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Sentenza

Bigenitorialità - Idoneità genitoriale e capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali.  (Cc, articoli 337-ter, 337- quater; Cedu, articolo 8)
Bigenitorialità - Idoneità genitoriale e capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali. (Cc, articoli 337-ter, 337- quater; Cedu, articolo 8)
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti (...) dott.ssa (...) dott.ssa (...) relatore
dott.ssa (...) pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. (...)/2023 R.G.V.G., trattenuta in decisione alla
scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22 febbraio 2024, vertente
TRA
(...) elettivamente domiciliato (...), presso e nello studio dell'Avv. (...) che lo rappresenta e difende
giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico
APPELLANTE
E
(...) elettivamente domiciliata in (...) - (...), (...) n. 8/9, presso e nello studio dell'Avv. (...) che la
rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata nel fascicolo telematico;
APPELLATA
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2020 (...) ha adito il Tribunale di Castrovillari
rappresentando: - che dalla convivenza more uxorio con (...) sono nati tre figli: (...) (nato il (...) a (...),
(...) (nato il (...) a C.) e (...) (nata il (...) a C.); - che a causa del comportamento ossessivo di (...) nei suoi
confronti, nonché del disinteresse del predetto verso la vita familiare, ella era stata costretta a porre
fine alla convivenza, rimanendo in un primo momento nell'immobile adibito a casa familiare con i
figli; - che essendo divenuti ingestibili i rapporti con l'ex convivente, si era rivolta ad un centro
antiviolenza e aveva lasciato l'immobile, temendo che i litigi e le incursioni del (...) nella casa
familiare potessero minare l'equilibrio psicologico dei minori. (...) ha pertanto concluso chiedendo
al Tribunale di "(...) l'affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente con diritto per la stessa di fissare
la propria dimora ove possibile, stante la gravità dei comportamenti del (...) con ogni provvedimento
opportuno e necessario circa il diritto di visita dei minori; (...) a carico di (...) per il mantenimento dei
figli minori la corresponsione di una somma mensile non inferiore ad Euro 300,00 per ciascun figlio
minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici (...) oltre al pagamento delle spese straordinarie
in ragione del 50% con la ricorrente (...)".
Il procedimento è stato iscritto al n. (...)/2020 R.G.V.G. (...) costituendosi in giudizio, ha contestato
tutto quanto ex adverso dedotto, riferendo che la ricorrente si era allontanata dalla casa familiare con
i figli in data 14 luglio 2020, recandosi in luogo a lui sconosciuto, senza nessuna motivata ragione, e
non aveva esitato a condurre il resistente davanti al giudice penale.
Ciò posto, (...) ha chiesto al Tribunale di Castrovillari di: "a) (...) secondo giustizia sulle istanze
formulate da parte resistente, rigettando in toto le richieste avanzate da parte della sig.ra (...) b)
disporre l'affidamento esclusivo dei minori (...) al sig. (...) con collocazione nella casa familiare presso
(...) fraz. (...) in via (...) n. 18; c) Disporre il rientro immediato in (...) alla via (...) n. 18 dei minori e
dove i minori hanno sempre avuto la residenza e la dimora; d) ovvero assumere ogni altro
provvedimento meglio visto e ritenuto, previa ammissione di apposita CTU per verificare le
condizioni psichiche della ricorrente alla luce dei fatti accaduti e denunciati; e) dichiarare tenuto e
per l'effetto condannare la sig.ra (...) a contribuire al mantenimento dei figli minori con la
corresponsione di una somma mensile pari ad Euro 200,00, per ciascuno dei minori rivalutabile
annualmente secondo gli indici (...) nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo
esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con il ricorrente. Con
vittoria di spese, diritti e onorari".
Il procedimento è stato iscritto al n. (...)/2020 R.G.V.G.
Disposta la riunione dei due procedimenti, è stata esperita l'istruttoria mediante: - ascolto delle parti;
- conferimento d'incarico al (...) del Comune di Ex al fine di: "a) accertare le condizioni di vita dei
minori, anche in relazione all'assolvimento dell'obbligo scolastico; b) accertare il tenore dei rapporti
con l'uno e l'altro dei genitori; c) verificare la capacità genitoriale di entrambi i genitori; d) attivarsi
per promuovere l'incontro dei figli con il padre, con la precisazione che gli incontri personali padre-
figli dovranno avvenire con cadenza almeno settimanale, secondo un calendario e nel luogo stabilito
dallo stesso Consultorio"; - conferimento d'incarico ai servizi sociali del Comune di (...) al fine di: "a)
accertare le condizioni di vita dei minori (...) attualmente residenti in (...) alla via (...) n. 21; b)
supportare la madre dei minori, (...) ai fini dell'adempimento delle prescrizioni relative degli incontri
padre-figli, secondo il calendario fissato dal (...) di Ex"; - conferimento del seguente incarico alla
C.t.u. Dott.ssa (...) "provveda il C.t.u. all'ascolto disgiunto dei minori (...) nato a (...) il (...) e (...) nato
a (...) il (...); descriva per ognuno di essi il grado di capacità di discernimento in relazione all'età;
verifichi, in particolare, se la volontà talvolta manifestata dai predetti di vivere con il padre, (...) nato
a (...) il (...) sia frutto di libera scelta o di condizionamenti esterni; effettui tale valutazione anche in
relazione alla volontà, talvolta esternata, di non vedere la madre, (...) nata a (...) il (...)".
