Comportamento ostativo della madre: possibile soluzione del Tribunale di Parma.
In tema di affidamento del figlio minore, nel caso in cui risulti accertato un comportamento ostativo da parte della madre rispetto al rapporto padre-figlio, al fine di facilitare una ripresa del legame padre-figlio e di tutelare il diritto del minore a mantenere un sano ed equilibrato rapporto con entrambe le figure genitoriali, occorre prevedere la collocazione prevalente del minore presso la casa paterna, riconoscendo comunque alla madre il diritto di frequentare e vedere lo stesso nella misura più ampia possibile. Alla luce di tali constatazioni, il Tribunale ha altresì, revocato l’assegno a titolo di contributo per il mantenimento del minore.
Tribunale Parma, ordinanza 13 febbraio 2024
Tribunale Parma, ordinanza 13 febbraio 2024
TRIBUNALE DI PARMA
IL PRESIDENTE
A scioglimento della riserva che precede, nel procedimento di modifica delle condizioni di
separazione R.G. n. (...)/2023 promosso da:
(...), assistito dagli avv. (...)
CONTRO
(...), assistita dall'avv. (...)
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Si premette che con ricorso in data 06.07.2023 (...) si rivolgeva al Tribunale onde ottenere -a modifica
delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. (...) /2021 dell'01/12/2021- l'affidamento
esclusivo del figlio minore (...), lamentando (...) la sussistenza di un atteggiamento fortemente
mortificante ed ostativo da parte della (...) nei confronti del medesimo e del suo ruolo genitoriale,
volto, di fatto, ad alienare ed estromettere totalmente il padre dalla vita del figlio, ad assoluto
detrimento del diritto alla bigenitorialità del minore.
Instauratosi il contraddittorio - nel corso del quale la convenuta contestava in loto quando addotto
dal ricorrente, negando qualsivoglia suo atteggiamento ostativo - il sottoscritto provvedeva, in sede
di provvedimenti provvisori ed urgenti, ad una parziale modifica delle condizioni di separazioni,
che, fermo restando, allo stato, la prevista collocazione prevalente presso la madre, regolamentasse
in misura maggiormente dettagliata e precisa il contenuto del diritto di visita spettante all'(...) in
relazione al quale la sentenza di separazione si esprimeva in termini estremamente generici ( il padre
potrà vedere e tenere con sé il figlio (...) liberamente previ accordi con la madre e compatibilmente
con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio") che finivano per favorire incomprensioni
e conflittualità che potevano incidere negativamente sul diritto del minore ad una effettiva
bigenitorialità.
Pertanto con l'ordinanza 19.12.24 veniva indicato con precisione il periodo minimo di frequentazione
del padre con il figlio ( i fine settimana alternati, i giorni infrasettimanali, i periodi nelle vacanze
natalizie, pasquali e d estive) demandando all'esito dell'audizione del minore - richiesta da entrambe
le parti - e della disamina della relazione Servizi Sociali, cui veniva chiesto di intervenire e
relazionare, ogni ulteriore decisione in ordine alle richieste del ricorrente.
Nelle more dell'audizione del minore, fissata per il giorno 29.01.2024, l'(...) depositava il 23.1.24
istanza con cui si doleva della perdurante inosservanza della (...) anche al Provv. del 19 dicembre
1924, depositava documentazione in merito e chiedeva che i provvedimenti provvisori ed urgenti
venissero modificati (art. 473.bis-23, c.p.c.) disponendo l'affidamento esclusivo di (...) al padre o, in
subordine, l'affidamento congiunto con prevalente collocazione presso il padre.
Nel sopradescritto contesto si procedeva il 29.01.2024 all'ascolto del minore (...) di anni tredici e
mezzo, attualmente convivente con la madre, il cui risultato appare imprescindibile.
Ed invero le doglianze sollevate da parte ricorrente in punto alla sussistenza di un concreto e reale
atteggiamento ostativo da parte della (...) rispetto al rapporto padre-figlio hanno trovato un
serissimo riscontro in sede di audizione del minore posto che dalle sofferte dichiarazioni dello stesso
(...) è chiaramente emerso non solo che la convenuta risulta ostacolare consapevolmente e
regolarmente l'esercizio di visita del padre, ma anche ogni diversa forma di contatto con lo stesso (il
minore ha confermato, a sostegno di quanto già evidenziato dal ricorrente in sede di ricorso, di
essere dissuaso anche dal mantenere semplici conversazioni telefoniche con il padre); condotta
ostativa che non appare mutata neppure in seguito alle disposizioni di cui alla ordinanza del
19.12.2024, posto che la convenuta non si è in alcun modo attenuta al calendario di frequentazione
prefissato, di fatto continuando ad opporsi alle frequentazioni padre/figlio ,ridottesi a poche e
sporadiche visite.
