Ostativa all’affido condiviso è ritenuta anche l’elevata conflittualità tra i genitori tale da tradursi nell’impossibilità di qualsivoglia collaborazione nell’interesse dei figli. Tuttavia, anche in presenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti per farsi luogo all’applicazione del regime di affidamento esclusivo, per l’assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, il genitore affidatario esclusivo ed esercente la responsabilità genitoriale sul minore, è tenuto a consultare l’altro genitore, avendo questi mantenuto il diritto, nonché il dovere, di vigliare sull’istruzione e sull’educazione dei propri figli.
Tribunale Bari, sezione I, sentenza, 22 febbraio 2024, n. 896 – Pres. De Simone, Giud. Rel. Fasano
l Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
1. dott. Saverio U.DE SIMONE - Presidente
2. dott.ssa Cristina FASANO - Giudice rel.
3. dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice
ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023 sotto
il numero d'ordine 10468 avente ad oggetto: regolamentazione regime di affidamento, visite e
contributo al mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
TRA
M.C., rappresentata e difesa dall’ avv. … ed elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia alla via…
presso il suo studio in virtù di mandato a margine del ricorso
- ricorrente -
E
B.R.
- resistente contumace-
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.Con ricorso in data 21.09.2023 M.C. premesso che:
-dalla relazione tra le parti era nata, in data 2 7.07.2020, B.C., riconosciuta da entrambi i genitori;
-durante il rapporto il resistente aveva tenuto nei suoi confronti atteggiamenti di violenza verbale
aggredendola e denigrandola;
-detti comportamenti erano dipesi dall'abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti;
-ella aveva, pertanto, abbandonato la casa familiare condotta in locazione e si era trasferita insieme
alla minore presso la propria famiglia di origine;
-ella era disoccupata mentre il B. era muratore;
-il resistente si era completamente disinteressato dei bisogni affettivi e materiali della figlia a cui
provvedeva solo la nonna materna.
1.1.Tutto ciò premesso ha chiesto al tribunale l'affido esclusivo della minore in suo favore con
collocamento presso di lei, incontri padre -figlia in luogo neutro, un contributo del B. di Euro 300,00
mensili.
2. Con decreto del 23.04.2023 è stata fissata l'udienza di comparizione per il 19.09.2023 poi rinviata
al 17.01.2024 dinanzi al giudice delegato.
3. Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolarità della notifica.
4.All'udienza del 7.02.2024 è stata interrogata la ricorrente e , precisate le conclusioni e discussa la
causa, è stata riservata per la decisione . /
5.La domanda della ricorrente è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta per quanto di
ragione.
6.In ordine all'affidamento la ricorrente chiede l'affido esclusivo sul presupposto dell'assenza della
figura genitoriale paterna nella vita della figlia, essendosi il B. sempre disinteressato delle sue
esigenze sia affettive che materiali.
6.1.Ciò detto, giova ricordare in linea di principio che l'attuale contesto normativo in tema di
provvedimenti relativi alla prole, per come modificato dalla L. n. 54 del 2006 e dal successivo D.Lgs.
n. 154 del 2013, si fonda sul diritto alla bigenitorialità riconosciuto al minore.
Da ciò deriva che l'affidamento condiviso previsto dall'art. 337-ter c.c. resta il modello di riferimento
nei casi di scioglimento della famiglia pur restando sempre compito del giudice quello di garantire
e preservare il preminente e superiore interesse del minore (ex multis Cass. 28244/2019).
Infatti, in applicazione dell'art. 337-quater c.c., il giudice potrà disporre l'affidamento esclusivo ad
uno solo dei genitori "... qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia
contrario all'interesse del minore...", di modo che questa possibilità si appalesi quale extrema ratio
da scegliere solo allorché l'adozione della soluzione dell'affidamento condiviso presenti
controindicazioni che facciano temere un pregiudizio nei confronti del minore.
In linea di massima, qualora si accerti l'inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza di un
genitore rispetto all'opposta idoneità dell'altro (Cass. civ. n. 27/2017) ovvero ancora omissioni nel
contributo al mantenimento dei figli e nella frequentazione degli stessi, il giudice potrà orientarsi
verso l'affidamento ad uno solo dei genitori tenendo sempre presente l'interesse supremo della prole
minore.
Ostativa all'affido condiviso è ritenuta anche l'elevata conflittualità tra i genitori tale da tradursi
nell'impossibilità di qualsivoglia collaborazione nell'interesse dei figli tale da sfociare in forme
idonee ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque,
tali da pregiudicare il loro superiore interesse (Cass. civ. 1777/ 2012; in senso conforme Cass. civ.