Con decreto reso il (...) 2023, pubblicato il (...) 2023, il Tribunale di (...) ha così deciso: "1. AFFIDA i
minori (...) e (...) in via esclusiva alla madre, (...) con collocamento prevalente presso la stessa in (...)
alla (...) n. 21. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione,
alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte dal genitore affidatario in via
esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (affido
cd. superesclusivo); 2. DISPONE che (...) possa tenere con sé i figli secondo le modalità previste in
parte motiva; 3. PONE a carico di (...) l'obbligo di versare ad (...) la somma mensile di Euro 600,00
(Euro 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei minori. Detta somma sarà
versata in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata, annualmente, secondo gli indici
(...) 4. PONE a carico di (...) l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie
necessarie per i minori; 5. (...) a rimborsare ad (...) le spese di lite che si liquidano (...)". Avverso questo
provvedimento, (...) ha proposto atto di appello con ricorso presentato, telematicamente, il 22 agosto
2023, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. (...) costituitasi, ha contestato punto per punto
l'avverso appello del quale ha chiesto il rigetto, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conseguente conferma del provvedimento
oggetto di impugnazione.
Il Decreto quivi impugnato, ha trovato piena esecuzione in data 29 settembre 2023, con il
collocamento dei minori presso la madre (cfr. ordinanza di questa Corte, di data 31 ottobre 2023,
resa nel sub procedimento n. R.G. (...)/2023 R.G.V.G.). (...) del 22 febbraio 2024 è stata sostituita dal
deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che le parti hanno ritualmente
presentato. Indi, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
1. Va, in via assolutamente pregiudiziale, esaminata l'eccezione di tardività dell'atto di appello per
decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 739 c.p.c., avanzata da (...) Rappresenta che l'art. 739, comma
1, c.p.c., statuisce, espressamente, che contro i decreti pronunciati dal Tribunale in camera di
consiglio in primo grado si può proporre reclamo alla Corte di Appello, che pronuncia anch'essa in
camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato
in confronto di più parti. E poiché, nel caso in ispecie, la (...) della signora (...) ha provveduto, in data
(...) 2023, a notificare il decreto in parola, è evidente che, la presente impugnazione, depositata presso
la Corte di Appello di Catanzaro in data (...) 2023, è inammissibile. (...) è infondata e va, pertanto,
rigettata.
Preliminarmente, è opportuno chiarire che al provvedimento del Tribunale, impugnato da (...) deve
riconoscersi il valore sostanziale di sentenza.
In effetti, per come affermato in giurisprudenza, il decreto emesso ai sensi degli artt. 316 e 337 bis
c.c. (in precedenza, art. 317 bis c.c.), con cui vengono regolamentati i rapporti tra genitori e figli nati
fuori dal matrimonio, ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà,
giacché risolve una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività,
con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus", a quella del giudicato (cfr. Cass. civ., 21 novembre
2013, n. 26122; Cass. civ., 21 marzo 2011, n. 6319).
Conseguono la qualificazione giuridica dell'impugnazione come appello - con conseguente
applicazione dei termini di impugnazione di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., - e la decisione della Corte
in forma di sentenza.
Nel caso in ispecie, poiché il decreto è stato notificato il (...) 2023, mentre l'appello è stato proposto
con ricorso depositato, telematicamente, il (...) 2023, è evidente che l'appello è tempestivo.
2. (...) di inammissibilità del proposto appello per difetto dei criteri di specificità, chiarezza e
sinteticità, è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risulta conforme al principio della specificità dei motivi di
impugnazione. Il ricorso, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione del
provvedimento impugnato: il ricorrente ha specificamente individuato i punti della pronuncia di
cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure,
contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il
giudice ad una decisione di segno diametralmente opposto. 3. Nel merito, l'appello è infondato e va,
pertanto, rigettato. 3.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce "(...) della decisione per avere il
primo giudice disposto l'affido superesclusivo dei minori in favore della madre. Lesione della
bigenitorialità.
Comportamenti della madre orientati ad emarginare e neutralizzare la figura genitoriale del padre.
Omessa, arbitraria, errata ed erronea individuazione, interpretazione e valutazione dei fatti di causa,
delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti. Contraddittorietà ed illogicità della
decisione. Travisamento delle fonti di prova. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
punti decisivi della controversia. Incapacità genitoriale della madre e idoneità del padre".
Rappresenta che, la decisione del Tribunale di (...) di disporre l'affidamento cd. super-esclusivo in
favore della madre dei minori, (...) appare incomprensibile ed oltremodo ingiustificabile,
risolvendosi, in buona sostanza, in una giustificazione, da parte del Tribunale, della condotta illecita
posta in essere dalla signora (...) concretizzatasi non solo in una fuga illegittima dalla casa familiare
- mediante l'espediente di dichiararsi vittima di violenze domestiche, denunciando ingiustamente il
compagno (...) di maltrattamenti in famiglia, accuse accertate come infondate dal G.U.P. di (...) che,
su richiesta del P.M., ha disposto l'archiviazione del procedimento penale - ma anche
nell'inadempimento a quanto stabilito nel corso del giudizio dal Collegio giudicante, posto che -
diversamente da quanto erroneamente riportato dal giudice di primo grado - ella, durante il
procedimento non ha affatto ottemperato agli obblighi previsti dal (...) incaricato in ordine al
ripristino del rapporto padre-figli, che avrebbero dovuto avere luogo con cadenza almeno
settimanale, laddove, invece, essi "in concreto si sono rivelati una rara eccezione e non la regola"
poiché in luogo dei 130 incontri previsti ne sono stati tenuti 14, presso il (...) di Ex. Di conseguenza,
il giudice di primo grado, avrebbe dovuto, piuttosto, trarre da queste condotte tenute dalla (...)
