Competenza del giudice nel diritto di visita dei nonni.
Tribunale di Verona, decreto 5 giugno 2024 – Presidente Relatore Vaccari
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale di Verona, composto dai seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE RELATORE
dott. Claudia Dal Martello GIUDICE
dott. M. Nappi Quintiliano GIUDICE
nella causa n. r. v.g. ___/2023,
avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
promossa da
E. C. con l’avv. …
Ricorrente
nei confronti di
C. C. con l’avv. …
Rilevato che
la ricorrente, nella propria qualità di nonna materna della minore I. T., in data __.11.2023 ha proposto
davanti a questo Tribunale ricorso ai sensi dell’art. 317 bis c.c. al fine tutelare il proprio diritto alla
frequentazione della nipote ed in particolare affinché fossero fissati modalità e luogo di incontro con
lei; risulta palese l’incompetenza funzionale del Tribunale ordinario a provvedere sulle domande
della ricorrente atteso che il procedimento, alla luce dell’inequivoco tenore dell’art. 38, primo
comma, disp. Att. C.p.c. non modificato sul punto dal d. lgs. 149/2022, appartiene alla competenza
del Tribunale dei Minorenni di Venezia; che a nulla rileva in contrario la circostanza, dedotta nel
ricorso, che è attualmente pendente davanti a questo Giudice il procedimento promosso dal padre
della minore, F. T., al fine di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento della medesima;
che infatti la norma sopra citata, a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. 149/2022, attribuisce
alla competenza del tribunale ordinario presso il quale sia già pendente un giudizio ex art. 316 c.c.
una serie di procedimenti, ovvero quelli previsti dagli artt. 330, 332, 333, 334, e 335 c.c., ma non anche
quello di cui all’art. 317 bis; che tale scelta per di più è stata ritenuta conforme alla Costituzione dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n.194 del 2015, che è stata richiamata anche dalla difesa della
ricorrente in sede di discussione;
che venendo alla liquidazione delle spese esse vanno poste a carico della ricorrente in applicazione
del criterio della soccombenza; che, per tentare di sottrarsi a tale conseguenza, la difesa della
ricorrente, in sede di discussione, ha giustificato la propria scelta di radicare il giudizio presso questo
ufficio sulla base di un articolo di dottrina, che però risale a prima della riforma (a giugno del 2021
per la precisione), e, inoltre, non ha considerato che l’incompetenza funzionale era stata già
prefigurata nel decreto interlocutorio della Presidente del 27.11.2023 cosicché, se avesse tenuto conto
di esso, avrebbe potuto evitare la notifica del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara l’incompetenza funzionale del Tribunale ordinario a provvedere sul ricorso di cui in
epigrafe, essendo competente il Tribunale di Minorenni di Venezia, e condanna la ricorrente a
rifondere alla resistente le spese del procedimento che liquida in euro 1.500,00 oltre rimborso spese
generali nella misura del 15 %, iva e Cpa.
Così deciso nella camera di consiglio del 3/06/2024
Il Presidente relatore
dott. Massimo Vaccari
15-06-2024 08:30
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