Affidamento dei figli minorenni: attuazione dei provvedimenti.
Quali sono le novità introdotte dalla riforma Cartabia in merito all’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e la soluzione dei contrasti tra genitori?
ome poter garantire un’adeguata protezione agli interessi coinvolti nelle relazioni personali tra genitori e figli minori, è sempre stato un tema spinoso di cui il legislatore si è occupato a più riprese ben sapendo di dover garantire un’effettiva tutela ai diritti coinvolti in questa delicata materia.
La legge n. 54/2006 ha inserito nel codice di procedura civile l’art 709-ter con lo scopo di favorire la soluzione delle controversie tra genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o all’attuazione delle modalità sull’affidamento, conferendo al giudice della famiglia nuovi poteri e responsabilizzando i genitori. Una modifica di particolare rilievo a tale articolo è quella realizzata dalla legge n. 206/2021 che ha definitivamente risolto il conflitto esistente in giurisprudenza in merito alla possibilità o meno di cumulare la misura risarcitoria prevista dall’art. 709-ter c.p.c. con la generale misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. optando per la tesi in senso positivo.
Successivamente, il recente D.lgs 149/22 ha abrogato l’art 709-ter c.p.c. (che tuttavia continua ad applicarsi ai procedimenti già pendenti in data 28 febbraio 2023) ed ha introdotto due nuovi articoli, il 437-bis.38 e il 473-bis.39 c.p.c., che, letti con altre disposizioni sostanziali e processuali, contengono una nuova disciplina finalizzata a garantire l’effettività dei provvedimenti e degli accordi in materia di affidamento dei minori.
L’articolo 437-bis.38 c.p.c. è rubricato Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento mentre il 473-bis.39 c.p.c. Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni e sono il risultato del riordino effettuato dal Governo alla disciplina dell’articolo 709-ter c.p.c. nell’esercizio della delega conferitagli dal Legislatore con la legge n. 206/2021.
I due articoli vanno letti in stretta connessione e prevedono diversi tipi di interventi che possono essere richiesti insieme: l’attuazione diretta dei provvedimenti sull’affidamento quando sussiste un’opposizione alla cooperazione; assunzione, da parte del giudice, di decisioni sulle questioni di maggiore importanza quando i genitori non trovano un accordo; adozione di sanzioni o misure coercitive a fronte di gravi violazioni, per stigmatizzarle e evitarne la reiterazione.
Poiché il disaccordo dei genitori su questioni attinenti l’affidamento dei figli va superato in tempi brevi, il ricorso al giudice ex artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c. può essere presentato in via incidentale al giudice del procedimento in corso nel quale si discute della responsabilità genitoriale – dando origine ad un subprocedimento – il quale fissa i tempi e i modi del contraddittorio. Se invece non c’è un procedimento pendente, il ricorso, che in ogni caso deve contenere fra le altre le indicazioni ex art. 473-bis.12 c.p.c., deve essere presentato al giudice che ha emesso il provvedimento da attuare salvo che la residenza del minore sia mutata, nel qual caso il giudice competente è da individuare ai sensi dell’art. 473-bis.11, primo comma c.p.c.
Se in pendenza del procedimento per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento ex art. 473-bis.38 c.p.c. viene instaurato tra le stesse parti un distinto giudizio avente ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale – quindi un procedimento sul merito –, allora il giudice, assunti se necessari provvedimenti urgenti, trasmette gli atti al giudice del nuovo procedimento da indentificarsi nel tribunale in composizione collegiale che ha i poteri per modificare i provvedimenti in atto, realizzando così una concentrazione di competenze in capo al giudice del merito.
Sono legittimati attivi a instaurare un procedimento o un subprocedimento i genitori e, in caso di affidamento esclusivo, il ricorso può essere presentato dal genitore non affidatario che lamenti, ad esempio, di non poter frequentare i figli o di non poterlo fare con regolarità a causa degli ostacoli che vengono frapposti dall’affidatario.
