DIVORZIO – Spettanza del TFR (Legge 1 dicembre 1970 n. 898, articolo 12-bis )
Il disposto dell’art. 12 bis L. n. 898 del 1970 - nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto percepita dall’altro coniuge “anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio” - va interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se l’indennità spettante all’altro coniuge venga a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa - in tal senso dovendosi intendere l’espressione “anche prima della sentenza di divorzio”, implicando ogni diversa interpretazione indiscutibili profili di incostituzionalità della norma in parola.
TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di
consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI - Presidente rel.
dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
dott.ssa Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. …del R.G. 2023 Affari Camera di consiglio,
riservato per la decisione nell'udienza del 16.2.2024 tenuta ex art. 127 ter c.p.c. avente ad oggetto
attribuzione al coniuge divorziato della quota del trattamento di fine rapporto
TRA
R.G. (Avv.ti…)
RICORRENTE
E
C.L. - contumace
RESISTENTE
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 13-7-2023 R.G. ha chiesto che le sia riconosciuto ex art. 12-bis L. n. 898 del
1970 il diritto di ottenere la somma pari al 40% del trattamento di fine servizio spettante all'ex
coniuge divorziato C.L. - già dipendente del Ministero della Difesa - essendo titolare dell'assegno di
divorzio e non avendo contratto nuovo matrimonio, con condanna dell'ex coniuge a corrisponderle
i relativi importi, ordine all'INPS o allo stesso C.L. nel caso di già avvenuto pagamento del TFS, di
erogare la somma da liquidarsi in proprio favore, il tutto con vittoria di spese di lite. Il C. nonostante
rituale notifica del ricorso non si è costituito.
La domanda principale deve essere accolta, per quanto di ragione.
E' documentato (v. informative INPS pervenute il 22-12-2023, con prospetto di liquidazione) che nel
corso del presente procedimento è stato liquidato in favore del C. un trattamento di fine servizio del
complessivo ammontare netto di Euro 69.999,98 (sulla necessità di considerare in questa sede il TFS
al netto di imposte: Cass. civile, sez. VI, 29/10/2013, n. 24421) parametrato ad un periodo di 39 anni
9 mesi e 16 giorni di servizio, arrotondati ad anni 40, ed al netto di ritenuta fiscale e di
accantonamento di Euro 17.500 (importo quest'ultimo che pertanto non può dirsi "percepito" per gli
effetti dell'art.12-bis L. n. 898 del 1970 cit.) per inadempienza nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
riscossione, in ragione del rapporto lavorativo dipendente presso l'amministrazione di
appartenenza iniziato il 15-9-1986 e cessato in data 31-8-2022 per dimissioni volontarie. Di tale
somma l'ammontare di Euro 27.280,14 diverrà esigibile con una prima rata entro tre mesi dall'1-9-
2024; la seconda rata diverrà esigibile entro trenta giorni dall'1-9-2025 per un importo netto di Euro
42.244,52, e la terza rata verrà pagata entro trenta giorni dall'1-9-2026 per Euro 475,32
Il disposto dell'art. 12 bis L. n. 898 del 1970 - nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare
dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad un a quota del trattamento di
fine rapporto percepita dall'altro coniuge "anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza
di divorzio" - va interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se l'indennità spettante
all'altro coniuge venga a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del
giudizio di divorzio o successivamente ad essa - in tal senso dovendosi intendere l'espressione "anche
prima della sentenza di divorzio", implicando ogni diversa interpretazione indiscutibili profili di
incostituzionalità della norma in parola. Nella specie il requisito è rispettato posto che la sentenza
di divorzio inter partes di questo Tribunale (n. 273 del 2009) è stata pubblicata il 5-3-2009 ed è passata
in cosa giudicata ex art. 327 c.p.c., non essendone stata dedotta impugnazione, il 25-4-2010 , dopo il
decorso del termine di un anno e 45 giorni allora applicabile in ragione della data di instaurazione
del giudizio (non sono documentati i presupposti di decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c.),
e prima della cessazione del rapporto di lavoro di C.L. intervenuta il 31-8-2022.
La ricorrente inoltre, come documentato, non ha contratto nuove nozze e fruisce attualmente di
assegno divorzile di Euro 50,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT a carico del C., giusta sentenza
n.273-2009 di questo Tribunale.
Sono quindi integrati i presupposti per il riconoscimento in favore della R. della quota percentuale
del trattamento di fine servizio secondo la previsione dell'art.12-bis L. n. 898 del 1970 cit.. In ordine
al quantum, l'entità della quota di trattamento di fine rapporto da riconoscere al coniuge divorziato
è, a norma del secondo comma dell'art. 12-bis della L. 1 dicembre 1970, n. 898, pari al quaranta per
cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio,
dovendosi a tal fine avere riguardo (cfr. Corte costituzionale 24.1.1991 n. 23, Cass. 3.9.1997 n. 8477)
alla durata legale del matrimonio, contratto il 1-9-1990, ed i cui effetti sono cessati fra i coniugi al
momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, che deve riportarsi al 25-4-2010.
La quota percentuale spettante ex art.12-bis L. n. 898 del 1970 comma 2 cit. è complessivamente pari
ad Euro 13.707,93 (ammontare complessivo del trattamento di fine servizio spettante rapportato ad
anni 40, pari ad Euro 69.998; quota annuale Euro 1.749,95 x 19 anni e 7 mesi di coincidenza del
rapporto di lavoro con il matrimonio = Euro 34.269,84, il cui 40% ammonta ad Euro 13.707,93). Non
può essere disposto il pagamento diretto da parte dell'INPS delle somme dovute essendo l'ex
coniuge unico soggetto tenuto ai sensi dell'art. 12-bis L. n. 898 del 1970. Ciò è confermato dal dettato
di quest'ultima norma la quale esige per l'insorgere del diritto a conseguire il 40% delle competenze
di fine servizio che le stesse siano state "percepite" dall'altro coniuge, escludendo implicitamente che
possano essere richieste direttamente all'Ente erogatore dal coniuge avente diritto all'assegno di
divorzio.
La circostanza, comunicata da INPS, per la quale il credito di TFS è stato ceduto dal C. a P. s.p.a., e
quindi verrà rimborsato dall'INPS in favore di quest'ultima alle scadenze di cui innanzi, comporta
che il lavoratore abbia già presuntivamente ricevuto l'importo dovuto in anticipazione
dall'intermediaria finanziaria , senza dovere attendere le scadenze rateali di cui innanzi si è detto,
giacchè a tali scadenze l'INPS rimborserà le somme dovute alla società cessionaria del credito e non
all'originario cedente il credito(cfr. ancora la citata comunicazione INPS). Ciò comporta che C.L.
deve essere condannato all'immediato pagamento in favore di R.G. della somma di Euro 13707,93,
di cui innanzi s'è detto. Le spese di questo procedimento seguono la soccombenza nella misura di
cui in dispositivo, e con la chiesta distrazione in favore delle procuratrici della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda, per quanto di effettiva ragione, e condanna C.L. al pagamento in favore di
R.G. dell'importo di Euro 13707,93, per le causali in motivazione;
2) condanna C.L. al pagamento in favore di R.G. delle spese del giudizio, liquidate in complessivi
Euro 1500 per compensi, oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge, con distrazione per le
procuratrici della ricorrente, dichiaratesi antistatarie.
Conclusione
Così deciso in Taranto, il 16 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2024
17-05-2024 14:36
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