Si consideri, nel dettaglio, che (...) consapevole di dire qualcosa di spiacevole per la madre, scoppia
a piangere, con sospensione temporanea dell'audizione, prima di riferire che vede il padre
raramente, anche se lui "ha voglia di vedermi", confermando poi in altra fase dell'audizione di non
essere stato con lui in alcun sabato o domenica di gennaio e che preferirebbe vedere il padre con
maggior frequenza. Insomma, (...) ha espresso un evidente disagio rispetto alle pesanti limitazioni
cui risulta soggetto, per volere della madre, il rapporto padre-figlio, nonché la chiara e consapevole
volontà di intrattenere rapporti più stretti col padre.
Al di là di uno specifico evidente episodio di violenza "correttiva" attuato dalla madre ( che ha
picchiato (...) - perché non faceva i compiti - con un manico di scopa cagionandogli
ematoma/abrasioni visibili in due fotografie prodotte dal padre), che verrà comunque
doverosamente segnalato alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza, appare
chiaro che (...) è affezionato e vuol bene ad entrambi i suoi genitori e vorrebbe vivere con uno
(qualsiasi) e al contempo frequentare tranquillamente l'altro.
Il problema di cui (...) è consapevole è che ciò non è possibile (o è molto difficile) con la mamma in
ragione della sua condotta ostruzionistica onde per cui è lo stesso (...) a concludere il suo esame
dicendo spontaneamente "Se proprio dovessi scegliere dove vivere, voglio vivere con papà, perché lui poi
rispetterebbe i giorni in cui devo vedere la mamma".
Alla luce di quanto così chiaramente emerso in sede di audizione del minore vi è un rilevante fumus
di fondatezza delle doglianze del ricorrente su una condotta della (...) da molto tempo tesa
volutamente ad ostacolare e rendere impossibile un sereno rapporto tra padre e figlio, che non si è
fermata neppure dopo l'emissione delle nuove specifiche disposizioni del dicembre 2023 in ordine
alla regolamentazione delle visite e gli avvertimenti oralmente dati dal sottoscritto in udienza
sull'importanza del rispetto del calendario sulle frequentazioni.
A questo punto al fine di favorire un pieno recupero del legame padre-figlio e di tutelare il diritto
del minore a mantenere un sano ed equilibrato rapporto con entrambe le figure genitoriali. appare
opportuno e necessario prevedere -fermo restando, allo stato, l'affidamento condiviso in capo ad
entrambi i genitori atteso il legame affettivo anche tra madre e figlio ed in attesa delle valutazioni
dei Servizi Sociali - la collocazione prevalente del minore presso la casa patema, riconoscendo
comunque alla madre il diritto di frequentare e vedere lo stesso nella misura più ampia possibile.
A tale modificazione consegue necessariamente la cessazione del versamento alla (...) la parte
dell'(...) dell'importo (originario) di Euro 250.00 previsto a titolo di contributo per il mantenimento
del figlio. Nel prosieguo di causa potrà essere approfondito l'aspetto. In carenza di elementi
economico/patrimoniali relativi alle parti solo nel prosieguo potrà essere valutato se imporre alla
(...) un contributo per il mantenimento del figlio, come chiesto dall'(...)
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.23 c.p.c.,
a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione n. (...) /2021 dell'01/12/2021 e
dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati in data 19.12.2024:
- AFFIDA il figlio minore (...) in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione
prevalente presso l'abitazione il padre e diritto della madre di vederlo e frequentarlo liberamente, e
comunque quanto meno:
- Un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita da scuola fino alle ore 21,00 della domenica;
- Un giorno nella settimana in cui il week-end compete alla madre dall'uscita da scuola fino alle ore
21,00;
- Due giorni nella settimana in cui il week-end compete al padre ( il martedì ed il giovedì salvo
diverse intese tra i genitori) dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00, con possibilità di pernotto in uno
di questi giorni con accompagnamento di (...) a scuola la mattina successiva ;
- Tre settimane, anche non consecutive, nel periodo feriale estivo, da concordarsi tra i genitori entro
il 30 di aprile;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno la settimana dal 23 al 30 dicembre
e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio) e 3 durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno
Pasqua e lunedì dell'angelo);
- Revoca l'obbligo per l'(...) di corrispondere alla (...) l'importo di originari Euro 250,00 mensili quale
contributo al mantenimento del figlio minore (...)
Manda alla cancelleria perché copia della presente ordinanza venga trasmessa ai Servizi Sociali
incaricati della gestione del caso.
- RINVIA per la prosecuzione della causa all'udienza del 18.6.2024 ore 9.15.
Si comunichi alle parti.
Conclusione
Così deciso in Parma, il 13 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 202
15-06-2024 08:37
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