La Cassazione ha precisato che, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, la separazione dei coniugi deve comunque trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi.
La Cassazione - con l’ordinanza n. 11032/24 - ha precisato che, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, in applicazione dell’articolo 151 del codice civile, la separazione dei coniugi deve comunque trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi. E a tal fine (in linea di principio) non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi in giudizio. Elemento questo che però non emergeva nel caso de quo visto che l’allontanamento della moglie era dovuto alle vessazioni del marito. E poi, si legge nella sentenza, la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’articolo 143 del codice civile a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità.
Niente addebito alla moglie
Venendo al caso concreto lo stesso marito, nel ricorso per cassazione, ha riportato per esteso le allegazioni della moglie, contenute nella memoria di costituzione per l’udienza presidenziale in Tribunale, ove, nel richiedere l’addebito della separazione al marito, aveva allegato atteggiamenti violenti, tradimenti e comportamenti denigratori dell’uomo nei suoi confronti, oltre che condotte contrarie al dovere di assistenza morale durante la grave malattia della donna, fino alla decisione di quest’ultima di allontanarsi dalla casa coniugale, dietro suggerimento dei familiari, per timore di reazioni aggressive del marito, che ormai si era reso conto della volontà della moglie di separarsi. Di qui è di tutta evidenza come alla moglie non potesse attribuirsi l’addebito per allontanamento dalla casa coniugale in quanto in precedenza il marito con maltrattamenti nei confronti dell’ex aveva determinato la fine della storia. Quest’ultimo peraltro aveva accettato la separazione proposta dal legale della ex moglie accogliendo tutte le condizioni, comprese quelle economiche.
25-04-2024 09:41
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