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Sentenza

L'accordo preventivo per le spese della baby-sitter non può essere limitato all’an ma deve avere ad oggetto anche alla misura del ricorso all’ausilio di una baby-sitter, dal momento che l’entità della relativa spesa varia apprezzabilmente in funzione delle ore di lavoro.
Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
L'accordo preventivo per le spese della baby-sitter non può essere limitato all’an ma deve avere ad oggetto anche alla misura del ricorso all’ausilio di una baby-sitter, dal momento che l’entità della relativa spesa varia apprezzabilmente in funzione delle ore di lavoro. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Sentenza n. 887/2024 pubbl. il 15/04/2024
RG n. 8604/2021
Repert. n. 1207/2024 del 15/04/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. …del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
da
TULLIO (C.F.: ................),
rappresentato e difeso dall'avv. M. C. in forza di procura allegata all'atto di citazione;
- attore opponente -
contro
PENELOPE (C.F.: ................),
rappresentata e difesa dagli avv.ti L. B. M. e C. A. in forza di procura allegata alla
comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta opposta -
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni
depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa
esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
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Sentenza n. 887/2024 pubbl. il 15/04/2024
RG n. 8604/2021
Repert. n. 1207/2024 del 15/04/2024
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45,
comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la
sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare
specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o
acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi
in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove
ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);
richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la
quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni
della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri
atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad
esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte
in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata,
dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice
di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità
del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia,
totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e
risposta nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e considerate le
risultanze dell'istruttoria orale espletata, il giudice osserva quanto segue.
Con decreto ingiuntivo n. 2338/2021, emesso in data 21.7.2021 su ricorso di
PENELOPE, il Tribunale di Verona ha ingiunto a TULLIO di pagare alla ricorrente la
complessiva somma di euro 15.889,35, oltre interessi e spese della procedura
monitoria, a saldo di quanto asseritamente dovuto, in forza dell'ordinanza
presidenziale emessa in data 6.6.2018 nel procedimento di divorzio pendente tra le
parti, a titolo di spese accessorie di baby-sitting della figlia OLIMPIA (comprensive di
emolumenti mensili, contributi previdenziali e spese del commercialista per la gestione
del contratto) relative al mese di giugno 2018 e al periodo dicembre 2018 - giugno
2021 nonché a titolo di spese scolastiche relative al periodo settembre 2018 - giugno
2021.
Avverso tale decreto ha proposto tempestiva opposizione TULLIO, eccependo,
in particolare: i) l'inesistenza di un preventivo accordo tra la parti sulle
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Sentenza n. 887/2024 pubbl. il 15/04/2024
RG n. 8604/2021
Repert. n. 1207/2024 del 15/04/2024
spese di baby-sitting, così come previsto dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Verona del 7.3.2014, richiamato nell'ordinanza presidenziale del 6.6.2018; ii)
l'eccessività delle relative spese, tenuto conto delle effettive esigenze della figlia
OLIMPIA, degli impegni lavorativi della madre PENELOPE e dei tempi di visita di esso
opponente con la figlia; iii) la non debenza delle spese relative alle competenze del
consulente del lavoro, in parte già pagate, e delle spese per la mensa scolastica, da
ritenersi già ricomprese nell'assegno mensile corrisposto per il mantenimento della
minore.
Nel costituirsi in giudizio, PENELOPE ha contestato la fondatezza della
opposizione, chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta opposta ha allegato
l'esistenza di un preventivo accordo tra le parti in ordine alla spesa per baby-sitting,
poiché in costanza di matrimonio i coniugi avevano sempre fatto ricorso all'ausilio di
una baby-sitter, ed ha giustificato i relativi esborsi in considerazione dell'aumento dei
propri orari di lavoro a causa della pandemia (con turni di precettazione in area Covid),
della distanza tra la propria abitazione ed il luogo di lavoro (Verona, Legnago e San
Bonifacio) e delle esigenze straordinarie della figlia (malattia e didattica a distanza
durante la pandemia).