"elementi tali da farla ritenere inidonea alla capacità genitoriale", anziché affidarle in modo super-
esclusivo i figli (cfr. ricorso, pag. 7).
In altri termini, sempre in assunto, le denunciate condotte dell'(...) sarebbero del tutto contrarie al
principio della bigenitorialità e dimostrerebbero come la resistente sarebbe priva della capacità
genitoriale "poiché un buon genitore non dovrebbe porre in essere i suddetti comportamenti
finalizzati ad impedire in concreto il rapporto con il padre, compromettendone l'equilibrio ed
esponendo i figli ad elevato rischio di relazioni sociali disfunzionali e, in genere, a problematiche di
natura psicologica, con compromissione dello sviluppo psico-fisico e del loro interesse" (cfr. ricorso,
pag. 9). 3.2 Con il secondo motivo, deduce "(...) e contraddittoria esposizione delle problematiche
esaminate dal ctu ed errate interpretazioni degli atti di causa e conclusioni (...) ed arbitraria
ricostruzione dei fatti in base ad una valutazione soggettiva e non su elementi oggettivi e concreti.
(...) ed arbitraria interpretazione delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta in atti.
(...) della ctu. Contraddittorietà e illogicità della decisione. (...) interpretazione e applicazione di
norme. (...) della CTU per mancata allegazione elle tracce audiovisive dei colloqui tenuti con i minori
e con le parti".
Rappresenta, in sintesi, che il Tribunale di (...) si sarebbe limitato a trasfondere nel provvedimento
qui impugnato, il contenuto della relazione tecnica del consulente tecnico d'ufficio, Dott.ssa (...) e
tanto sebbene, sempre in assunto, la CTU depositata "risulta essere illegittima, irregolare, incompleta
e non corrispondente ai quesiti posti dal giudice, per cui merita di essere dichiarata illegittima e la
Corte si auspica che ne disporrà la rinnovazione" (cfr. ricorso, pag. 14).
Essa, inoltre, sarebbe nulla in quanto priva delle allegazioni audiovisive dei colloqui tenuti con i
minori e le parti, il che avrebbe impedito al C.T.P. di contro-dedurre adeguatamente nel merito.
Inoltre, le conclusioni del C.t.u. sul presunto condizionamento esterno del minore (...) rilasciate in
assenza di metodo scientifico, attesa la mancata somministrazione del test (...) al minore (...)
finalizzato all'accertamento della scala di suggestionabilità, risultano assolutamente immotivate.
3.3 Con il terzo motivo, il (...) adduce "(...) della sentenza per avere disatteso la volontà dei minori"
di vivere presso il padre, per come emergerebbe dalle relazioni dei (...) di Ex del (...) 2021 e del 4
ottobre 2021, nonché dei (...) di (...) del 12 aprile 2022. Non avere assecondato la volontà dei minori,
si sarebbe tradotto nella violazione, da parte del Tribunale di (...) del consolidato principio
giurisprudenziale secondo cui "il giudice, nel decidere presso quale genitore affidare i figli, è
obbligato a disporre assecondando la volontà dei minori" (cfr. ricorso, pag. 17). 3.4 Con il quarto
motivo deduce la "(...) della decisione impugnata per avere il Giudice di primo grado disposto
l'affido super esclusivo in favore della madre".
Rappresenta che tale decisione risulta incompatibile con il principio di bigenitorialità e può essere
adottato solo in casi rari ove l'affido condiviso possa essere realmente pregiudizievole per i minori.
Nel caso in esame, la colpa attribuita al (...) sarebbe la sua eccessiva conflittualità senza valutare,
però, che, in realtà, il (...) ad oggi, non ha fatto altro che chiedere il rispetto delle leggi e dei
provvedimenti pronunciati dallo stesso Tribunale di (...) che, purtroppo, la signora (...) ha sempre
disatteso e violato.
3.5 Con il quinto motivo adduce "(...) della decisione per avere regimentato in modo restrittivo il
regime di visita e frequentazioni tra padre e figli"
Il reclamante chiede che, nell'ipotesi di rigetto di sua domanda di affidamento dei figli, allora il suo
diritto di visita sia disciplinato in maniera ampia, considerato il buon rapporto con i figli, e dunque
chiede: 1) di poter vedere i figli tutte le settimane dal sabato alla domenica, con il pernotto; 2) di
poter tenere con sé i figli per almeno dieci giorni durante le vacanze natalizie; 3) di poter tenere i
figli, una volta terminata la scuola, almeno quindici giorni per ogni mese di giugno, luglio e agosto;
4) di vedere i figli, ad anni alterni, durante le festività di pasqua; 5) di aver almeno un contatto
telefonico nei giorni in cui i figli e lui stesso festeggiano il compleanno, l'onomastico e nella festa del
papà. 3.6 Con il sesto motivo adduce la "(...) della decisione riguardo alla misura del contributo al
mantenimento dei figli posto a suo carico".
