Coordinazione genitoriale per superare il conflitto e collocamento alternato e paritario dei figli (Cc articoli 337-ter, 337-sexies)
Laddove emerga una difficoltà di comunicazione all’interno della coppia genitoriale e, l’impossibilità di prendere accordi congiunti in merito a ciò che concerne i figli e vi sia, da entrambe le parti, la consapevolezza e il desiderio di potersi parlare e raccordare come genitori, la soluzione è quella di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale allo scopo di essere guidati in un processo di risoluzione alternativa per la condivisione di decisioni ed iniziative
Il Tribunale constatato il mancato accordo dei genitori, ha ritenuto corretto il riconoscimento di parità di tempo con le figlie ad entrambi i genitori secondo un regime di rotazione a settimane alterne nella casa familiare.
La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado riconoscendo i presupposti nella costante presenza nella vita delle minori e nella piena realizzazione dei bisogni primari della prole da parte dei genitori, “accudenti, consolanti e protettivi”.
Corte d’Appello di Torino, decreto 14 marzo 2024 - Presidente Rel. Mecca
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle pers. Signori Magistrati
Dott.ssa Carmen Rita Mecca Presidente rel.
Dott.ssa Carmela Mascarello Consigliere
Dott.ssa Carla Beltramino Consigliere
nel procedimento n. .../2023 V.G.
promosso in sede di reclamo nell'interesse di (omissis) nata a (omissis) elettivamente domiciliata in
Carrù (CN), P.zza C., presso lo studio dell'Avv. …e dell'Avv. …che la rappresentano e difendono
con l'Avv. …per procura in atti
Reclamante
nei confronti di
(omissis) nato a (omissis) elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. (omissis) che lo
rappresenta e difende per procura in atti
Reclamato
avverso il Decreto n. …/2023 del Tribunale Ordinario di Cuneo, pubblicato il 13/03/2023 nel
procedimento n. …/2022 V.G. e comunicato dalla Cancelleria alle parti a mezzo pec il 13/03/2023.
L'intervento del Procuratore ex Generale della Repubblica, in persona del Sostituto Dott.ssa M.L., in
data 31/03/2023, del seguente tenore: “La Procura Generale rileva che dagli atti emergono vari profili
di possibile pregiudizio in danno della prole della coppia genitoriale (liti fra genitori esitate anche
in denunce). È pertanto favorevole ad approfondimenti sul punto al fine di verificare se siano
opportuni sostegni alla genitorialità e di orientare la decisione sul regime di affido", (omissis) sentite
all'udienza del 12.01.2024 le parti che hanno richiamato le conclusioni già rassegnate nei rispetti atti
introduttivi, (omissis) ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con il decreto riportato in epigrafe il Tribunale di Cuneo ha affidato le figlie minori (omissis),
congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle
questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per quelle di maggiore importanza attinenti
istruzione, educazione e cura; ha disposto che le figlie abbiano residenza e collocazione stabile
presso la casa familiare che è stata assegnata alla madre; ha disciplinato i tempi di permanenza delle
minori con ciascun genitore a settimane alternate nella casa familiare; ha disposto che il signor
(omissis) corrisponda alla signora (omissis) a titolo di contributo perequativo al mantenimento delle
figlie minori, un assegno mensile di € 200,00 (100,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche,
sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate. Il primo
giudice ha osservato che il “il vero tema del contendere tra le parti risulta, dall'esame degli atti,
l'assegnazione della casa familiare, posto che entrambe rivendicano tale assegnazione e, dalla stessa,
fanno discendere le prevedibili conseguenze in punto collocazione abituale e residenza anagrafica