Tanto premesso, va anzitutto osservato che, in base al principio enunciato da
S.U. 13533/2001, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte
negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare
all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre una volta che il creditore
abbia assolto l'onere della prova a suo carico, il debitore è gravato dell'onere della
prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche la particolare inversione dell'onere processuale dei ruoli delle parti che
si verifica nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta inversione
dell'onere della prova e dunque non vale ad esonerare colui che fa valere un proprio
diritto dalla dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, nel
giudizio a cognizione piena instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo
grava sul convenuto opposto, ai sensi dell'art 2967 c.c., l'onere di fornire la prova degli
elementi costitutivi della propria pretesa creditoria poiché l'onere probatorio non è
modificato dalla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il
convenuto opposto, formalmente convenuto, è attore in senso sostanziale.
Nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, richiamato nei provvedimenti
provvisori ed urgenti emessi nel procedimento di divorzio n. …/2018 R.G. promosso
dalle parti ed ora definito con sentenza del Tribunale di Verona n. …/2021
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Sentenza n. 887/2024 pubbl. il 15/04/2024
RG n. 8604/2021
Repert. n. 1207/2024 del 15/04/2024
depositata in data 4.11.2021, le spese di baby-sitting rientrano tra le spese accessorie
nell'interesse del minore per il quale è richiesto il preventivo accordo tra i genitori (che
evidentemente non può essere limitato all'an ma deve avere ad oggetto anche alla
misura del ricorso all'ausilio di una baby-sitter, dal momento che l'entità della relativa
spesa varia apprezzabilmente in funzione delle ore di lavoro).
La convenuta sostiene l'esistenza di un preventivo accordo tra le parti ma non
ha fornito né offerto la relativa prova, né essa può desumersi dal fatto che in costanza
di vita coniugale i coniugi si avvalessero dell'ausilio di una baby-sitter (circostanza non
contestata dall'opponente). Anche la teste BERENICE, assunta come baby-sitter dalla
convenuta, non è stata in grado di confermare l'esistenza di uno specifico accordo tra
le parti, essendosi limitata a dichiarare al riguardo che “per quanto a mia conoscenza
c'è sempre stata una babysitter. Nulla so circa un accordo in tale senso”.
La mancanza di un accordo tra le parti non è comunque radicalmente ostativa
all'accoglimento della richiesta di rimborso pro quota delle spese straordinarie o
accessorie anticipate da un genitore nell'interesse del minore ove il rifiuto dell'altro
genitore appaia in concreto ingiustificato.
La giurisprudenza di legittimità è costante, infatti, nell'affermare che nel caso
di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota
di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a
verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione
della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della
sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori
(Cass. 2059/2021; Cass. 2127/2016; Cass.16175/2015).
Al fine accertare il diritto della convenuta opposta al rimborso pro quota delle
spese di baby-sitting occorre, pertanto, avere riguardo alle specifiche esigenze della
minore alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, con particolare riferimento
all'orario scolastico, agli orari di lavoro del genitore affidatario o prevalente collocatario
e ai tempi di visita con l'altro genitore, con la precisazione che il rimborso delle spese
di baby-sitting va limitato a quelle necessarie in ragione degli orari di lavoro del
genitore prevalente collocatario del minore
Preliminarmente va osservato che le contestazioni dell'opponente in ordine alla
paga oraria e alle indennità accessorie delle baby-sitter assunte in sostituzione di
quelle precedenti sono infondate poiché le stesse appaiono del tutto ragionevoli e
commisurate alla natura dell'attività svolta.
Ciò posto, dalle pacifiche allegazioni delle parti risulta che la minore OLIMPIA
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Sentenza n. 887/2024 pubbl. il 15/04/2024
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Repert. n. 1207/2024 del 15/04/2024
frequenta l'Istituto ********** di Verona dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16.00, è
impegnata in attività extrascolastiche (lezioni di danza due volte alla settimana ed
equitazione il sabato) e frequenta gli incontri psicologici predisposti dal Servizio di
NPIEE, come previsto dalla sentenza di divorzio. Durante la settimana trascorre con il
padre il mercoledì pomeriggio dalle ore 16,00, quando il padre la riprende da scuola,
fino alle ore 20.00, quando la riporta a casa, e il giovedì pomeriggio dalle ore 17.30,
quando la preleva da casa, fino alle 19.00, quando ve la riporta.
