Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 imu - Convivente 'more uxorio' assegnatario dell'immobile di proprietà dell'altro convivente in caso di cessazione del rapporto - Soggezione passiva - Fondamento.
LA NATURA DEL DIRITTO
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza 12 aprile 2011 n. 8361
Famiglia - Separazione - Casa familiare - Assegnazione - Coniuge assegnatario - Affidatario della prole
Il diritto del coniuge a cui è stata assegnata la casa casa coniugale in quanto convivente con i figli deve essere qualificato come diritto personale di godimento.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 22 novembre 1993 n. 11508
Separazione dei coniugi - Assegnazione - Casa coniugale
Il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprieta` o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale, essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge, e non rientrando tra essi un provvedimento del genere.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 5 luglio 1988 n. 4420
Codice RV: 459400/1
Massima ufficiale
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - In genere - Assegnazione della casa familiare all'altro coniuge per abitarla con i figli - Costituzione di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale di abitazione - Conseguenze - Opponibilità ai terzi - Esclusione - Responsabilità per danni nei confronti del coniuge assegnatario in caso di alienazione della casa - Sussistenza.*
In sede di separazione consensuale qualora i coniugi stabiliscono che la casa familiare resti a disposizione dell'altro coniuge per abitarla con i figli, così sostanzialmente recependo il contenuto della norma dettata dal comma quarto dell'art. 155 cod. civ. nel testo novellato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, il diritto che ne deriva è un atipico diritto personale di godimento, ordinato a tutela dell'esclusivo interesse della prole minorenne nata dal matrimonio, e non un diritto reale di abitazione, spettante anche ai familiari diversi dalla detta prole, con la conseguenza che esso non è opponibile ai terzi, salva la configurabilità di una responsabilità per danni in confronto del coniuge assegnatario, ove l'altro coniuge alieni la casa familiare. ( V 197/87, mass n 449948; ( V 179/87, mass n 449948; ( V 2838/87, mass n 451956; ( V 6550/87, mass n 454806; ( Conf 1594/63, mass n 262394).*
I COROLLARI DI NATURA TRIBUTARIA
Corte di Cassazione Sezione 6 TRI Civile Ordinanza 17 giugno 2021 n. 17412
Famiglia - Assegnazione della casa di abitazione al coniuge - Non configurabilità come soggetto passivo d'imposta
In tema di ICI, il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprieta' (anche in parte) dell'altro coniuge non e' soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprieta' ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 3, poiche' con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicche' in capo al coniuge non e' ravvisabile la titolarita' di un diritto di proprieta' o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo.
Corte di Cassazione Sezione 6 TRI Civile Ordinanza 26 novembre 2019 n. 30872
Famiglia - Assegnazione di casa coniugale al coniuge - Esclusione dell'ici ex art. 13 comma 2 dl n. 201/2013 dal 2014
In tema di ICI, il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprieta' (anche in parte) dell'altro coniuge non e' soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprieta' ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 3, poiche' con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicche' in capo al coniuge non e' ravvisabile la titolarita' di un diritto di proprieta' o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo.
Corte di Cassazione Sezione TRI Civile Ordinanza 3 marzo 2023 n. 6544
Codice RV: 667339/1
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 imu - Assegnazione della casa coniugale - Art. 4, comma 12 quinquies, del d.l. n. 16 del 2012 - Traslazione della soggettività passiva in capo all'utilizzatore - Applicazione retroattiva - Esclusione - Ragioni.
In tema di IMU, la traslazione della soggettività passiva dell'imposta dal proprietario all'assegnatario della casa coniugale, prevista dall'art. 4, comma 12 quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, non è suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione innovativa che qualifica in termini di diritto reale, anziché personale di godimento, la posizione del coniuge non proprietario, a cui viene assegnata la casa coniugale in quanto affidatario dei figli minori.
Corte di Cassazione Sezione TRI Civile Sentenza 30 aprile 2019 n. 11416
Codice RV: 653668/1
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 imu - Convivente 'more uxorio' assegnatario dell'immobile di proprietà dell'altro convivente in caso di cessazione del rapporto - Soggezione passiva - Fondamento.
In tema di IMU, il convivente "more uxorio", al quale a seguito della cessazione del rapporto viene assegnato l'immobile adibito a casa familiare di proprietà dell'altro convivente, è soggetto passivo di imposta ex art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012, che, non disciplinando un'ipotesi di agevolazione o di esenzione, può essere interpretato estensivamente includendo nel relativo ambito di applicazione, per "eadem ratio", anche i rapporti di convivenza.