Rappresenta che innanzitutto, da dichiarazione dei redditi allegata in atti PF 2022, ha percepito un
reddito complessivo per l'anno 2021 di Euro 159,00 (v. quadro RN della dichiarazione) e non Euro.
28.000,00 oltre al percepimento di 700/800 euro mensili come afferma il primo Giudice. Inoltre, il (...)
dispone dell'abitazione di proprietà sulla quale insiste un mutuo ipotecario per il quale paga una
rata mensile di Euro. 450,00. Tali dati incontrovertibili poiché legalmente riscontrabili e documentati,
per cui le dichiarazioni delle parti, che il giudice dichiara essere incontroverse in quanto non
contestate, sono il risultato di un fraintendimento, di un equivoco o di un errore del giudice. È
pertanto evidente che gli esborsi imposti dal giudice renderebbero, inevitabilmente, il (...)
inadempiente in quanto esborsi sproporzionati rispetto alle sue capacità reddituali. Chiede,
pertanto, la rideterminazione del contributo al mantenimento, nel senso di una riduzione che tenga
conto delle sue effettive capacità reddituali. 3.7 Con il settimo motivo adduce la "(...) decisione in
ordine alle spese e agli onorari di causa.
Riconoscimento in favore dell'appellante delle spese degli onorari di causa di I e II grado". (...) chiede
la condanna dell'(...) al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, quale conseguenza
dell'accoglimento del gravame, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
I sette motivi, che, per l'intima connessione che li avvince, possono essere esaminati congiuntamente,
sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
Giova rammentare che, invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che,
nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da
intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile
consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare
nell'assistenza, educazione ed istruzione (Cass. n. 28723 del 2020; Cass. n. 9764 del 2019; Cass. n.
11412 del 2014).
Tale orientamento trova riscontro nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a
pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità
giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato
che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle
apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad
assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare,
di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei (...) dell'(...) onde scongiurare il rischio di troncare le
relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU, 4 maggio 2017, (...) c/
(...) Corte EDU, 23 marzo 2017, (...) c/ (...) Corte EDU, 15 settembre 2016, (...) c/ (...).
I giudici di (...) inoltre, hanno precisato che, in un quadro di osservanza della frequentazione tra
genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli (...) nazionali, per garantire
effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, non si
limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma
includono l'insieme delle misure preparatorie che, non automatiche o stereotipate, permettono di
raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a riavvicinare il
genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle
conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui
(Corte EDU, 29 gennaio 2013, (...) c/ (...).
In tale condivisa cornice giurisprudenziale sovrannazionale, la Suprema Corte ha ulteriormente
precisato che il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto
del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato
attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del
minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare reazioni e rapporti continuativi e
significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di
quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta.
Il principio del superiore interesse del minore, disciplinato dagli artt. 337-ter c.c., e 8 Cedu, è altresì
un principio cardine della (...) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'(...) con L. n.
176 del 1991. Nello spirito di tale (...) il superiore interesse del minore è declinato in tre distinte
accezioni tra loro strettamente collegate. Anzitutto, esso esprime un diritto sostanziale, cioè il diritto
del minorenne a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente quando si
prendono in considerazione interessi diversi, al fine di raggiungere una decisione sulla problematica
in questione.
Inoltre, il miglior interesse del minore configura un principio giuridico interpretativo fondamentale:
se una disposizione di legge è aperta a più di un'interpretazione, si dovrebbe scegliere
l'interpretazione che corrisponde nel modo più efficace al superiore interesse del minore. Ciò implica
anche una regola procedurale: ogni qualvolta sia necessario adottare una decisione che interesserà
un minorenne specifico, un gruppo di minorenni identificati o di minorenni in generale, il processo
decisionale dovrà includere una valutazione del possibile impatto - positivo o negativo - della
decisione sul minorenne o sui minorenni in questione.
Occorre allora verificare se, nel caso concreto, la condotta della madre, (...) sia impeditiva del diritto
dell'altro genitore, (...) alla bigenitorialità.
Viene in rilievo in primo luogo l'allontanamento volontario della signora (...) che, abbandonando
l'abitazione familiare, ha portato con sé i tre figli minorenni, precludendo al padre il diritto di vederli
per circa un anno.
Orbene, reputa la Corte che l'allontanamento non possa dirsi "illegittimo" ed "arbitrario", sebbene,
piuttosto, un modo per sottrarsi ad una situazione familiare ormai esasperata e, comunque,
connotata da certa violenza.