delle bambine presso di sé nonché previsione di un calendario di visita dell'altro genitori quale
genitore non collocatario (omissis) sono ragioni per preferire l'uno o l'altro genitore quale
collocatario delle bambine e, conseguentemente, quale assegnatario della casa tanto contesa in
quanto la madre, pur rappresentando di essere stata, quantomeno sino alla proposizione del ricorso,
più presente del padre nella vita delle figlie, non prospetta alcuna incapacità genitoriale del padre
né evidenzia ragioni di disagio delle figlie nel trascorrere del tempo con lui, tanto da proporre un
ampio calendario di visita delle figlie con il padre e neppure il padre evidenzia profili di inidoneità
genitoriale materna o di disagio alcuno delle (omissis) con la (omissis) appare corretto riconoscere
pari tempi con le figlie ad entrambi i genitori, i quali nei tempi ordinari- dovranno dunque ruotare,
a settimane alterne, nella casa familiare, con previsione di due pomeriggi a settimana delle bambine
con l'altro genitore, dall'uscita di scuola sino alla sera, cena compresa, e con riaccompagnamento
presso la casa familiare entro le ore 20.30" (p.4 del decreto impugnato). Il primo giudice ha ritenuto
praticabile tale soluzione anche in considerazione del fatto che entrambe le parti sono titolari di altri
immobili (il ricorrente in Dogliani e la convenuta in Torino) presso i quali potranno permanere nella
settimana in cui la casa spetterà all'altro o che potranno locare così traendo proventi utili per reperire
altro immobile più confacente alle rispettive esigenze. Ha assegnato la casa familiare, sita in
(omissis), alla signora (omissis) al solo fine di garantire alla stessa un titolo giuridico per permanere
nell'immobile insieme alle figlie nelle settimane di alternanza di sua spettanza mentre il padre non
necessita di tale assegnazione in quanto potrà rimanervi, nelle settimane di sua spettanza, essendo
il nudo proprietario nonché in forza del presente provvedimento. Rilevato che la situazione
economica del ricorrente appare certamente più florida di quella della convenuta, la cui richiesta
appare spropositata rispetto alle effettive presumibili esigenze di due bambine ancore piccole e del
contesto socioeconomico di riferimento, al tenore di vita goduto in corso di convivenza e in relazione
ai tempi di permanenza paritari delle minori con i genitori, ha stabilito che il signor (omissis)
contribuirà al mantenimento delle figlie minori con un assegno mensile di € 200,00 (€ 100,00 per
ciascuna figlia). Avverso detto decreto ha tempestivamente interposto reclamo la signora la quale,
in parziale riforma, ha chiesto di disporre la collocazione prevalente e la residenza anagrafica delle
minori presso la propria abitazione, una nuova disciplina dei tempi di permanenza delle minori
presso il padre e la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre nella somma
mensile di € 1.200,00 (600,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese mediche straordinarie,
comprese quelle dentistiche, nonché delle spese scolastiche, ludiche e ricreative sostenute in favore
delle figlie. Parte reclamante deduce che non sussistano i presupposti per il collocamento alternato
delle minori essendo pacifico, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, che il diritto dei
genitori di essere presenti in maniera paritetica nella vita dei figli non presuppone una divisione a
metà nel tempo del figlio con i genitori, come affermato dalla dottrina al cui orientamento ha aderito
la Suprema Corte che ha sostenuto che il collocamento alternato “assicura buoni risultati quando vi
é un preciso accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti” (Cass. n. 4060/2017), orientamento che
è stato fatto proprio dal Tribunale ordinario di Torino (intervento del 2017 del Presidente dott. C.C.
