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Sentenza

SEPARAZIONE - (Cc artt. 155 e 160; Cpc art. 708, IV comma; artt. 2 e 4 della Legge 8 febbraio 2006, n. 5; art. 1 della Legge 11 ottobre 1990, n. 2894)
Le spese di cura educazione, istruzione ed assistenza crescenti con l’età non possono ritenersi integralmente assorbite sotto la voce di spese straordinarie, dovendosi invece provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento, anche in assenza di miglioramenti in relazione al reddito e al patrimonio del coniuge obbligato, purché l’aumento del mantenimento sia nelle sue disponibilità patrimoniali. Pertanto, la Corte ha rideterminato il mantenimento dei due figli (l’uno ormai maggiorenne e l’altro in piena età adolescenziale), in complessivi Euro 650,00 mensili in considerazione del tempo trascorso dalla convenzione di separazione, dell’età raggiunta nonché delle mutate esigenze di vita, di studio e di relazioni sociali dei due ragazzi e, da ultimo, delle accresciute esigenze e bisogni in termini alimentari, di vestiario, di studio.
SEPARAZIONE - (Cc artt. 155 e 160; Cpc art. 708, IV comma; artt. 2 e 4 della Legge 8 febbraio 2006, n. 5; art. 1 della Legge 11 ottobre 1990, n. 2894) Le spese di cura educazione, istruzione ed assistenza crescenti con l’età non possono ritenersi integralmente assorbite sotto la voce di spese straordinarie, dovendosi invece provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento, anche in assenza di miglioramenti in relazione al reddito e al patrimonio del coniuge obbligato, purché l’aumento del mantenimento sia nelle sue disponibilità patrimoniali. Pertanto, la Corte ha rideterminato il mantenimento dei due figli (l’uno ormai maggiorenne e l’altro in piena età adolescenziale), in complessivi Euro 650,00 mensili in considerazione del tempo trascorso dalla convenzione di separazione, dell’età raggiunta nonché delle mutate esigenze di vita, di studio e di relazioni sociali dei due ragazzi e, da ultimo, delle accresciute esigenze e bisogni in termini alimentari, di vestiario, di studio.
 Corte di Appello di Bari
Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) Dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore
riunita nella camera di consiglio per decidere nel reclamo ex art. 708 c.p.c., e artt. 2 e 4 della L. 8
febbraio 2006, n. 54, iscritto innanzi a questa Corte al n. .../2022 R.G.V.G. proposto dalla sig.ra (...)
avverso l'O.P. del Tribunale di Bari cron.n. 25868/2023 del 17 novembre 2022 nel procedimento per
la cessazione degli effetti civili del matrimonio ad istanza della reclamante in danno del sig. (...) ed
ivi rubricato al n. 8616/2022 R.G.; letti gli atti di causa; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
26.10.2023, ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il provvedimento in epigrafe il Presidente del Tribunale di Bari, per quanto interessa in questa
sede, ha così statuito: "....1. conferma le statuizioni regolanti lo stato di separazione non essendo
intervenute nelle more modificazioni sostanziali tali da non potersi ritenere la semplice crescita dei
figli, uno dei quali divenuto maggiorenne e a cui riguardo non si applicheranno le prescrizioni del
diritto di visita del padre; ...3. dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito
integralmente dal genitore collocatario prevalente della prole, il quale potrà pretenderne il
versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo
diverso accordo tra i coniugi;...".