PENELOPE è medico chirurgo e svolge la propria attività presso l'Ospedale di
San Bonifacio, l'Inail di Legnago e il Distretto 1 della AUSL di Verona. Dalla
documentazione prodotta (prospetti turni e timbrature) risulta che la stessa lavora
secondo un calendario settimanale di turni regolare, ed in particolare il lunedì mattina
(fino alle 14.00 circa), il martedì per l'intera giornata (fino alle 20.00 circa), il mercoledì
mattina (fino alle 14.00 circa), il giovedì mattina (fino alle 15.00 circa) e il venerdì per
l'intera giornata (fino alle 19.00 circa).
La teste BERENICE ha confermato che nel periodo di cui è causa la convenuta
lavorava anche il mercoledì e giovedì pomeriggio, verosimilmente presso il proprio
studio privato (circostanza avvalorata dalla documentazione prodotta, dalla quale
risulta che il mercoledì e giovedì pomeriggio la convenuta non effettuava turni presso
strutture pubbliche), ed ha riferito che nella maggior parte dei casi il mercoledì e
giovedì pomeriggio era lei ad attendere il rientro della minore a casa (“io sapevo che il
mercoledì e il giovedì pomeriggio dovevo sempre andare a casa a prendere OLIMPIA;
è capitato che la dott.ssa PENELOPE si liberasse prima e mi chiamasse per dirmi che
avrebbe provveduto lei a ricevere la bambina”).
La convenuta sostiene, inoltre, che nel periodo oggetto di causa avrebbe
svolto, oltre ai turni normalmente previsti, attività in plus orario per il protrarsi degli
interventi in sala operatoria e turni aggiuntivi di precettazione in area Covid.
Il teste PARIDE, medico chirurgo presso l'Ospedale di San Bonifacio ed
incaricato dell'organizzazione dei turni di lavoro dei medici, ha confermato tale ultima
circostanza affermando, in generale, che “con riferimento al periodo autunno/inverno
2020, l'integrazione di orari ha riguardato sia l'aumento dei turni nel medesimo giorno
(aggiunta di un turno dopo la fine di quello ordinario) sia di giorni lavorativi presso
l'Ospedale Fracastoro, e precisamente il sabato (...) e mediamente uno/due sabati al
mese”.
Dalla documentazione prodotta (doc. 2 di parte convenuta), e segnatamente
dalle autorizzazioni relative allo svolgimento di “Attività in plus orario”, risulta tuttavia
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Sentenza n. 887/2024 pubbl. il 15/04/2024
RG n. 8604/2021
Repert. n. 1207/2024 del 15/04/2024
che tale attività ulteriore rispetto all'orario di lavoro pianificato mensilmente si è
esaurita in un numero di ore limitato.
Alla luce di quanto precede ed avuto riguardo alle esigenze e agli impegni
scolastici ed extrascolastici della minore, agli impegni lavorativi della madre e al
verosimile tempo di percorrenza dal posto di lavoro di quest'ultima alla sua abitazione,
al tempo trascorso dalla minore con il padre, durante il periodo scolastico (da
settembre a giugno) appare giustificato il ricorso all'ausilio della baby-sitter: tutte le
mattine da lunedì a venerdì per accompagnare la minore a scuola, con un impegno
quotidiano di circa un'ora (dalle 7:00 alle 8:00), per complessive 5 ore, il martedì
pomeriggio per circa 5 ore (dall'uscita da scuola alle 16.00 fino al rientro a casa della
madre tra le 20.00 e le 21:00), il giovedì pomeriggio da 2 a 5 ore (dall'uscita da scuola
alle 16.00 fino a quando il padre andava a prendere la figlia alle 17.30 o fino al rientro
a casa della madre tra le 20.00 e le 21.00) ed il venerdì pomeriggio per circa 5 ore
(dall'uscita da scuola alle 16.00 fino al rientro a casa della madre tra le 20.00 e le
21:00), per circa 20 ore settimanali.
Considerando inoltre le attività in plus orario svolte dalla convenuta e le
presumibili assenze da scuola della minore per malattia, appare ragionevole il ricorso
all'ausilio della baby-sitter per complessive 90 ore mensili.
