La revisione delle condizioni deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e non una mera presa d’atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi.
Tribunale Potenza, sentenza, 5 marzo 2024 n. 388 - Presidente Rel. Est. Tomay
Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay - Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli - Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …/23 R.G.
tra
M.A., elett.te dom.ta in Abano Terme presso lo studio dell'avv. …che la rappresenta e difende per
mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e
R.G., elett.te dom.to in Tramutola presso lo studio dell'avv. …che lo rappresenta e difende per
mandato in calce alla comparsa di costituzione.
resistente
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni della separazione.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso dell'11.07.2023 M.A. ha chiesto la modifica delle condizioni della separazione
consensuale dal coniuge R.G., omologata dal Tribunale di Milano con decreto n. cron. 7644/20, con
l'aumento ad Euro 800,00 mensili dell'assegno di mantenimento in suo favore, già posto a carico del
resistente nella misura di 275 Euro mensili.
Ha dedotto che le condizioni reddituali di quest'ultimo sono migliorate, poiché egli percepisce una
pensione di circa 1.900,00 Euro mensili ed è libero dai precedenti oneri di pagamento delle spese
straordinarie per la figlia S.M., che è divenuta economicamente indipendente; che essa ricorrente, al
contrario, a causa dell'età e delle precarie condizioni di salute non riesce a reperire una occupazione
lavorativa.
Ha chiesto altresì la condanna del resistente al risarcimento del danno e del turbamento cagionatole
dall'inadempimento dell'obbligo, assunto in sede di separazione, di corrispondere alla coniuge
separata il 50% degli importi giacenti sui conti correnti intestati.
Instaurato il contradditorio, si è costituito il resistente, il quale ha contestato la domanda e ne ha
chiesto il rigetto.
Ha dedotto che la propria condizione reddituale è rimasta immutata dall'epoca della separazione,
poiché egli percepisce sempre la medesima pensione mensile, con un irrilevante e lieve aumento di
circa 50,00 Euro mensili, dovuto alla riduzione dell'aliquota dell'addizionale regionale della
Basilicata sul reddito delle persone fisiche; di avere consegnato alla coniuge - all'indomani della
separazione - la somma di Euro 1.500,00 in contanti, corrispondente alla metà dell'importo giacente
sul conto corrente cointestato.
All'udienza del 07.12.2023 - svoltasi a trattazione scritta - le parti hanno precisato le conclusioni
riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio "visto".
La domanda non può trovare accoglimento.
A norma dell'art. 473 bis.29 c.p.c., qualora sopravvengano giustificati motivi le parti possono in ogni
tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi
economici.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, come formatosi in
relazione all'analoga previsione dei previgenti art. 156 c.c. e art. 9 della L. n. 898 del 1970, i giustificati
motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono
in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette
condizioni erano state stabilite.
E’ noto poi che la revisione delle condizioni deve rappresentare il risultato di una valutazione
comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e non una mera
presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di
entrambi (v. Cass. 14734/2016 in materia di divorzio).
Nel caso di specie, non risulta dimostrato il mutamento della condizione reddituale del resistente,
che la ricorrente ha posto a fondamento della propria domanda di modifica.
Ed invero, avuto riguardo alla prodotta documentazione reddituale, il resistente continua a
percepire pressoché il medesimo reddito di cui godeva all'epoca della separazione (Euro 29.940,00
per l'anno 2020, Euro 29.962,00 per l'anno 2021, Euro 30.706,00 per l'anno 2022), con uno scostamento
marginale e come tale inidoneo a giustificare la chiesta modifica.
Anche il riferimento alla cessazione dell'obbligo di sostenere le spese straordinarie per la figlia S.
non è stato connotato dalla ricorrente di elementi di prova che consentano di apprezzare l'effettiva
incidenza economica del predetto obbligo sui precedenti redditi del resistente e, di conseguenza,
l'effettivo miglioramento che il venir meno di quell'obbligo ha apportato alla sua complessiva
condizione economica.
La domanda è pertanto rigettata.
La domanda di risarcimento del danno è inammissibile.
E', infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso
processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione
(artt. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse
soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del
"simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio, e relative modifiche, e quelle aventi
ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei
beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al
rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. Cass. 10356/2005; Cass. 6424/2017).
Il principio è condiviso da questo Tribunale, osservandosi che la trattazione, in una alla domanda di
separazione o di divorzio - o di modifica, come nel caso in esame, delle relative condizioni -, delle
suddette domande, che richiedono un'istruttoria specifica e talora prolungata, risulta in contrasto
con l'interesse - che non può ritenersi di natura esclusivamente privatistica - alla celere definizione
non solo della questione inerenti la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio,
ma anche delle delicate questioni relative all'affidamento, collocazione abitativa e mantenimento dei
figli minori ed all'assegno per il coniuge, e dunque alla formazione del giudicato su tali questioni
che, sia pure di natura atipica (c.d. "rebus sic stantibus"), tuttavia costituisce un punto fermo rispetto
al quale sono allegabili soltanto le modifiche dello stato di fatto e i giustificati motivi che
costituiscono il presupposto dei procedimenti disciplinati dall'art. dagli artt. 473 bis.29 cit.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo specificato, sono attribuite al
difensore avv. Olga Dattilo per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M.A. nei confronti di R.G.
con ricorso dell'11.07.2023, così provvede:
a) rigetta la domanda di modifica delle condizioni della separazione;
b) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno;
c) condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese processuali, che liquida
in Euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge,
con attribuzione al difensore.
Conclusione
Così deciso in Potenza, camera di consiglio del 28 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2024
06-07-2024 00:13
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