presso la Regione Piemonte, doc.3). Deduce che, in relazione agli elementi acquisiti nel corso del
giudizio di primo grado sia attuabile la previsione di tempi paritetici di permanenza delle minori
con i genitori e lamenta che il Tribunale, senza fornire alcuna motivazione, in assenza di domande
delle parti di collocamento alternato, si sia discostato anche dal parere del Pubblico Ministero che
aveva chiesto il rigetto del ricorso del signor (omissis) con accoglimento delle domande formulate
dalla signora (omissis), (doc.4). Evidenzia che le particolari condizioni di (omissis) affetta da
“(omissis) verbale e ipoacusia percettiva monolaterale destra” (doc.2), che impongono alla bambina
di vivere con l'ausilio di una protesi fissa all'orecchio, richiedono particolare cura della minore, la
quale necessita di stabilità e di mantenere il proprio legame con la mamma quale genitore di
prevalente riferimento nella sua quotidianità. Deduce che il collocamento alternato delle minori,
contrariamente a quanto ha affermato il primo giudice, non sia praticabile in quanto sia l'abitazione
della signora (omissis) sita in Torino quanto quella del signor (omissis) in Dogliani (CN) risultano
locate né può ritenersi di facile soluzione reperire due nuove abitazioni più confacenti alle esigenze
dei genitori in quanto la pronuncia deve essere messa in base alla situazione di fatto esistente e non
di un ipotetico futuro. Deduce che il collocamento alternato non sia praticabile anche per le difficoltà
di dialogo e di confronto tra i genitori, emerse nel corso del primo grado di giudizio; che sia
incompatibile con gli impegni lavorativi del signor (omissis) il quale è lavoratore dipendente con
contratto di lavoro full time, oltre che esercente l'attività professionale privata di ricercatore di
funghi e tartufi ai fini di rivendita ad attività commerciali, con la conseguenza che non si trova nella
condizione di offrire alle figlie eguale assistenza rispetto alla madre. Parte reclamante richiama
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma il criterio presuntivo di preferenza
all'affidamento materno quando i figli sono di età scolare o prescolare (Cass. civ. n. 21054/2022; n.
18087/2016). Deduce, infine, che in atti sia documentato come la condizione economica delle parti
risulti di gran lunga squilibrata in favore del signor (omissis) in ragione dell'evidente e non
controversa sperequazione reddituale intercorrente tra le parti e come il nucleo familiare avesse
sempre goduto di un tenore di vita medio-alto (il nucleo familiare viveva in una casa indipendente
dotata di annesso e ampio giardino privato, aveva dei cani da tartufo, come noto di ingente valore,
e le minori, come riferito dallo stesso signor (omissis) solite sciare, f are trekking montagna,
trascorrere vacanze al mare).
Con memoria di costituzione del 18/05/2023 il signor (omissis) in via istruttoria ha chiesto alla Corte
di ammettere i documenti prodotti con la memoria sub n. 2 (copia certificato ASL Città di Torino
30.08.2022) e sub n. 3 (copia certificato ASL CN1 05.05.2023) e di espungere i documenti
contrassegnati ai numeri 1,3,4,5,6 prodotti con il reclamo in quanto inammissibili; nel merito, ha
chiesto il rigetto del reclamo e, per l'effetto, la conferma del decr eto reclamato. Richiama
giurisprudenza di merito che afferma che la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di
permanenza presso ciascun genitore non è sempre da preferire ma lo è ove sussistano le condizioni
di fattibilità in considerazione delie caratteristiche del caso concreto (Tribunale di Catanzaro n.