A tal proposito si osserva che, di vero, dall'ordinanza di archiviazione emessa dal G.U.P. di (...) il 14-
17 maggio 2021, emerge, inequivocabilmente, che la situazione familiare era connotata da particolare
conflittualità; era cioè una situazione ormai deteriorata, ancorché non caratterizzata da precise
prevaricazioni da parte del (...) In tale ottica, il G.U.P. ha ritenuto che talune condotte perpetrate da
costui - comunque accertate nel corso del procedimento penale - quali il danneggiamento della porta
e l'episodio del pugno sferrato alla moglie, (...) nella zona genitale - vadano lette nel suddetto
contesto di conflittualità, e non già quale ennesima esplicazione di una attività maltrattante. E
tuttavia, osserva la Corte, il contesto di conflittualità ben può giustificare l'allontanamento della
donna dalla casa di famiglia per sottrarsi ad una situazione familiare ormai esasperata e, comunque,
connotata da violenza. In altri termini, date queste condizioni, la fuga dell'(...) con il conseguente
suo ricovero in un centro anti violenza, non appare gesto connotato da arbitrarietà o, addirittura,
illegittimità, ma un modo per sottrarsi e per sottrarre i figli - tutti in tenera età - ad una situazione
ormai esacerbata, che stava divenendo, obiettivamente, insostenibile. (...) canto, la decisione dell'(...)
di trasferire la sua residenza lontano da quella del (...) non comporta perciò solo - la perdita, in capo
alla stessa, dell'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, in quanto
"stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera
e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale".
Per modo che il giudice, ove il primo aspetto non sia in discussione, come nel caso, deve
esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento
presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla
quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (Cass. civ., n. 9633 del 2015; Cass. civ., n.
18087 del 2016; Cass. civ., n. 19455 del 2019; Cass. civ., n. 5604 del 2020 e n. 21054 del 2022).
Nel caso in ispecie, il Tribunale, avuto riguardo al preminente interesse del minore ed in continuità
con la giurisprudenza appena ricordata, ha ritenuto che, sulla base di un compendio di elementi
fattuali valutati congruamente, il regime di affidamento esclusivo con collocamento presso la madre,
pur trasferita in altra città, non possa essere di ostacolo al rapporto padre-figli, né tantomeno
pregiudicare il preminente interesse dei minori. Si tratta di una soluzione che non appare opportuno
modificare in mancanza di elementi dai quali inferire la volontà della madre di attentare al legame
dei minori con il padre.
Quanto poi alla pretesa inosservanza, da parte dell'(...) agli obblighi previsti dal (...) incaricato in
ordine al ripristino del rapporto padre - figli, con specifico riferimento agli incontri da tenersi con
cadenza almeno settimanale, è sufficiente osservare che è lo stesso (...) di Ex ad evidenziare come
l'(...) allorquando non ha potuto accompagnare i figli a (...) , onde consentire l'esercizio del diritto di
visita al padre dei minori, si sia sempre preoccupata di avvisare con certo anticipo e di motivare le
ragioni per le quali ella era costretta ad annullare l'appuntamento (per condizioni meteo avverse;
per impegni scolastici; per motivi di lavoro; per ragioni di salute dei figli; per difficoltà di carattere
economico che non sempre le hanno permesso di sobbarcarsi i costi per accompagnare i figli da (...)
a (...); cfr. istanza n. 62 dep. il (...) dal (...) di Ex al (...) del Tribunale di (...) e istanza n. 27 dep. il (...)),
motivazioni delle quali il (...) non ha dimostrato, né financo allegato, la non veridicità.
Non è irrilevante, poi, sottolineare come, in realtà, alcuni appuntamenti sono stati annullati proprio
dal padre, per concomitanti impegni oltre che dalla madre, per come adeguatamente evidenziato
anche dal (...) di (...) che ha rimarcato "la prevalente discontinuità degli incontri programmati a causa
di motivazioni giustificate, in modo alternato, da parte di entrambi i genitori dei minori" (cfr. Ist. n.
(...) dep. il (...)).
Il reclamante contesta, poi, l'assunto del Tribunale secondo cui sarebbero emersi gravi elementi di
inidoneità genitoriale in capo al (...) tali da giustificare l'affidamento cd. super - esclusivo dei tre figli
alla madre.
In particolare, il Giudice di prime cure ha sul punto evidenziato che, con riguardo al (...) è emersa
con evidenza una situazione caratterizzata: - dall'anteposizione dell'astio nei confronti dell'ex
compagna all'interesse dei minori, così che "la conflittualità riscontrata tra i genitori, non si mantiene,
da parte del (...) nei limiti di un tollerabile disagio per la prole ma si esprime in forme atte ad alterare
e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da
pregiudicare il loro interesse" (cfr. decreto, pag. 6); - dal totale inadempimento dell'obbligo di
corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori conviventi con la madre; - dalla
mancata collaborazione e anzi dall'evidente ostacolo all'esercizio da parte della madre del diritto
dovere di visita del figlio (...) - dal forte condizionamento psicologico esercitato dal (...) in particolare
sul minore (...) mediante la prospettazione di conseguenze negative nel caso in cui il minore
intrattenesse rapporti con la madre.
Il Collegio ha quindi concluso nel senso che "... si tratti di comportamenti gravemente sintomatici
dell'inidoneità del padre ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta, così che
deve ritenersi che l'affidamento dei figli al padre contrasti con il loro interesse. In conclusione, la
predetta condizione di scarsa adeguatezza del (...) all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale
giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, cui deve essere
conseguentemente riconosciuto l'affidamento c.d. "super-esclusivo", dei minori ..." (cfr. Decreto, pag.
7).
Si tratta di conclusione perfettamente coerente con le risultanze istruttorie e che non viene scalfita
dalle argomentazioni spese dal ricorrente, il quale, invero, in primo luogo non nega di avere messo
in discussione e contestato le modalità di svolgimento dell'incarico da parte del (...) ma adduce di
avere esercitato facoltà "inviolabili" per tutelare legalmente i suoi diritti.
