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Sentenza


Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato la compensazione tra quanto versato dall’attore per la Tarsu relativa all’immobile assegnato alla moglie in sede di separazione, con il credito vantato da quest’ultima a titolo di rimborso delle spese per le utenze domestiche sostenute durante il matrimonio).
Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato la compensazione tra quanto versato dall’attore per la Tarsu relativa all’immobile assegnato alla moglie in sede di separazione, con il credito vantato da quest’ultima a titolo di rimborso delle spese per le utenze domestiche sostenute durante il matrimonio).
Corte di Cassazione, Sezione 6 1, Civile, Ordinanza, 7 maggio 2018 n. 10927 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2833/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5170/2016 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 19/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 30 settembre 2013, (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Palermo, la moglie separata, (OMISSIS), verso la quale chiedeva di rivalersi per la Tarsu del 2012 che egli aveva corrisposto integralmente, mentre tenuta a corrisponderla era la (OMISSIS) per l'intera quota dell'imposta relativa a periodo successivo all'assegnazione della casa coniugale di cui era comproprietaria.

La (OMISSIS), costituitasi in giudizio, proponeva domanda riconvenzionale per far dichiarare il (OMISSIS) debitore delle somme da essa corrisposte per le utenze familiari relative all'abitazione coniugale, in relazione alle quali eccepiva la compensazione con il credito da lui azionato.

Il Giudice di Pace riteneva che le parti fossero tenute a pagare il debito tributario in via solidale per il periodo precedente alla separazione e che la (OMISSIS) fosse unica obbligata per il periodo successivo, in quanto assegnataria ed unica utilizzatrice dell'abitazione; tuttavia, dichiarava il credito Tarsu vantato dal (OMISSIS) compensato con il maggior credito vantato dalla (OMISSIS) a titolo restitutorio per le spese da lei sostenute per le utenze domestiche e lo condannava a pagare la differenza.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 19 ottobre 2016, ha rideterminato in diminuzione l'importo dovuto dal (OMISSIS) (Euro 641,61) come differenza tra quanto dovuto alla (OMISSIS) per la meta' delle spese relative alle utenze domestiche e quanto dovuto al (OMISSIS) a titolo restitutorio della Tarsu.

Avverso la predetta sentenza, il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla (OMISSIS) con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo ex articolo 360 c.p.c., n. 3 il (OMISSIS) ha imputato al Tribunale di avere disposto la compensazione del suo credito restitutorio per le quote di Tarsu, da lui corrisposte nel periodo successivo all'assegnazione dell'abitazione coniugale, nel quale il debito gravava invece sul coniuge assegnatario, con un insussistente credito restitutorio della (OMISSIS), in relazione alle somme da lei spese per le utenze domestiche dell'abitazione coniugale.

Il motivo e' fondato per le ragioni che si illustreranno di seguito, dopo avere precisato che l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, in parte qua, del comproprietario) dell'immobile assegnato, sicche' la gratuita' dell'assegnazione dell'abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle che riguardano l'utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario (Cass. n. 18476/2005). In tal senso la sentenza impugnata e' condivisibile.

Con riguardo invece alle spese per le utenze domestiche nella fase precedente alla separazione, non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarieta' coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'articolo 143 c.c. (Cass. n. 10942/2015, n. 18749/2004). Da questo principio di diritto la sentenza impugnata si e' ingiustificatamente discostata, dovendosi ribadire che nel periodo di convivenza matrimoniale entrambi i coniugi contribuiscono alle esigenze della famiglia, ed anche dei figli, in una misura che verosimilmente corrisponde alle possibilita' di ciascuno, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 316 bis c.c., comma 1.

Le pronunce richiamate nella memoria (OMISSIS), prevedendo che il coniuge che abbia integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, sia legittimato ad agire iure proprio nei confronti di quest'ultimo per il rimborso (Cass. n. 6819/2017, n. 27653/2011), non si riferisce al caso - come quello in esame - in cui le spese siano state sostenute da entrambi i coniugi per la famiglia e, quindi, anche per i figli, senza possibilita' di distinguere tra quelle destinate all'una e agli altri. Il contenzioso postconiugale riguarda gli assetti patrimoniali successivi alla separazione e al divorzio, ma non e' un'occasione per rimettere in discussione tutte le voci di spesa sostenute da ciascun coniuge, seppure per i figli, durante il rapporto matrimoniale.

La censura riguardante il governo delle spese di entrambi i gradi di merito e' assorbita.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata e' cassata con rinvio al Tribunale di Palermo, che dovra' fare applicazione dei predetti principi nella concreta fattispecie e provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.
Avv. Antonino Sugamele

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