della figlia nella misura del 50% ove previamente concordate o documentate ed
urgenti;
5. spese al definitivo;
6. rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data
odierna per il prosieguo.
Conclusione
Così deciso in Vallo della Lucania, all'esito della camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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