1.1 Giova premettere che i sigg.ri (...) hanno contratto matrimonio concordatario il 04.9.2002 allietato
dalla nascita dei figli (...) e (...) successivamente hanno sottoscritto il 28.4.2016 ricorso per separazione
consensuale omologato dal Tribunale di Bari con decreto del 09.12.2016 le cui condizioni concordate
hanno previsto: a) il rilascio da parte della (...) dell'immobile, già destinato a casa familiare, di
proprietà esclusiva del (....) b) l'affido condiviso dei due figli con collocamento presso la madre e la
regolamentazione degli incontri patemi; c) l'obbligo a carico del (...) di contribuire al mantenimento
della prole mediante corresponsione di complessivi Euro 550,00 mensili (Euro 275,00 per ciascun
figlio) e al 50% delle spese straordinarie di natura medico-sanitaria, scolastica e sportiva relative ad
(...) e la previsione che quelle per (...) sarebbero state sostenute impiegando il sussidio ex L. n. 104
del 1992 erogato in suo favore; d) l'attribuzione in favore della (...) degli assegni per il nucleo
familiare spettanti per i due figli minori; e) la rinuncia reciproca dei coniugi al mantenimento in
quanto entrambi titolari di reddito da lavoro.
1.2 Maturate le condizioni di legge, la (...) si è rivolta al Tribunale di Bari per la declaratoria della
cessazione degli effetti civili del matrimonio, inoltre chiedendo: a) di porre a carico del coniuge
l'obbligo di corrispondere la somma mensile di Euro 700,00 a titolo di mantenimento per i figli (Euro
350,00 per ciascuno), oltre aggiornamenti Istat dalla data della domanda (05.7.2022); b) di contribuire
per il 50% alle spese straordinarie per salute, istruzione, cultura e sport e personali, per entrambi i
figli, come previsto dal Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Bari, dalla data della
domanda; 3) di disporre che l'assegno unico universale venga integralmente riconosciuto a suo
favore, quale genitore collocatario di (...) e (...) a far data dall'entrata in vigore del medesimo assegno
unico, ovvero dalla data del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con il favore delle spese di lite.
In quella sede, il resistente ha contestato la fondatezza delle argomentazioni, deduzioni ed eccezioni
avversarie chiedendo il rigetto delle domande formulate.
2.1 Intervenuto il provvedimento presidenziale, la (...) ha proposto il presente reclamo chiedendo
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "...7) Porre a carico del sig. (...) l'obbligo di corrispondere
alla sig.ra (...) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di entrambi i figli, la somma di
Euro. 700,00 (trecentocinquanta pro capite) mensili, oltre adeguamento ISTAT dalla data della
domanda ovvero dal 5.07.2022. Detto importo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno 5
di ogni mese, anche qualora cada di festivo. Il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie per salute,
istruzione, cultura e sport e personali, per entrambi i figli, come previsto e differenziate dal
protocollo d'intesa in materia di spese ordinarie e straordinarie familiari vigente presso il Tribunale
di Bari, sottoscritto in data 08.07.2019, anche con espresso riferimento alle modalità di
comunicazione e rimborso delle predette spese, dalla data della domanda ovvero dal 5.07.2022. 2)
Disporre che l'assegno unico universale venga incassato e riconosciuto nella misura del 100% in
favore della sig.ra (...) quale genitore collocatario dei figli, (...) a far data dall'entrata in vigore del
medesimo assegno unico, ovvero dalla data del deposito per la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, ovvero dal 5.07.2022. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ".
La reclamante ha, in primo luogo, rilevato l'erroneità del provvedimento per violazione e falsa
applicazione delle norme di diritto ed omessa e/o insufficiente motivazione sulla richiesta di
incremento del mantenimento ordinario per i figli argomentando come le esigenze della prole
fossero mutate nei sei anni trascorsi dalla data della separazione, evidenziando l'incremento dei
bisogni del quattordicenne (...) e delle necessità del maggiorenne (...) e recriminando che il (...) si
fosse sottratto a qualsiasi contribuzione inerente le spese straordinarie per (...) in forza della suddetta
pattuizione, e anche per il primogenito.
In più, la donna ha addotto il mancato rispetto del diritto/dovere di visita paterno e la conseguente
prevalente permanenza dei ragazzi presso di sé, con aggravio di oneri a suo carico.
Con ulteriore censura, la reclamante ha lamentato la violazione e falsa applicazione di principi di
diritto, e l'assenza di motivazione del diniego opposto alla modifica della pattuizione circa le spese
straordinarie per (...) In proposito, la (...) aveva argomentato che il minore, studente al primo anno
di scuola superiore e affetto da dislessia, è beneficiario dell'indennità di frequenza di cui alla L. n.