Si tratta di una obiezione che non può dirsi meritevole di accoglimento poiché le condotte del (...)
peraltro segnalate dal (...) familiare di (...) , non possono essere giustificate: non accompagnare (...)
all'incontro programmato presso il (...) per consentirgli di vedere la madre; aggredire verbalmente
gli operatori del (...) e prendere a calci, reiteratamente, la porta a vetri del (...) (cfr. la nota dell'11
ottobre 2021), alla presenza dei minori, tanto da indurre il (...) a richiedere il supporto delle (...)
dell'Ordine; la "impossibilità di dialogo" con il (...) evidenziata sempre dal personale preposto al (...)
di Ex, sono condotte che denotano, indubbiamente, una manifesta carenza del (...) che ben giustifica
l'affidamento super esclusivo alla madre.
Lo stesso è a dirsi quanto alla reiterata violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori (...)
e (...) A dire del (...) l'assunto del Tribunale sarebbe smentito da una e-mail del 15 giugno 2022 (all.
d) che, in realtà, attesta il pagamento limitatamente ai mesi di maggio e giugno 2022. Le asserite - e
non provate - "difficoltà finanziarie" non possono giustificare l'inadempimento, trattandosi di un
obbligo inderogabile. In tal senso, la giurisprudenza ha ormai da tempo recepito il principio secondo
il quale il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se
è disoccupato, a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di
non essere riuscito, e al contempo di non avere altri redditi.
Non è questo però il caso che ci occupa, posto che, come sottolineato dalla (...) dell'(...) è lo stesso (...)
ad avere dichiarato - all'udienza del 15 marzo 2023 - di essere stato assunto da febbraio 2023 dalla
ditta (...) a (...) ; di essere bracciante agricolo e di guadagnare mediamente 700/800 euro al mese; di
essere, inoltre, titolare di un'azienda agricola, il cui reddito imponibile per l'anno 2022 è di Euro
28.000,00. Pare pertanto evidente che egli era nelle condizioni economiche di corrispondere il
contributo al mantenimento dei figli. (...) la Suprema Corte, la scelta dell'affidamento dei figli minori
ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo
interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non
solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e,
soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi
e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al
massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e di assicurare il migliore
sviluppo della personalità del minore (Cass., 6 luglio 2022, n. 21425).
In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta "sulla base di un giudizio
prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed
educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio
ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di
comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento
della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire
al minore" (cfr. Cass., n. 28244/2019; Cass., n. 27348/2022).
In coerenza con questa premessa, la scelta dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta
tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. 6 marz0 2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore
"di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo
in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime
ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità risulta possibile solo
ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 del 2017),
con la duplice conseguenza che "l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta
da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in
negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento
condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi
di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle
modalità della presenza del minore presso ciascun genitore" (Cass., 2 dicembre 2010, n. 24526; conf.
Cass., 6 marzo 2019, n. 6535).
Si è in particolare sottolineato che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di
preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla
bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021, Cass. n. 6919/2016) e che la
grave conflittualità esistente tra i genitori, può fondare la domanda di affidamento esclusivo, ove si
esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei
figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. 29 marzo 2012, n. 5108; Cass. n.
18559/2016).
Va allora condivisa la scelta del Tribunale, che ha opportunamente evidenziato l'elevata conflittualità
tra i genitori, imputabile esclusivamente al (...) incapace di superare l'astio serbato nei confronti
dell'ex compagna; la inaffidabilità del (...) dovuta al costante inadempimento degli accordi presi
anche con il (...) usando spesso toni alterati con gli operatori del (...) medesimo (operatori che hanno
addirittura chiesto al Tribunale di essere esonerati dall'incarico loro conferito "preso atto dell'ostilità
del (...) e del diniego più volte manifestati negli ultimi mesi dal signor (...) sia implicitamente che in
modo esplicito verso l'operato del Consultorio", cfr. istanza dep. il 27 settembre 2021), anche in
presenza dei minori, ovvero non presentandosi ad incontri programmati precedentemente; la
gravissima condotta da costui serbata in occasione delle vacanze estive del 2021, allorquando
ometteva di riaccompagnare i figli (...) e (...) presso l'abitazione materna; la circostanza per la quale
ha omesso di portare (...) agli incontri fissati dal (...) per l'esercizio del diritto di visita della madre,
così venendo meno al dovere di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore;
il mancato adempimento all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori conviventi con
la madre; la coartazione della volontà del minore (...) mediante la prospettazione di conseguenze
negative nel caso in cui il minore intrattenesse rapporti con la madre.
A fronte dell'accertata condizione di scarsa adeguatezza del (...) all'assunzione di un consapevole
ruolo genitoriale, la piena capacità genitoriale della madre che si è fatta carico da sola delle esigenze
dei figli, si giustifica stante la idoneità materna a fornire ai figli un ambiente stabile, adatto alla loro
crescita ed al loro sviluppo, che trova conferma nelle relazioni del (...) dalle quali emerge la
collaborazione fattivamente prestata dalla (...) a preservare la continuità delle relazioni parentali con
l'altro genitore. Così, a titolo esemplificativo, dalla relazione dei (...) di (...) del 18 agosto 2022 - non
contestata dal reclamante - emerge che, la (...) ebbe ad accompagnare i tre figli alla stazione di (...)
per consentire loro di trascorrere le vacanze estive con il padre, secondo quanto previsto dai (...) che
durante il detto periodo, sebbene (...) e (...) manifestassero la volontà di rientrare a (...) con la madre,
soprattutto (...) la madre "è riuscita a tranquillizzarli e rassicurarli, incoraggiandoli in positivo
rispetto alla figura paterna e alla permanenza presso di esso per il periodo di vacanza. Entrambi i
minori, dai riferiti dell'operatore, sono apparsi sereni sia all'arrivo che al termine dell'incontro".