Se il procedimento di merito è in corso dovrebbe ritenersi legittimato attivo anche il curatore speciale eventualmente nominato.
Il giudice deve rispettare il principio del contraddittorio e, in mancanza di accordo, dopo aver svolto un’istruttoria deformalizzata (con anche l’ascolto del minore se necessario), pronuncia un’ordinanza con cui determina le modalità dell’attuazione e adotta i provvedimenti opportuni.
Contro predetta ordinanza può essere proposta opposizione nelle forme dell’articolo 473-bis.12 c.p.c.
Ci sono delle fattispecie particolari nelle quali, per ragioni di urgenza, le parti o gli ausiliari incaricati possono chiedere che il giudice adotti dei provvedimenti temporanei, che ci sia l’utilizzo della forza pubblica sotto la vigilanza del giudice o l’adozione di provvedimenti inaudita altera parte. In quest’ultimo caso, il giudice con lo stesso decreto deve disporre anche la comparizione delle parti davanti a sé nei quindici giorni successivi, e all’udienza provvede con ordinanza.
Nell’articolo 473-bis.39 c.p.c. sono state trasfuse le disposizioni dell’abrogato articolo 709-ter c.p.c. rispetto al quale, tuttavia, è stato ampliato l’ambito di applicazione ricomprendendo anche le inadempienze di natura economica e conferendo poteri al giudice, non solo per la modifica delle condizioni di affidamento, ma anche per l’irrogazione di misure sanzionatorie-coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c. e la condanna del genitore inadempiente al risarcimento del danno in favore del minore.
Il presupposto fondamentale è che ci siano delle “gravi inadempienze”, anche economiche, ossia delle condotte pregiudizievoli per il minore o che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Le misure previste dal legislatore, che devono essere scelte dal giudice in base ai criteri della gradualità e della proporzionalità, sono l’ammonimento, l’individuazione di una somma di denaro che una parte è obbligata a versare per ogni violazione o inosservanza successiva, la condanna di una parte a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria e la previsione del risarcimento di un danno da una parte all’altra o da una parte a favore del minore.
L’ammonimento è un primo formale avvertimento finalizzato a indurre alla non reiterazione delle violazioni già commesse.
La misura della coercizione indiretta serve per prevenire violazioni di obblighi anche di natura personale e la somma individuata dal giudice deve essere commisurata alle capacità economiche del destinatario e ad ogni altra circostanza utile. Qualora il soggetto obbligato non provveda spontaneamente a versare la somma indicata, si potrà procedere esecutivamente poiché il provvedimento costituisce titolo esecutivo.
Per quanto attiene alla condanna dell’altro genitore inadempiente a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria, per ottenerla non è necessario dimostrare il pregiudizio e, in ogni caso, può essere disposta ex officio dal giudice da un minimo di 75 euro ad un massino di 5000 euro a favore di Cassa delle Ammende.
Al contrario, per poter ottenere l’applicazione della misura risarcitoria prevista al secondo comma dell’art. 473-bis.39 c.p.c., la parte deve allegare e provare il danno subìto circoscrivendo il fatto lesivo e le conseguenze che ne sono derivate non essendo sufficiente la sola dimostrazione delle gravi inadempienze dell’altra parte.
L’ultimo comma, infine, stabilisce che i provvedimenti assunti dal giudice possono essere impugnati “nei modi ordinari”. Il richiamo a tali modi va inteso nel senso che i provvedimenti sono sempre impugnabili nelle forme previste per il provvedimento che ad essi fa da cornice.
Considerazioni conclusive
Ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, sono applicabili i nuovi articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c. che, essendo il risultato del riordino e dell’integrazione dell’ormai abrogato art. 709-ter c.p.c., regolano la fase di attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento dei figli minorenni e conferiscono al giudice ampi poteri in caso di violazione o inattuazione dei provvedimenti in vigore.
16-03-2024 13:23
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