104 del 1992 erogata per il periodo scolastico in misura di Euro 300,00 mensili, e che in sede
separativa i coniugi avevano concordato che la somma venisse destinata alle attività extra-
scolastiche (doposcuola, sport, etc.) necessarie a far fronte e migliorare la problematica del ragazzo.
Ebbene, la esponente ha ritenuto detto beneficio, dall'ammontare periodico e fisso, insufficiente a
soddisfare ogni esigenza del ragazzo, tanto che gravano su di essa le spese per l'acquisto dei libri,
quelle mediche (dentista, apparecchietto e qualsiasi esigenza di cura) o qualsivoglia spesa extra,
anche urgente. Anzi, la pattuizione in oggetto sarebbe "illegittima, nulla ed illecita, perché consta in
una sostanziale rinuncia ad una voce del mantenimento dei figli, che come noto, è un diritto
indisponibile " nonché in ragione del fatto che le spese straordinarie sono imponderabili ed
imprevedibili e, pertanto, non determinabili forfettariamente. Anche la disposizione sull'assegno
unico universale violerebbe gli accordi di separazione e le disposizioni di cui all'art. 708, comma 3,
c.p.c. in quanto, nonostante la esplicita attribuzione a sé degli assegni familiari nella convenzione
separativa, il (...) avrebbe illegittimamente incassato il 50% (pari ad Euro 175,00 mensili) del nuovo
emolumento a far data dalla prima erogazione e sino al provvedimento presidenziale, in tal guisa
riducendo il proprio onere mensile di mantenimento e sottraendo ai figli il diritto a quell'importo.
Subordinatamente, la reclamante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la
decorrenza del suo diritto all'integrale percezione dell'assegno unico a far data del deposito del
ricorso (ovverosia dal 05.7.2022) e non "per il futuro", in applicazione del principio di legittimità
secondo cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.
3.1 Si è costituito in giudizio il sig. (...) osservando, in ordine al primo rilievo, come il Tribunale abbia
motivato la statuizione ritenendo che la "crescita dei figli" non rientri nel novero di quelle
"modificazioni sostanziali" idonee a legittimare la revisione delle condizioni di carattere
patrimoniale convenute tra le parti in sede di separazione consensuale, e che il principio di
legittimità richiamato dalla (...) non trova applicazione automatica bensì solo qualora ricorrano le
condizioni della proporzionalità del soddisfacimento delle attuali esigenze della prole alle risorse
economiche dei genitori, del tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di convivenza e della
capienza dell'aumento nella disponibilità economica dell'obbligato. Ad avviso del reclamato, il
Tribunale ha fatto buon governo di tali principi alla luce della complessiva situazione economica
delle parti e segnatamente di quelle del (...) il quale continua a svolgere l'attività di bracciante
agricolo percependo uno stipendio variabile, condizionato dal ciclo produttivo e dalle condizioni
meteorologiche, tanto da usufruire dell'indennità di disoccupazione agricola. Il reddito complessivo
di costui nel triennio 2019-2021 è stato di circa Euro 14.500,00 annui (pari ad Euro 1.207,67 mensili),
gravato da oneri e spese per circa Euro 900,00 mensili (comprensivi del mantenimento per i figli)
così da residuargli soli Euro 300,00 con cui soddisfare i bisogni essenziali di vita e contribuire alle
spese di natura straordinaria relative al figlio (...) il resistente è proprietario di ima vecchia
autovettura e del modesto e vetusto appartamento in (...) ove vive, donato dai genitori e già adibito
a casa coniugale. Al contrario, la (...) bracciante agricola all'epoca della separazione, dal giugno 2020
svolge l'attività di badante con un reddito netto di Euro 12.593,00 nel 2021 (pari ad Euro 1.049,42 per
dodici mensilità), percepisce dal coniuge il contributo per la locazione (pari, in assenza di
specificazione, alla metà di quanto erogato dal (...) a titolo di mantenimento dei figli) e usufruisce di
numerose provvidenze e detrazioni fiscali (tra cui tutte le spese straordinarie per il figlio (...)
sostenute utilizzando l'indennità di frequenza), sopportando unicamente il costo fisso mensile di
Euro 300,00 per la locazione dell'appartamento ove si è stabilita con i figli.