443/2019), osservando anche non esiste nel nostro ordinamento un regime ordinario tale per cui il
genitore collocatario debba essere necessariamente e aprioristicamente la madre. Replicando alle
argomentazione della reclamante, deduce i seguenti motivi: - l'età di cinque e quattro anni di
(omissis) non è ostativa al regime di affido paritetico alternato, a fronte anche del fatto che i genitori
sono reciprocamente presenti così da garantire la continuità e stabilità; - a tale regime non sono
ostative le condizioni di salute di (omissis) che, protesizzata, è in buon compenso ed è in carico al
Servizio di NPI, come si evince dal certificato del 05.05.2023 (doc.3) - la signora (omissis) già dalla
comparizione presso il Tribunale affermava di aver dato in locazione l'alloggio di Torino
ricavandone 800 € mensili, mentre il signor (omissis) ha iniziato da marzo 2023 a locare il proprio
appartamento a Dogliani traendone un affitto di 400 € mensili; - l'assenza di dialogo tra i genitori è
condizione ostativa di qualsiasi soluzione perché impedisce l'interazione costruttiva tra gli stessi sia
che si tratti di affido condiviso con genitore collocatario che di affido condiviso paritetico; - il signor
(omissis) lavora a 300 metri dalla casa coniugale come impiegato e ciò significa che è vicinissimo alle
figlie per qualsiasi emergenza e, in ragione del rapporto di lavoro, usufruisce di permessi, riduzioni
di orario, congedi speciali e flessibilità maggiori rispetto alla madre che ha un'attività autonoma
insieme alla sorella distante da (omissis) tre mattine alla settimana esce di casa alle 4.45 per andare
a lavorare e la nonna materna, la sera prima e obbligata a trasferirsi presso la casa di (omissis) per
accudire le minori accompagnandole a scuola; - quanto al tenore di vita del nucleo familiare, i due
cani da tartufo di proprietà del signor (omissis) non hanno alcun valore se non quello affettivo, non
essendo dotati di pedigree o di certificazione alcuna; proventi della vendita di tartufo erano messi a
disposizione della famiglia; la famiglia (omissis) conduce un tenore di vita medio e, come ha
osservato il primo giudice, la richiesta di controparte è spropositata tenuto conto anche dell'età delle
bambine; l'assegnazione della casa familiare, pur finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse
a permanere nell'ambiente domestico, costituisce ex se un'utilità suscettibile di apprezzamento
economico; - il signor (omissis) attualmente occupa a titolo gratuito un immobile sito in (omissis) di
proprietà della sorella in attesa che si liberi altro appartamento sempre nella stessa località.
In via preliminare la Corte osserva che è inammissibile per tardività il doc.2 di parte reclamata
trattandosi di certificato medico datato 30.08.2022 che ben poteva essere prodotto nel primo grado
di giudizio, mentre è ammissibile e rilevante il documento 3) trattandosi dell'aggiornamento in data
05.05.2023 del Servizio di NPI (successivo dunque alla pubblicazione del decreto impugnato) in
merito alla presa in carico (omissis) bambina con ipoacusia monolaterale destra, protesizzata, di cui
si dice che è una condizione di buon compenso. Sono inammissibili e irrilevanti i documenti prodotti
da parte reclamata sub doc. 3 (si tratta dell'intervento del Presidente Dr. C.C. nel 2017, che ben
poteva essere prodotto nel primo grado di giudizio), il doc. 4 (parere espresso dal Pubblico
Ministero), doc. 5 (distanza tra il Comune di (omissis) e l'immobile torinese della signora (omissis))
e il doc. 6 (elenco di Comuni in cui sono più care le bollette della luce e del gas). Nel merito, la Corte
osserva che il reclamo è infondato. Le relazioni dei Servizi, richieste dalla Corte, costituiscono
un'evidente conferma della sussistenza dei presupposti del collocamento paritario delle minori con
i genitori, a settimane alterne, presso l'abitazione familiare. Entrambi i genitori sono presenti nella
vita delle loro figlie, in tutti i contesti, da quello scolastico a quello medico e nell'organizzazione
della quotidianità si avvalgono, come diffusamente succede, del supporto dei nonni materni e
paterni. La situazione abitativa dei genitori non è di ostacolo alla prosecuzione dell'attuale assetto
di vita della minore in quanto, nelle more, quando non sono di turno presso l'abitazione ex familiare,
la signora (omissis) vive in una casa in affitto (con giardino e ampi spazi esterni) nello stesso paese
dove lavora e il signor (omissis) vive presso i suoi genitori. Sia il Servizio sociale che il Servizio di
N.P.I. hanno concluso nel senso che i bisogni primari di accudimento, cura ed assistenza di (omissis)