Analogamente, nell'(...) n. 27 dep. il (...) il (...) di Ex evidenzia come la (...) "nel corso degli incontri al
(...) è sempre stata pacata, corretta e collaborativa nei confronti degli operatori; affettuosa,
comunicativa e sufficientemente accudente nei confronti dei bambini (...). La signora è sempre stata
coerente e corretta e non si sono manifestati atteggiamenti, in presenza di noi operatori, poco
rispettosi nei confronti del (...) come padre dei suoi figli di cui ha sempre riconosciuto l'affetto
reciproco che lega il padre ai figli (...). I bambini (...) sono stati incoraggiati ad incontrare il padre nei
moment in cui erano più resistenti, collaborando con le indicazioni del servizio (...). I bambini sono
sempre venuti al (...) ben vestiti e puliti (...) sono sembrati bambini educati e affettuosi anche con gli
operatori, pur nella loro vivacità legata all'età".
La capacità genitoriale della madre emerge, inoltre, sia dalle pagelle scolastiche che documentano i
lusinghieri risultati conseguiti dai bambini, adeguatamente seguiti dalla mamma, che dagli esiti
della CTU disposta dal Tribunale di (...) relativamente alla quale va, in primo luogo, reietta
l'eccezione di nullità della CTU per la mancata allegazione delle tracce audiovisive, poiché
tardivamente formulata dal reclamante, il quale avrebbe dovuto sollevare l'eccezione all'udienza del
21 settembre 2022, prima udienza successiva al deposito della consulenza.
Non appare fondata neppure la doglianza del ricorrente a cui dire il Tribunale avrebbe acriticamente
recepito le conclusioni del consulente Dott.ssa (...) Di vero, il giudice di prime cure ha motivatamente
e fondatamente recepito le risultanze della consulenza, trattandosi di consulenza tecnica di tipo
percipiente e, in quanto tale fonte oggettiva di prova (ex multis Cass. civ., 11 gennaio 2021, n. 200;
Cass. civ., 22 febbraio 2016, n. 3428), non emergendo dagli atti elementi per discostarsi dalle
conclusioni dell'ausiliario del Tribunale, elementi che, del resto, non sono stati offerti dal ricorrente,
che non ha opposto valide argomentazioni di natura tecnico-scientifica e logica in grado di
incrinarne il fondamento. Vero è, piuttosto, che la consulenza è stata realizzata con rigore scientifico
in esito al contraddittorio tecnico svoltosi, previa convocazione delle parti e utilizzo delle seguenti
strategie di indagine: colloquio libero, colloquio strutturato, test carta e matita, CAT (test che indaga
la personalità dei bambini dai 3 ai 10 anni attraverso lo studio delle differenze individuali nelle
percezioni di stimoli standardizzati) e (...) (test psicologico che misura la suggestionabilità di un
soggetto).
Più in dettaglio, (...) - all'epoca della C.T.U. tornato a vivere con la madre - viene descritto
dall'ausiliario del giudice come bambino ben curato nell'aspetto e adeguatamente abbigliato per età
e stagione. Il bambino si dimostra disponibile durante la somministrazione del test e non manifesta
segnali di chiusura o disagio.
Dalla somministrazione del CAT "emerge un profilo sommariamente equilibrato per quanto
riguarda il riconoscimento delle figure di riferimento e la proiezione dei vissuti. (...). Il bambino
collabora attivamente, appare divertito e interessato al test. Appare l'immagine di una convivenza
con la figura materna equilibrata nell'ambito dell'accudimento primario".
Al contrario, dalle indagini effettuate dalla Dott.ssa (...) in relazione all'altro figlio della coppia, (...) -
all'epoca della C.T.U. convivente con il padre - è emerso che: "(...) arriva accompagnato dal padre,
sig. (...) anche lui appare curato e ben abbigliato per stagione ed età. Il profilo psicologico di (...)
appare caratterizzato da un'ansia molto marcata, spesso si contraddice, manifestando forte
aggressività verso la madre che comunque non riesce bene a giustificare, perché sostanzialmente è
molto confuso. Riferisce di eventi che non ha vissuto, ma che gli sono stati raccontati dal padre (come
la storia di papà (...). Dopo aver riferito forte avversione per questo (...) riferisce di non conoscerlo o
comunque di non averlo mai visto. Riferisce che la madre vive in modo non appropriato per quanto
riguarda lo stato di igiene dei luoghi, ma nello stesso tempo vorrebbe vederla. La cosa che lo
spaventa è che se vede la madre non potrà più tornare dal padre perché come riferito letteralmente:
"il biglietto se vai da tua madre è di sola andata perché non torni più da me" e vale lo stesso per gli
incontri a cui il bambino dice di non voler partecipare.
Il bambino al momento non comunica con la madre e quindi si sente spinto verso l'elemento che in
questo momento ha concretizzato come più forte, ovvero la figura paterna.