In sostanza, a seguito dell'ordinanza presidenziale la (...) ha incrementato la disponibilità economica
mensile ad Euro 2.095,47 con l'integrale attribuzione dell'assegno unico per i figli, e conduce un
tenore di vita più elevato di quello goduto in costanza di convivenza matrimoniale.
3.2 Ad avviso del reclamato sono infondati la doglianza circa il rigetto della sua richiesta di paritaria
contribuzione alle spese straordinarie per il secondogenito ed il rilievo di nullità ed inefficacia della
pattuizione contenuta nella convenzione di separazione: tale clausola aveva superato il vaglio del
Tribunale in sede di omologazione (e del Presidente del divorzio) ed è conforme alla finalità
attribuita dalla legge alla c.d. indennità di frequenza di far fronte alle spese necessarie per il
benessere psicofisico del minore invalido e a favorirne l'inserimento scolastico e sociale. Ad ogni
buon conto, in via subordinata il (...) ha insistito nella richiesta di limitare la sua contribuzione per
il 50% alle sole spese mediche di natura straordinaria per il figlio (...) che esulino dalla cura della
dislessia da cui è affetto.
3.3 Ancora, per il reclamato è infondata l'asserita violazione degli accordi di separazione, anzi
l'uomo ha legittimamente percepito la quota dell'assegno unico universale dall'entrata in vigore sino
all'ordinanza presidenziale: con la convenzione di separazione i coniugi avevano convenuto in
ordine agli assegni per il nucleo familiare, concordando che la (...) continuasse a percepirli e che
ciascun genitore beneficiasse delle detrazioni di legge. Trattasi, pertanto, di fattispecie diverse tanto
che il Presidente del Tribunale giustamente ha statuito in favore della (...) "per il futuro" senza violare
alcuna disposizione di legge. Infondata, altresì, la richiesta di condanna alle spese del presente
procedimento, attesa la sua natura cautelare incidentale.
3.4 Da ultimo, il reclamato ha concluso chiedendo in via principale il rigetto del reclamo con
integrale conferma del provvedimento gravato; "in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse
prevedersi l'obbligo del sig. (...) di contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie relative
anche al figlio minore (...) limitare tale contribuzione alle sole spese mediche di natura straordinaria
che esulino dalla cura della dislessia, coperte dall'indennità di frequenza ex L. n. 289 del 1990 di cui
il ragazzo beneficia".
4. Il procedimento, già in precedenza riservato dal Collegio per la decisione, è stato rimesso sul ruolo
per la trattazione alla camera di consiglio del 26.10.2023 celebrata in modalità cosiddetta "cartolare"
a mezzo deposito di Note di trattazione scritta con le quali le parti hanno ribadito le rispettive
deduzioni ed istanze. All'esito, la Corte ha riservato la decisione.
Con nota telematica in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede ha espresso
parere favorevole all'accoglimento del reclamo.
5.1 Ciò premesso in fatto, rileva la Corte che, secondo una corretta interpretazione sistematica del
novellato art. 708 c.p.c., il reclamo ha il solo effetto di investire la Corte d'Appello, nei limiti di una
summaria cognitio, del riesame dei provvedimenti presidenziali "allo stato degli atti" (cioè sulla
scorta dello stesso materiale cognitivo ed istruttorio esaminato dal Presidente del Tribunale),
laddove spetta al competente giudice istruttore nel corso del procedimento di separazione o di
divorzio pendente in primo grado l'eventuale modifica o revoca (conseguente al mutamento delle
circostanze) a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori
rispetto a quelli dedotti in sede di urgenza. Lo strumento previsto dall'art. 708, IV comma, c.p.c.
attribuisce alla Corte d'Appello il riesame dei provvedimenti presidenziali sulla scorta delle
produzioni, allegazioni e dichiarazioni delle parti già conosciute dal Giudicante, così che potrà
aversi riguardo solo ad eventuali errori di diritto o a erronee valutazioni di fatto con esclusivo
riguardo alla situazione processuale già sottoposta alla cognizione del Presidente.