5108/2012, Cass. civ. 27/2017, Cass. civ. 5604/2020).
Tuttavia, anche in presenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti per farsi luogo all'applicazione
del regime di affidamento esclusivo, per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il
minore, il genitore affidatario esclusivo ed esercente la responsabilità genitoriale sul minore, è tenuto
a consultare l'altro genitore, avendo questi mantenuto il diritto, nonché il dovere, di vigliare
sull'istruzione e sull'educazione dei propri figli.
6.2. Nel caso in oggetto la ricorrente allega un atteggiamento disinteressato del B. in ogni aspetto
della vita della figlia e tale dato emerge , oltre che dal libero interrogatorio della donna che ha
confermato di essere assistita solo dalla propria famiglia di origine nella cura della figlia, anche
dall'assenza processuale del resistente.
Ne deriva che il Collegio , sul presupposto che il predetto abbia lasciato ogni cura sia sul piano fisico
che morale ed economico alla ricorrente la quale , non ricevendo alcun aiuto nell'assistenza del figlio,
è stata costretta ad adire le vie giudiziarie, reputa, pertanto, opportuno disporre l'affido esclusivo
della minore alla madre.
7.Quanto al collocamento esso viene disposto presso la genitrice essendo in tal senso la sua domanda
ed essendo la condizione attuale sin dalla separazione della coppia.
8. Circa il diritto di visita del padre va detto che , dinanzi al conclamato disinteresse paterno, è
opportuno che esso sia , allo stato, sospeso e in futuro si svolga attraverso i Servizi Sociali
territorialmente competenti a cui il resistente potrà rivolgersi ove e se abbia interesse a frequentare
la minore.
9.Relativamente al contributo paterno al mantenimento la ricorrente chiede corrispondersi l'importo
di Euro 300,00.
Tenuto conto dell'età della minore (3 anni e mezzo ), dell'allegazione di disoccupazione della M. e
del fatto che il Collegio ignora la capacità reddituale del B. , di cui si sa solo che sarebbe muratore,
si reputa congruo un contributo paterno di Euro 250,00 mensili.
Ad esso si aggiungerà il 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale
di Bari. Il pagamento di tali somme sarà effettuato presso il domicilio del genitore che ne ha diritto
per il figlio ovvero nell'altra modalità che lo stesso indicherà all'obbligato, sarà soggetto ad
adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione
del presente provvedimento per le mensilità in corso ed entro il 10 di ogni mese per le mensilità
future.
10. L'assegno unico universale spetterà per intero alla genitrice , collocataria del minore.
11.Le spese di lite possono essere poste a carico del resistente.
Esse vengono liquidate secondo i parametri delle cause a cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale
, valore fino ad Euro 52.000,00, nei valori medi delle fasi di studio ed introduttiva con riduzione del
30% data la non complessità della causa e l'attività svolta (Euro 2.905,00 - 30% = Euro 2.033,50).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da M.C. , così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dispone l'affido esclusivo della figlia minore C.
(nata il 27.07.2020) con collocamento prevalente presso la madre;
2) dispone che gli incontri padre-minore siano sospesi e che saranno ripresi se e quando il resistente
avrà interesse a mezzo dei Servizi Sociali territorialmente competenti a cui dovrà rivolgersi;
3) pone a carico del resistente l'importo di Euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie
come da protocollo vigente presso il Tribunale di Bari e siglato in data 16.11.2017. Il pagamento di
tali somme sarà effettuato presso il domicilio del genitore che ne ha diritto per il figlio ovvero
nell'altra modalità che lo stesso indicherà all'obbligato, sarà soggetto ad adeguamento ISTAT
annuale, dovrà avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione del presente
provvedimento per le mensilità in corso ed entro il 10 di ogni mese per le mensilità future;
4) dispone che l'assegno unico universale spetti per intero alla ricorrente;
5) condanna il resistente alla corresponsione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in
Euro 2.033,50 per onorario, oltre IVA,CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge che
liquida in favore dello Stato ex art. 133 TU Spese di giustizia;
6) dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo come per legge;
Manda alla Cancelleria per i propri adempimenti.
Conclusione
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1 sezione civile del Tribunale in data 20 febbraio
2024.
Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2024
06-07-2024 00:16
Richiedi una Consulenza