L'OGGETTO DELL'ASSEGNAZIONE
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Ordinanza 13 ottobre 2021 n. 27907
Famiglia - Separazione - Assegnazione casa familiare - Qualificazione come casa familiare
Al fine di provvedere all'assegnazione della casa familiare il giudice del merito deve valutare l'esistenza di uno stabile legame fra il minore e l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione.
Corte di Cassazione Sezione 6 1 Civile Ordinanza 14 settembre 2021 n. 24728
Famiglia - Separazione personale - Assegnazione della casa familiare - Riferimento all'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza
L'assegnazione della casa familiare, rispondendo all'esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e` consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza. Per tanto non può essere assegnata al coniuge collocatario della figlia minore la casa che i coniugi hanno abbandonato prima della nascita della figlia, sia pur per ragioni indipendenti dalla loro volontà (terremoto).
Tribunale Palermo Sezione 1 Civile Sentenza 21 marzo 2017 n. 1433
Data udienza 27 febbraio 2017
Casa coniugale - Ambiente domestico - Centro di affetti, interessi e consuetudini di vita - Tutela dei figli - Attribuzione della casa al genitore con cui convivono i figli
La "casa coniugale" rappresenta l'ambiente domestico costituente centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole. Tale interesse, volto a tutelare i diritti fondamentali dei minori, o dei figli economicamente non autosufficienti, è dotato di copertura costituzionale, con la conseguenza che la casa familiare potrà essere, in caso di separazione dei coniugi, assegnata al genitore con cui convivono i figli. Ed infatti, sia in sede di separazione che di divorzio, il giudice può assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. Tale assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione. (Nella fattispecie si ritenevano sussistenti i presupposti per confermare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente con cui convivevano le figlie studentesse universitarie ancora non autosufficienti economicamente; mentre non costituiva "casa coniugale" nel senso dianzi precisato, il box auto appartenente in via esclusiva al resistente).
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 19 febbraio 2016 n. 3331
Codice RV: 638708/1
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - Art. 155 quater c. c. (applicabile "ratione temporis") - Casa familiare - Caratteristiche identificative - Individuazione - Fattispecie.
La qualificazione giuridica di un immobile come "casa familiare", ai sensi dell'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), postula, laddove non risulti in modo inequivoco che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto (con l'acquisto in comunione), ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell'immobile. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto tale l'immobile acquistato in comproprietà dai genitori, che lì avevano iniziato la convivenza, prima della nascita del figlio, nella prospettiva di farne il luogo ove avrebbero vissuto insieme, ed ha escluso la rilevanza, al fine del mutamento di una siffatta destinazione, del temporaneo allontanamento dall'abitazione per il contrasto tra loro insorto dopo la nascita).
Corte di Cassazione Sezione 6 Civile Ordinanza 4 novembre 2015 n. 22581
Famiglia - Separazione personale dei coniugi - Assegnazione della casa coniugale (art. 155 quater c.c., allora vigente ora art. 337 sexies c.c.)
L’assegnazione della casa familiare prevista dall'articolo 155 quater c.c. (allora vigente, ora art. 337 sexies c.c.) nell’interesse dei figli, rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi abbiano la disponibilità.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 16 maggio 2013 n. 11981
Famiglia maternita' ed infanzia - Separazione - Addebito - Casa coniugale
Non deve essere disposta l’assegnazione della casa coniugale qualora risulti che il coniuge richiedente, dopo la separazione, ha soggiornato per lungo tempo presso la casa dei propri genitori con i figli, le cui esigenze ed il cui interesse alla continuità' ambientale sono per l'effetto venute meno.
Corte di Cassazione|Sezione 1 Civile Sentenza 24 luglio 2012 n. 12977
Famiglia maternita' ed infanzia - Separazione - Casa coniugale
Può farsi luogo ad assegnazione della casa già coniugale ad uno dei coniugi, nell'interesse preminente dei figli minori (cui può assimilarsi, per quanto si è detto, quello dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, ma pure dei soggetti maggiorenni, portatori di handicap grave), purché casa coniugale vi sia, abitata dai coniugi e dai figli fino all'instaurazione del procedimento di separazione o quantomeno fino a poco tempo prima, in modo da mantenere, come si è osservato, il figlio nel proprio ambiente abituale. Per tanto, non può parlarsi di casa coniugale quando i coniugi siano separati di fatto da molti anni.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 14 dicembre 2007 n. 26476
Data udienza 8 maggio 2007
Matrimonio - Separazione e divorzio - Assegnazione della casa familiare - Nozione di casa familiare - Nozione
L'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario di un figlio minore o convivente con un figlio maggiorenne incolpevolmente non autosufficiente, in tanto si giustifica in quanto sia finalizzata ad assicurare l'interesse della prole alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta; evenienza, questa, che postula la destinazione dell'immobile a stabile abitazione del coniuge e del figlio. (Nel caso di specie, viceversa, con valutazione in fatto, di per sé incensurabile in sede di legittimità, la Corte d'appello ha accertato l'insussistenza di tale condizione, essendo emerso uno stabile radicamento della madre e del figlio convivente in un'altra città. A fronte di tale valutazione, l'affermazione della ricorrente, secondo cui l'allontanamento dalla casa sarebbe solo momentaneo, risulta una mera contrapposizione della propria valutazione a quella recepita dal giudice del merito, che ha invece ravvisato nella permanenza della ricorrente in una diversa città il carattere della stabilità)
L'IMPOSSIBILITA' DI ASSEGNARE UN IMMOBILE DIVERSO DA QUELLO IN CUI SI SVOLGE PREVALENTEMENTE LA VITA FAMILIARE.