Non è stato possibile somministrare il test (...) ad (...) poiché il sig. (...) non si è presentato all'ultima
seduta, è stato somministrato solo il (...) La somministrazione del CAT fa emergere un costante
tentativo di sminuire la figura materna. Vive un conflitto interno molto grande tra le due figure
genitoriali, doversi schierare gli procura un forte stress emotivo.
In un primo momento si è rifiutato di disegnare, poi ha affermato di non voler disegnare persone,
alla fine ha disegnato una famiglia di pesci (papà, figlio e nuova mamma).
Afferma che: la mamma è bugiarda (me l'ha detto papà), non mi ha mai allattato (me l'ha detto papà),
io facevo il latte a (...) e quelli della struttura mi picchiavano, due streghe stanno irritando papà (si
riferisce alle operatrici del consultorio), io non sarò adottato (...) e (...) sì (me l'ha detto papà)".
Ciò posto, all'esito degli accertamenti effettuati, la Dott.ssa (...) - che, giova sottolinearlo, non ha
potuto somministrare il test (...) ad (...) poiché il sig. (...) non si è presentato all'ultima seduta - ha
concluso che i minori (...) e (...) "manifestano adeguata capacità di discernimento in relazione all'età,
la volontà di essere collocati dal padre non risulta una libera scelta, ma piuttosto frutto di
condizionamenti del sig. (...) anche la volontà di non vedere la madre risulta condizionata dalla
figura paterna".
Pare evidente, dalle risultanze della C.T.U., il ruolo accudente della madre ((...) si presenta ben
curato, disponibile al colloquio, non manifesta segnali di chiusura o disagio) e, viceversa,
l'atteggiamento assolutamente negativo del padre, che tenta di sminuire, agli occhi di (...) la figura
materna facendola passare per una donna bugiarda e pronta ad abbandonare i due fratellini di (...)
che con lei convivono (che, infatti, secondo il racconto di (...) saranno dati in adozione), e, addirittura,
cerca, velatamente, di spaventare il piccolo (...) paventandogli la possibilità di essere abbandonato
dal padre nel caso in cui il minore intrattenesse rapporti con la madre ("il biglietto se vai da tua
madre è di sola andata perché non torni più da me").
Concludendo sul punto, reputa la Corte di dover confermare, nell'interesse superiore dei minori,
l'affidamento super-esclusivo dei minori (...) e (...) alla madre posta la condizione di scarsa
adeguatezza del (...) all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Non merita accoglimento neppure la domanda subordinata di più ampio regime di visite e
frequentazioni tra padre e figli, essendo prima opportuno che il sig. (...) acquisisca consapevolezza
delle responsabilità connesse al ruolo di padre.
In tale ottica reputa la Corte di dover confermare quanto disposto dal Tribunale, e, cioè, che gli
incontri si svolgano, almeno in un primo tempo, presso il (...) del Comune di (...) per un pomeriggio
al settimana.
Le visite, quindi, andranno effettuate sotto il monitoraggio del (...) del Comune di (...) che fisserà, a
tal fine, un calendario di visite nel rispetto delle indicazioni fornite, alla presenza di personale
specializzato.
In aggiunta, poi, a tali incontri, al fine di normalizzare il rapporto dei figli con il padre, il (...) avrà
diritto di vedere e trascorrere con i figli, a settimane alterne, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del sabato
o della domenica, con la specificazione che la decorrenza di tale modifica in senso ampliativo dei
tempi e delle modalità di frequentazione tra i figli e il (...) sarà valutata dal (...) incaricato, in
considerazione dell'evoluzione della situazione familiare e che tale modifica sarà esclusa qualora
emergano elementi che facciano ritenere che il (...) possa continuare a condizionare i figli mediante
la prospettazione di conseguenze negative e ingiuste nel caso in cui intrattengano buoni rapporti
con la madre.
In difetto di circostanze sopravvenute, non sussistono, allo stato, i presupposti per rideterminare il
contributo al mantenimento dei figli, la cui quantificazione, da parte del Tribunale, appare
assolutamente coerente con le condizioni economico-patrimoniali del (...) percettore di redditi da
lavoro dipendente (bracciante agricolo) e titolare di un'azienda agricola fonte di reddito. (...) è
rigettato. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla tariffa
minima prevista dal D.M. n. 147 del 2022 (causa di valore indeterminabile comprese nello scaglione
tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00). Il pagamento delle spese di lite va disposto in favore della
Stato in virtù dell'ammissione di (...) al beneficio del patrocinio a spese dell'(...) 5. Il rigetto integrale
dell'impugnazione comporta la declaratoria ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del
2022, dell'obbligo di (...) di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (...) avverso il (...) n. (...)/2023, reso
dal Tribunale di (...) in data 21- (...) 2023, notificato a mezzo p.e.c. in data (...) 2023, emesso nel proc.
n. (...)/2020 R.G.V.G. (al quale è riunito il procedimento n. (...)/2020 R.G.V.G.), nel contraddittorio
delle parti e con l'intervento del (...) così decide: - rigetta l'appello; - condanna (...) al pagamento delle
spese di lite in favore di (...) che liquida in Euro 4.996,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali
in misura del 15%, CAP e IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore
dello Stato in virtù dell'ammissione di (...) al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; - dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione; - dispone che in caso di
diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in
esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Conclusione
Così deciso in Catanzaro, il 22 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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