Diversamente, durante il periodo extrascolastico (luglio e agosto), in cui (salvi
periodi di ferie della madre o di permanenza della minore presso il padre) è necessario
provvedere all'accudimento della minore durante l'intero orario lavorativo della madre,
appare ragionevole il ricorso all'ausilio della baby-sitter fino ad un massimo di circa 45
ore settimanali, pari a 180 ore mensili, sicché gli esborsi sostenuti dalla convenuta
durante tali periodi appaiono interamente giustificati.
Quanto invece al periodo della pandemia da Covid, e segnatamente al periodo
da marzo a giugno 2020 (cioè dal primo lockdown fino alla fine dell'anno scolastico),
è noto che tutti gli istituti scolastici sono rimasti chiusi, sospendendo ogni attività
scolastica in presenza, e successivamente hanno attivato la didattica a distanza, con
la conseguente necessità di provvedere all'accudimento della minore durante l'intero
orario lavorativo della madre. La baby sitter BERENICE, assunta come teste, ha
confermato, infatti, di aver seguito la minore nello svolgimento della didattica a
distanza nel 2020, dalla fine delle vacanze di Carnevale fino al termine delle lezioni. In
conseguenza di ciò gli esborsi sostenuti dalla convenuta durante tale periodo appaiono
interamente giustificati.
La teste BERENICE ha riferito altresì di aver seguito la minore nello
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Sentenza n. 887/2024 pubbl. il 15/04/2024
RG n. 8604/2021
Repert. n. 1207/2024 del 15/04/2024
svolgimento della didattica a distanza anche nel corso dell'anno scolastico 2020/21
nei periodi disposti dalla scuola o a livello nazionale ma tale affermazione risulta
oltremodo generica in quanto fa riferimento a periodi non meglio precisati e non può
pertanto essere valorizzata ai fini della decisione.
Ciò posto, dalle buste paga prodotte (docc. 10, 12, 14 di parte attrice) risulta: •
che nel periodo scolastico dicembre 2018 - giugno 2019 la convenuta ha fatto ricorso
all'ausilio della baby sitter per totali 757 ore (pari in media a circa 108 ore mensili), con
un esborso complessivo di euro 8.570,00.
• che nel periodo scolastico settembre 2019 - febbraio 2020 la convenuta ha fatto
ricorso all'ausilio della baby sitter per totali 605 ore (pari in media a circa 101 ore
mensili), con un esborso complessivo di euro 7.750,00.
• che nel periodo scolastico settembre 2020 - giugno 2021 la convenuta ha fatto ricorso
all'ausilio della baby sitter per totali 1.309 ore (pari in media a circa 131 ore mensili)
ed un esborso complessivo di euro 12.214,00.
Poiché in tali periodi le ore di impiego della babysitter eccedono la misura
ritenuta congrua di 90 ore mensili, la somma che la convenuta ha diritto di ripetere pro
quota dall'opponente va proporzionalmente ridotta ad euro 7.141,00 per il periodo
dicembre 2018 - giugno 2019, ad euro 6.905,00 periodo settembre 2019 - febbraio
2020 e ad euro 8.391,00 per il periodo settembre 2020 - giugno 2021.
In definitiva, alla luce di quanto precede devono ritenersi giustificati e ripetibili
pro quota i seguenti esborsi
giugno 2018 euro 864,43
dicembre 2018 - giugno 2019: euro 7.141,00
luglio 2019 - agosto 2019: euro 809,00
settembre 2019 - febbraio 2020: euro 6.905,00
marzo 2020 - giugno 2020: euro 7.568,00
luglio 2020 - agosto 2020 euro 2.562,00
settembre 2020 - giugno 2021: euro 8.391,00
per un totale di euro 34.240,43
La quota (75%) a carico dell'opponente ammonta dunque ad euro 25.680,32.
