Oggetto della pronuncia in esame è la separazione giudiziale tra due coniugi e l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Como o, in subordine, del Tribunale di Roma, quali fori personali rispettivamente del domicilio e della residenza dell’ex marito.
Il Collegio per dirimere la controversia in questione, ricorda che «ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale, l'art. 706, comma 1, c.p.c. impone, quale criterio principale di collegamento, l'ultima residenza comune dei coniugi, potendo trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto solo nell'ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza» (Cass., n. 13569/2019).
Inoltre, «quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, a norma dell'art. 45 c.p.c., spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il verificatosi conflitto negativo di competenza» (Cass., n. 5713/2013).
08-03-2024 20:15
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