Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

Divorzio - Permanenza dell’assegno di divorzio - Nuova convivenza “more uxorio” - Valutazione incidenza economica - Revisione
Divorzio - Permanenza dell’assegno di divorzio - Nuova convivenza “more uxorio” - Valutazione incidenza economica - Revisione
Divorzio - Permanenza dell’assegno di divorzio - Nuova convivenza “more uxorio” - Valutazione incidenza economica - Revisione

In tema di diritto all’assegno di divorzio, lo stesso permane in assenza di un nuovo matrimonio nella misura stabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche qualora il coniuge assegnatario instauri una convivenza “more uxorio” con altra persona, salvo che sussistano i presupposti per la revisione dell’assegno, ossia che venga provato da parte dell’ex coniuge onerato, che tale convivenza abbia determinato un mutamento “in melius” delle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente. L’incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.

Corte di Cassazione, Civile, sezione 1, sentenza del 7 marzo 2024 n. 6111

Matrimonio - Separazione - Addebito - Diritto all’assegno di mantenimento - Rapporto con un nuovo partner - Revoca - Onere probatorio

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto, il diritto all’assegno di mantenimento è espressione del dovere di assistenza materiale. Su tali premesse si rileva che, l’assegno di mantenimento non ha - a differenza dell’assegno di divorzio - componenti compensative. Dunque, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita, caratterizzato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l’obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all’assegno. La prova dell’esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge gravato dall’obbligo di corrispondere assegno.

Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza, 12 dicembre 2023, n. 34728

Assegno divorzile - Convivenza more uxorio del coniuge beneficiario - Permanenza del diritto limitatamente alla sua funzione perequativo - compensativa

Qualora si sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nella situazione corrente di mezzi adeguati e sia impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine il coniuge assegnatario dovrà fornire la prova del proprio contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Resta dunque confermato il principio secondo il quale, l’istaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza more uxorio fa venire meno il diritto all’assegno, salvo che per la sua eventuale componente compensativa.

Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza, 5 maggio 2022 n. 14256

Famiglia - Matrimonio - Divorzio - Continuità dell’assegno divorzile - Accertamento del rapporto di convivenza stabile - Ripartizione onere probatorio

Mentre nell’ipotesi di nuove nozze il diritto all’assegno divorzile si estingue ex lege, nel caso di convivenza di fatto intrapresa dall’ex coniuge il giudice dovrà in primo luogo accertare se il rapporto di convivenza abbia carattere stabile e dovrà anche fissarne nel tempo la decorrenza, inoltre, dovrà individuare il momento cronologico a partire dal quale possa ritenersi accertato che l’ex coniuge abbia avviato con l’altra persona un nuovo progetto di vita. Difatti, solo a partire da quel momento, l’ex coniuge obbligato potrà legittimamente pretendere una rimodulazione quantitativa dell’assegno o che venga accertata la cessazione del diritto all’assegno. In riferimento all’onere probatorio, spetterà al coniuge a carico del quale si chiede venga collocato il diritto all’assegno, nel giudizio relativo alle statuizioni patrimoniali accessorie al divorzio, o il coniuge onerato, nel giudizio di revisione delle condizioni del divorzio da lui introdotto, a dover provare l’esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all’altro coniuge, al fine non di escludere il diritto all’assegno ma di contenerne l’ammontare alla sola componente compensativa, ove in concreto esistente.

Corte di Cassazione, Sezione U, Civile, Sentenza, 5 novembre 2021 n. 32198 
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza