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Sentenza

Divorzio. Assegno divorzile, convivenza e misura dell’indennità di fine rapporto percepita. (artt. 9 e 12-bis Legge 1 dicembre 1970 n. 898)
Divorzio. Assegno divorzile, convivenza e misura dell’indennità di fine rapporto percepita. (artt. 9 e 12-bis Legge 1 dicembre 1970 n. 898)
L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.

Il compito del giudice di merito, nell’ambito di un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, non è quello di operare un nuovo giudizio sulla spettanza e quantificazione dell’assegno, alla luce dei criteri di cui alla L. n. 898/1970, art. 6, comma 5, come modificata dalla L. n. 87/1987, ma di verificare se i fatti sopravvenuti alla sentenza di divorzio o ai provvedimenti modificativi già adottati, essendo indicativi del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell’obbligato o del miglioramento di quelle dell’ex coniuge beneficiario, integrino “giusti motivi” idonei a giustificare la revisione delle condizioni di divorzio, L. n. 898/1970, ex art. 9, comma 1, e ciò all’esito del confronto tra le condizioni di allora (all’epoca del provvedimento che fissò le condizioni che si vorrebbe modificare) e quelle sopravvenute.

Nel caso di specie è stato mantenuto l’assegno divorzile a favore della moglie.

    Tribunale di Verona, ordinanza 11 marzo 2024 – Presidente Guerra, Giudice Rel. est. Vaccari 
La sentenza offre ancora una volta lo spunto per trattare il tema del TFR. La titolarità della quota del TFR è subordinata alla sussistenza di tre presupposti:

- che la domanda relativa all’indennità sia formulata dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;

- che il coniuge richiedente non abbia contratto un nuovo matrimonio;

- che sia titolare dell’assegno di divorzio.

Sul punto, la questione più dibattuta è quella relativa alla sussistenza del diritto nel caso in cui l’indennità sia percepita prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio: la giurisprudenza nell’interpretare l’art. 12-bis della Legge divorzio, ha affermato che la quota del TFR è dovuta anche se l’indennità è stata percepita prima della sentenza di divorzio, purché dopo il deposito del ricorso introduttivo.
Avv. Antonino Sugamele

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