5.2 E', altresì, notorio che nella fase sommaria presidenziale del procedimento di divorzio, il
Presidente è chiamato a verificare il complessivo assetto economico-patrimoniale e relazionale delle
parti, al fine di adottare i provvedimenti immediati e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi
stessi. Di talché, deve osservarsi che, secondo il costante indirizzo di legittimità e il consolidato
orientamento giurisprudenziale di merito, anche di questa Corte, nell'ipotesi di immutazione del
precedente scenario determinato dalla sopravvenienza di fatti e circostanze nuove che incidano
significativamente sulle condizioni personali ed economico-patrimoniale dei coniugi, il Presidente
darà luogo alla rimodulazione del precedente assetto dettando quei provvedimenti atti a
riequilibrare la condizione delle parti.
6.1 Nel caso di specie, in primo luogo giova osservare che la separazione consensuale tra i coniugi è
stata omologata dal Tribunale di Bari con decreto del 09.12.2016, alle condizioni innanzi illustrate
tra cui il mantenimento in favore di (...) e (...) all'epoca minorenni, e che a distanza di circa sei armi
è stato introitato il procedimento divorzile. Orbene, l'elemento di novità in fatto addotto dalla
reclamante a sostegno dell'istanza di incremento del mantenimento per i due figli è individuato nella
crescita di costoro e nel conseguente aumento delle loro esigenze e necessità di vita rispetto all'epoca
della separazione allorquando (...) era dodicenne e (...) aveva appena sette anni: il passaggio
dall'infanzia all'adolescenza per quest'ultimo e il raggiungimento dell'età adulta da parte del
primogenito, avrebbero comportato un aumento di spese non solo per le esigenze alimentari e di
vestiario ma anche per la vita di relazione, per la tipologia di studio e le necessità di vita quotidiana.
I ragazzi frequentano istituti scolastici situati fuori dal paese di residenza, hanno l'esigenza di
incontrare i compagni di scuola residenti in paesi limitrofi e di disporre di una "paghetta" per avere
ima vita sociale; inoltre, (...) ha intenzione di iscriversi all'università e nel frattempo è in procinto di
conseguire la patente di guida con cui utilizzerà l'autovettura materna con incremento dei costi di
carburante e usura del mezzo. In punto di diritto, la reclamante ha sostenuto l'applicabilità del
principio generale secondo cui l'aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla sua
crescita e legittima la richiesta di revisione del mantenimento senza necessità di specifica
dimostrazione.
6.2 Nulla ha argomentato la (...) in ordine alla condizione economico-patrimoniale dei coniugi
all'attualità rispetto all'epoca della convenzione di separazione; al contrario, il reclamato ha
ampiamente dedotto in proposito indicando riscontri numerici dai quali è emerso che egli continua
a svolgere l'attività di bracciante agricolo con retribuzione variabile (circostanza non contestata dalla
reclamante) mentre la (...) svolge all'attualità il lavoro di badante dal quale ritrae reddito annuo
documentato dalla dichiarazione fiscale in atti e superiore a quello goduto in precedenza, sicchè
costei avrebbe migliorato la propria condizione economica grazie anche alle provvidenze ed alle
agevolazioni fiscali di cui beneficia nonché al mantenimento versato dal coniuge per i due figli. E',
comunque, emerso che il (...) è proprietario dell'immobile, già casa coniugale, in cui vive affrancato
da costi di locazione, mentre (...) conduce in locazione l'abitazione ove risiede con i due figli.