Poiché nel ricorso per ingiunzione di dà atto del pagamento della complessiva somma
di euro 16.379,90, residua la somma di euro 9.300,42
Analogamente, anche l'importo di euro 4.388,78 pagato a titolo di contributi per
la baby-sitter (ad eccezione di quanto pagato a gennaio e aprile 2020, avendo
l'opponente ha già provveduto a rimborsare quanto richiesto) va equitativamente
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Sentenza n. 887/2024 pubbl. il 15/04/2024
RG n. 8604/2021
Repert. n. 1207/2024 del 15/04/2024
ridotto del 20% ad euro 3.511,02. Conseguentemente la quota (75%) a carico
dell'opponente è pari ad euro 2.633,26. Al netto della somma già pagata di euro
1.932,22 residua dunque la somma di euro 701,04.
Quanto alle spese relative alle competenze del consulente del lavoro per la
gestione del contratto della baby-sitter relative al IV trimestre 2019, è circostanza non
contestata che a seguito della corretta rideterminazione degli importi da parte dello
Studio C. P. (doc. 15 parte attrice) l'opponente ha provveduto al pagamento della
somma da esso dovuta di euro 51,39. Quanto invece alle competenze relative al II
trimestre 2020 (doc. 16 di parte attrice), parzialmente rimborsate dall'opponente, va
osservato che, a fronte della specifica contestazione relativa all'importo di euro 54.00
per l'elaborazione di “N. 2 Dichiarazioni sostitutive”, la convenuta opposta, sulla quale
grava l'onere di dimostrare il proprio diritto al rimborso pro quota, non ha
adeguatamente chiarito la natura e la pertinenza di tale esborso. Nulla è dovuto
pertanto dall'opponente a titolo di competenze del consulente del lavoro.
Quanto infine alle spese scolastiche, l'opponente ha documentato di aver
provveduto al rimborso della quota a suo carico delle rette scolastiche con scadenza
5.9.2018 e 24.6.2020 (doc. 17 di parte attrice).
A partire da marzo 2021 lo stesso ha giustificato il rimborso della minor somma
di euro 174,75 affermando di aver detratto dall'importo della retta mensile (euro
300,00) quello della mensa scolastica (euro 67,00), a suo avviso non rimborsabile
quale spesa accessoria in quanto già ricompresa nel mantenimento ordinario, e di aver
calcolato la quota a suo carico sul residuo importo della retta.
Al riguardo va osservato che, nel silenzio del Protocollo richiamato
nell'ordinanza presidenziale, il costo della mensa scolastica stesse deve ritenersi già
ricompreso nell'assegno posto a carico dell'opponente a titolo di mantenimento
ordinario della figlia. La mensa scolastica non riveste, infatti, alcuna connotazione
straordinaria, essendo solo una modalità sostitutiva della voce “vitto” domestico, già
compresa nell'assegno mensile di mantenimento del figlio, ed è pertanto inclusa
nell'assegno di mantenimento ordinario (in tal senso Corte d'Appello Ancona
2.10.2020; Tribunale Milano, 27.11.2013). Nulla è pertanto dovuto dall'opponente a
tale titolo.
In conseguenza di quanto precede, il decreto ingiuntivo n. 2338/2021 va
revocato e, in accoglimento solo parziale delle domanda della convenuta opposta,
TULLIO va condannato a pagare a PENELOPE la complessiva
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Sentenza n. 887/2024 pubbl. il 15/04/2024
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somma di euro 10.001,46 oltre interessi legali dal deposito del ricorso per ingiunzione
(20.7.2021).
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione per un terzo
delle spese di lite, che per i restanti due terzi vanno poste a carico dell'opponente in
ragione della sua prevalente soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014
- in base alla natura e al valore della controversia (determinato sulla base della somma
attribuita alla parte vincitrice), all'attività prestata, al numero, all'importanza e alla
complessità delle questioni trattate - in complessivi euro 3.200,00 oltre accessori come
per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni
contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 2338/2021 emesso dal Tribunale di Verona in data
21.7.2021;
b) condanna TULLIO a pagare a PENELOPE la somma di euro 10.001,46 oltre
interessi legali dal 20.7.2021;
c) rigetta le ulteriori domande proposte da PENELOPE nei confronti di TULLIO;
d) dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna TULLIO A rifondere
a PENELOPE i restanti due terzi, che liquida in euro 97,00 per esborsi ed in euro
3.200,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come
per legge.
Così deciso in Verona, il 12.4.2024
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore
Avv. Antonino Sugamele

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