Corte d'Appello Catania Decreto 10 marzo 2010
Filiazione - Filiazione naturale - Cessazione della convivenza - Assegnazione della casa familiare - Doppio alloggio familiare - Assegnazione di entrambe le abitazioni a un genitore - Inopportunità - Grave effetto distorsivo - Appannamento della figura genitoriale non collocataria - Elevato rischio.
Nei casi in cui la famiglia disponga di una seconda casa ove parimenti si esprime e si articola, nel suo concreto atteggiarsi, la vita familiare, l'assegnazione anche di tale immobile al genitore collocatario dei figli, con la conseguente sottrazione di tale abitazione alla disponibilità dell'altro genitore, produrrebbe il grave effetto distorsivo per cui la coabitazione e i rapporti della prole con uno dei genitori risulterebbero confortati e gratificati dalla esclusiva disponibilità di ben due abitazioni familiari, mentre la frequentazione con l'altro genitore resterebbe confinata nel contesto, deprimente, di un'abitazione di risulta e, comunque, non familiare ai figli, con il conseguente rischio di appannamento della figura genitoriale non collocataria. (1)
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(1) La pronuncia in esame, in motivazione, ha messo in evidenza che, nella maggior parte dei casi di disgregazione del consorzio familiare (in cui la famiglia disponeva di un'unica abitazione familiare), la realizzazione della finalità dell'affidamento condiviso subisce una grave limitazione, tenuto conto che la frequentazione dei figli con il genitore non assegnatario della casa coniugale avviene in un ambiente estraneo alle pregresse consuetudini di vita e carente di significati affettivi, evocativi e comportamentali. Ciò determina l'inevitabile squilibrio esistenziale e affettivo nella personalissima sfera del minore, costretto a confrontarsi e ad adattarsi a una diversa, e non omogenea, realtà logistica, ambientale e, spesso, relazionale, che non contribuisce a fargli affrontare positivamente il trauma della rottura del consorzio familiare che, incolpevolmente, è costretto a subire. Giova sottolineare che la Corte territoriale ha ritenuto, alla luce dell'istruttoria espletata e delle deduzioni delle parti, che i genitori avevano adibito, contemporaneamente, le due abitazioni a sede stabile e continuativa della residenza familiare, utilizzando un immobile durante il periodo invernale, lavorativo e di frequenza scolastica della minore, mentre l'altro, prevalentemente, nel periodo estivo, dell'interruzione scolastica, delle vacanze e dei fine settimana (non potendosi qualificare, pertanto, tale seconda unità immobiliare come casa di campagna o casa di villeggiatura).
Corte d'Appello Roma Civile Sentenza 5 maggio 2000 n. 1455
Separazione e divorzio - Effetti di ordine patrimoniale - Casa di villeggiatura - Assegnazione giudiziale - Esclusione - Potere dispositivo dei coniugi - Spettanza
L'articolo 155 del codice civile riconosce al giudice l'eccezionale potere di disporre della casa familiare a tutela della prole nata dal matrimonio, ma non di disporre di immobili che non rivestano detta qualità. I coniugi, quindi, quali comproprietari, potranno disporre della casa di vacanza come meglio riterranno.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 7 maggio 2019 n. 12023
Matrimonio - Separazione e divorzio - Assegnazione della casa familiare - Presupposti per l'assegnazione della casa familiare in sede di separazione e divorzio - Assegnazione della casa familiare alla madre collocataria del figlio minore - Pattuizione tra le parti - Omologazione - Interesse superiore del figlio - Insussistenza di vizi motivazionali della sentenza - Inammissibilità
È legittima l'assegnazione della casa familiare alla madre collocataria della minore, in esecuzione di una pattuizione convenzionale tra gli ex coniugi, in base alla quale le parti, intendendo assicurare una stabile dimora per la figlia minore, hanno destinato a tale scopo un'abitazione diversa da quella in cui in precedenza aveva abitato il nucleo familiare. (srg)
22-05-2024 20:23
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