Orbene, è noto il principio ribadito di recente dalla Suprema Corte secondo il quale l'aumento delle
esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla crescita dei figli stessi e non necessita di
specifica dimostrazione (da ultimo, Cass.Civ., ordinanza 04.5.2023 n. 11724). Infatti, secondo il
consolidato l'indirizzo dei giudici di legittimità le spese di cura educazione, istruzione ed assistenza
crescenti con l'età non possono ritenersi integralmente assorbite sotto la voce di spese straordinarie,
dovendosi invece provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento
(Cass.Civ., sent. n. 13664/2022), anche in assenza di miglioramenti in relazione al reddito e al
patrimonio del coniuge obbligato, purché l'aumento del mantenimento sia nelle sue disponibilità
patrimoniali. Pertanto, in considerazione del tempo trascorso dalla convenzione di separazione,
dell'età raggiunta nonché delle mutate esigenze di vita, di studio e di relazioni sociali dei due ragazzi
(l'uno ormai maggiorenne e l'altro in piena età adolescenziale), e, da ultimo, delle accresciute
esigenze e bisogni in termini alimentari, di vestiario, di studio ecc., la Corte ritiene equo
rideterminare in complessivi Euro 650,00 mensili (Euro 325,00 per ciascuno) la misura mensile del
mantenimento in favore di (...) e (...) a carico del padre con decorrenza dalla domanda (mese di luglio
2022).
6.3 Merita accoglimento il secondo motivo di reclamo. Osserva la Corte che, secondo l'insegnamento
della Suprema Corte, "devono qualificarsi come spese straordinarie - in quanto tali escluse
dall'importo dell'assegno di mantenimento - le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali
nella vita del figlio minore, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie
ed imprevedibili e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento" (Cass.Civ. n.
15995/2019), ovverosia tutte quelle spese escluse dall'assegno di mantenimento che non hanno
carattere di ordinarietà, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione,
materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano, le uscite didattiche organizzate
dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo
sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita
quotidiana. Ne deriva che le spese straordinarie sono, per definizione, imprevedibili e non
quantificabili a priori, motivo per cui non è possibile predeterminarle neppure in via forfettaria e
ricomprenderle nell'assegno, poiché potrebbe aversi contrasto con il disposto dell'art. 155 cod. civ. e
pregiudizio del mantenimento stesso, con danno per la prole che potrebbe essere privata di cure
necessarie o altri apporti da parte del genitore obbligato (Cass.Civ., Sez. VI-1, ordinanza 23.01.2020
n. 1562; in senso conforme, Cass.Civ., Se. 1, sentenza 08.6.2012 n. 9372).
Nel caso di specie, il secondogenito (...) percepisce la cosiddetta "indennità di frequenza" ovverosia
la provvidenza destinata all'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità ed erogata sino
al compimento della maggiore età, "per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti
riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione... e' subordinata alla frequenza continua o
anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o
privati, purché' operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella
riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap" (art. 1 L. n. 289 del 1990). A parere
della Corte la specifica finalità della indennità de qua ne caratterizza la peculiare destinazione, tanto
da evitare qualsivoglia confusione o commistione con la più ampia "categoria" delle spese
straordinarie del tutto differenti. Vero è che, in proposito, le parti avevano diversamente concordato
nella convenzione di separazione omologata dal Tribunale di Bari, tuttavia nel caso in cui sono in
gioco i diritti e gli interessi di figli minori, quella libera facoltà incontra il limite della indisponibilità
ai sensi dell'art. 160 cod. civ., così che deve ritenersi equo e di giustizia accogliere le prospettazioni
della reclamante in proposito. Al riguardo, giova rammentare il potere officioso del giudice di
adottare i provvedimenti ritenuti più idonei al superiore interesse del minore finanche nel silenzio
o in contrasto con le richieste avanzate dai genitori, vieppiù osservando che, diversamente
opinando, si avrebbe finanche la illegittima e ingiustificabile disparità di trattamento tra i due
fratelli.
