L’obbligo di mantenimento non è aggirato con regalie o supplenza di terzi, le quali non riducono, certamente, l’offensività dell’illecito penale di cui all’articolo 570-bis c.p.
L’obbligo di mantenimento non è aggirato con regalie o supplenza di terzi, le quali non riducono, certamente, l’offensività dell’illecito penale di cui all’articolo 570-bis c.p. è quanto ha affermato la Corte di Cassazione (con sentenza n. 15785/2025), dando ragione al procuratore generale avverso la sentenza che aveva ritenuto un padre non punibile per il mancato mantenimento al figlio minore.
Il caso
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, il procuratore generale impugnava la sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva applicato all’uomo la causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis c.p. in ordine al delitto di omesso versamento dell’assegno di mantenimento nei confronti del figlio minorenne.
Per il PG la corte territoriale era incorsa in violazione di legge giustificando, con formule stereotipate, la sussistenza dei requisiti della causa di non punibilità in assenza di qualsiasi elemento concreto ed in contrasto con le risultanze processuali.
Nella fattispecie, infatti, mancavano, a suo dire, gli indici dimostrativi della tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento dell’imputato, atteso che l’uomo non aveva mai ottemperato al suo obbligo di versamento della somma di 300 euro mensili per il mantenimento del figlio minore con condotta permanente, dato dimostrativo dell’abitualità.
La decisione
Per gli Ermellini, il ricorso è fondato. Il tribunale di Castrovillari, premettono, infatti, aveva condannato l’uomo per non avere mai versato l’assegno mensile fissato dal giudice civile a favore del figlio minorenne e, all’esito del giudizio, aveva applicato “la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in ragione della violazione minima del diritto leso, vista la corresponsione di denaro al minorenne, brevi manu, da parte dell’imputato e dei parenti di questi e del forte legame del bambino con il padre incensurato”.
Nonostante l’accertato protratto e totale inadempimento del versamento del mantenimento al minore, per anni, da parte del ricorrente, il tribunale, proseguono dal Palazzaccio, aveva tuttavia “ritenuto «lesi in modo minimo» il bene giuridico tutelato dalla norma penale menzionata valorizzando le regalie, il «forte legame padre figlio, ma anche un forte legame con la famiglia del padre» e l’incensuratezza dell’imputato.
Per la S.C., si tratta però di argomenti “apodittici, perché inidonei ad incidere sull’offensività della norma penale in esame, da valutare con particolare rigore soprattutto quando sia coinvolto, come nella specie, il best interest of the child, principio immanente all’ordinamento interno (artt. 2 e 30 Cost. e art. 315-bis c.c.) ed internazionale”.
Né può ritenersi, aggiungono i giudici “che l’obbligo di mantenimento possa essere aggirato con regalie o supplenza di terzi che, diversamente da quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, non riducono l’offensività dell’illecito penale soprattutto quando, come prospettato dall’accusa e non smentito dal giudicante, il mancato versamento esprima una precisa ed ostinata deliberazione di non versare alla madre quanto dovuto per il figlio”.
Del pari inconferente, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità in esame, è il riferimento al legame affettivo tra padre e figlio. Si tratta, infatti, di “un elemento estrinseco alla fattispecie penale che mira, invece, a garantire al minorenne una vita dignitosa, nei termini sanciti dall’art. 2 Cost., proprio attraverso il doveroso contributo economico spettante al genitore affinchè questo avvenga”.
Per cui, concludono da piazza Cavour, va ribadito l’orientamento di legittimità secondo il quale il delitto ex art. 570-bis c.p. “in quanto delitto a consumazione prolungata e in assenza di elementi espressivi di occasionalità è caratterizzato dal progressivo aggravamento della lesione del bene giuridico tutelato che si verifica con i reiterati inadempimenti, così da essere escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (cfr., ex multis, Cass. n. 14025/2024).
Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata è annullata con rinvio.
08-05-2025 00:57
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