e di (omissis) sono pienamente soddisfatti (dunque, nessuna criticità per (omissis) e per le sue
esigenze di cura dall'attuale regime di collocamento); in particolare, l'osservazione psicologica
(consistita anche nella somministrazione di test) ha evidenziato per entrambe le minori un
attaccamento sufficientemente sicuro nei confronti di entrambi i genitori, percepiti come accudenti,
consolanti e protettivi. Si confermano, dunque, le buone capacità genitoriali delle parti. I Servizi,
tuttavia, evidenziano che la vera criticità è rappresentata dalla difficoltà di comunicazione all'interno
della coppia genitoriale e, inevitabilmente, dall'impossibilità di prendere accordi congiunti in merito
a ciò che concerne le loro figlie; che, in ogni caso, da entrambe le parti emerge la consapevolezza e il
desiderio di potersi parlare e raccordare come genitori. A fronte di una difficoltà così importante
non può esservi per le parti altra soluzione se non quella, già indicata dai Servizi, di intraprendere
un percorso di coordinazione genitoriale allo scopo di essere guidati in un processo di risoluzione
alternativa per la condivisione di decisioni ed iniziative a favore di (omissis)e di (omissis) e di
(omissis) (si conferma anche qui la criticità già rilevata dal Tribunale per la cui risoluzione è quanto
mai importante che le parti si attivino con urgenza). Quanto alla produzione documentale di parte
reclamante del 23.01.2024, a fronte dell'eccezione di parte reclamata per cui detta produzione non
risulta dal verbale dell'udienza del 12.01.2024 essere stata autorizzata la Corte osserva che, in forza
dei propri poteri officiosi nelle cause di affidamento di minori in cui prevalgono interessi di tutela
dei minori, poiché all'udienza del 12.01.2024 parte reclamante riferiva che la signora (omissis) aveva
intrapreso un percorso psicologico presso un Centro antiviolenza, possono essere ammessi i
documenti 9 e 10 che attestano l'avvio di detto percorso da parte dell'odierna reclamante proprio
con l'obiettivo di essere aiutata nell'affrontare le difficoltà connesse ad una separazione
estremamente conflittuale e alle difficoltà comunicative con l'ex compagno (nei confronti del signor
(omissis) pende procedimento a seguito della denuncia querela sporta nei suoi confronti dalla sig.
(omissis) il 16.05.2023, doc. 8 di parte reclamante), iniziativa che delinea la capacità dell'odierna
reclamante di trovare le corrette strategie di aiuto in una situazione certamente complessa e difficile
nel rapporto con il signor (omissis) quale è quella già sopra descritta. Non sono invece ammessi i
documenti 11, 12 e 13 di parte reclamante in quanto non autorizzati. Quanto, infine, agli aspetti
economici, nessuna censura merita la decisione del primo giudice che ha correttamente valutato le
situazioni economiche delle parti, certamente connotate da un divario reddituale a favore del signor
(omissis) ma non tale da giustificare un assegno così spropositato, tenuto conto delie reali esigenze
delle minori in relazione alla loro età, in un contesto familiare di cui non emergono indicatori di un
tenore di vita medio-alto e dei tempi paritari di collocazione delle minori presso i genitori. Pertanto,
la Corte rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il decreto impugnato. Le spese di lite seguono la
soccombenza e sono liquidate secondo i parametri previsti dal D.M. 10/3/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, per i procedimenti di volontaria giurisdizione. Tenuto conto del valore
indeterminabile del decisum (scaglione indeterminato basso € 26.000,01 - € 52.000,00), degli effetti
della decisione, della complessità e importanza delle questioni trattate, nonché dell'attività
effettivamente prestata e dei complessivi risultati del giudizio, è possibile liquidare le spese del
presente reclamo in € 2.336,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. P.Q.M.
Visto l'art. 739 c.p.c., respinge il reclamo avverso il decreto n. 1465/2023 del Tribunale Ordinario di
Cuneo, pubblicato il 13/03/2023 nel procedimento n. 2231/2022 V.G, che, per l'effetto, conferma.
Condanna parte reclamante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio che
liquida in € 2.336,00, oltre 15% rimborso spese forfettarie, CPA e IVA. Manda alla Cancelleria per la
comunicazione del decreto alle parti. Dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e delle minori (art.52 codice privacy). Così deciso il 01.03.2024,
nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino. Il
Presidente estensore Dott.ssa Carmen Rita Mecca
12-04-2024 20:35
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