In contrario, non appaiono pregnanti i rilievi della parte reclamata non potendosi, allo stato,
escludere che (...) possa determinarsi a praticare sport o a seguire specifici corsi di apprendimento e
formazione, né potendosi predeterminarne il necessario esborso e ritenerlo ricompreso
nell'ammontare dell'indennità di frequenza. Per l'effetto, può accogliersi il rilievo della (...) e disporre
che il (...) sia obbligato a corrispondere il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse
del minore (...) fatta eccezione per le spese strettamente connesse alla problematica della dislessia da
cui il ragazzo è affetto, e da individuarsi con riferimento al Protocollo d'intesa vigente presso il
Tribunale di Bari.
6.4 Deve disattendersi l'istanza proposta con il terzo motivo di reclamo. Giova evidenziare che
l'assegno unico universale, di recente istituzione, costituisce una misura statale a sostegno della
genitorialità e della natalità che si differenzia per presupposti, quantificazione e finalità dal
precedente beneficio previsto dal Legislatore ovverosia dagli assegni per il nucleo familiare erogati
dall'I.N.P.S. al lavoratore. Orbene, gli accordi di separazione dei coniugi recepiti dal Tribunale di
Bari avevano previsto che gli assegni familiari fossero versati dall'Ente erogatore direttamente alla
(...) come di fatto avvenuto. La normativa di riferimento ha previsto che l'assegno unico universale
è di spettanza di entrambi i genitori, di regola esercenti la responsabilità sulla prole, in ragione del
50% ciascuno, salvo espresso accordo inter partes (con specifica rinuncia da parte di uno di essi) o
diversa statuizione giudiziale: tanto comporta che non può ravvisarsi la consecutio tra i due benefici
e l'automatismo nella attribuzione dell'assegno de quo addotto dalla reclamante, rendendosi
necessaria la pronuncia giudiziale. Ne consegue che correttamente il Tribunale di Bari ha disposto
l'attribuzione esclusiva dell'assegno unico universale a favore della (...) "per il futuro", ossia dalla
pronuncia in questione.
7. Ad ogni buon conto, le recriminazioni e le argomentazioni delle parti potranno essere oggetto di
opportuna valutazione nella fase istruttoria del procedimento di divorzio, sulla scorta delle ulteriori
deduzioni che esse vorranno formulare e all'esito dell'attività probatoria da espletarsi in quella sede.
Non v'è dubbio, infatti, che le rispettive prospettazioni sono divergenti e contrastanti, tanto che la
precisa indagine fattuale necessita di puntuale ed attenta istruttoria che potrà certamente trovare
sfogo nella fase processuale del merito innanzi al giudice designato per il prosieguo del
procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
8. Per quanto sopra, il reclamo proposto da (...) merita accoglimento in parte qua relativamente
all'incremento della misura del mantenimento per i figli e alla contribuzione alle spese straordinarie
nell'interesse di (...) come innanzi specificato.
Trattandosi di procedimento incidentale, sulle spese e competenze della presente fase dovrà
provvedersi con la sentenza conclusiva del giudizio di separazione.
P.Q.M.
la Corte, visti l'art. 708, IV comma, c.p.c., e gli artt. 2 e 4 L. 8 febbraio 2006, n. 54, definitivamente
pronunciando così dispone: 1) accoglie in parte qua il reclamo proposto da (...) iscritto innanzi a
questa Corte al n. .../2022 R.G.V.G.; 2) per l'effetto, a modifica dell'ordinanza presidenziale
impugnata pone a carico di (...) l'obbligo di versare mensilmente a favore di (...) l'importo
complessivo di Euro 650,00 a titolo di assegno di mantenimento per i figli (in ragione di Euro 325,00
ciascuno), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla domanda; 3)
dispone che (...) contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse
del minore (...) da individuarsi con riferimento al Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di
Bari, fatta eccezione per le spese strettamente connesse alla problematica della dislessia da cui il
ragazzo è affetto e coperte dalla "indennità di frequenza"; 4) riserva all'esito del giudizio di
cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni statuizione sulle spese e competenze del presente
procedimento.
Conclusione
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile il 25 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 202





Corte d’Appello Bari, Sez. I, ordinanza 25 gennaio 2024 – Pres. Mitola, Giud. Aus. Rel. Capasso 
Avv. Antonino Sugamele

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