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Sentenza

AFFIDAMENTO – 

(Cc, articoli 337- ter; Reg CE 2201/2003, articoli 3, 6 e 8; legge 218/1995, articolo 32)

Sebbene la domanda riguardi due coniugi di origine non comunitaria (nella fattispecie marocchina) che hanno contratto matrimonio nel Paese di provenienza, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano in forza del Regolamento CE del Consiglio n.2201/2003 del 27.11.2003, che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale.

Nel caso in esame, la giurisdizione italiana (di carattere esclusivo, ai sensi dell’art.6 del Regolamento) è stata affermata a norma dell’art. 3, paragrafo 1, lett. a, del cit. Regolamento CE, il quale prevede il criterio generale della residenza, ed, in particolare, individua, tra i vari casi, la competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda”, quando l’attore non sia cittadino dello Stato membro.

la domanda relativa all’assegnazione dell’abitazione familiare è sottoposta - nell’assenza, in tale materia, di specifiche norme comunitarie sulla giurisdizione - ai criteri dettati dalla legge statale, aventi carattere residuale ed individuati nella specie dall’art. 32 della legge 31 maggio 1995 n. 218, il cui rinvio all’art. 3, primo comma, della stessa legge, conduce all’applicazione del criterio della residenza del convenuto, identificabile con il luogo dell’abitazione coniugale.
AFFIDAMENTO – (Cc, articoli 337- ter; Reg CE 2201/2003, articoli 3, 6 e 8; legge 218/1995, articolo 32) Sebbene la domanda riguardi due coniugi di origine non comunitaria (nella fattispecie marocchina) che hanno contratto matrimonio nel Paese di provenienza, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano in forza del Regolamento CE del Consiglio n.2201/2003 del 27.11.2003, che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale. Nel caso in esame, la giurisdizione italiana (di carattere esclusivo, ai sensi dell’art.6 del Regolamento) è stata affermata a norma dell’art. 3, paragrafo 1, lett. a, del cit. Regolamento CE, il quale prevede il criterio generale della residenza, ed, in particolare, individua, tra i vari casi, la competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda”, quando l’attore non sia cittadino dello Stato membro. la domanda relativa all’assegnazione dell’abitazione familiare è sottoposta - nell’assenza, in tale materia, di specifiche norme comunitarie sulla giurisdizione - ai criteri dettati dalla legge statale, aventi carattere residuale ed individuati nella specie dall’art. 32 della legge 31 maggio 1995 n. 218, il cui rinvio all’art. 3, primo comma, della stessa legge, conduce all’applicazione del criterio della residenza del convenuto, identificabile con il luogo dell’abitazione coniugale.
Il Tribunale di Parma, sezione I, in composizione collegiale composta dai sottonotati magistrati:
- Dr. Nicola Sinisi - Presidente rel.
- Dr. Simone Medioli Devoto - Giudice
- Dr. Maria P.R. Vena - Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa da:
X (c.f. ***), rappresentata e difesa dall’avv…. ed elettivamente domiciliata presso lo studio della
stessi in…, Via ….in forza di procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE -
c o n t r o
Y , (C.F. ***), rappresentato e difeso dall’avv…. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello
stesso in Parma, …in forza di procura in calce alla memoria di costituzione
- RESISTENTE -
- con l’intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Causa civile di scioglimento del matrimonio iscritta al n…. /20 R.g. e posta in decisione sulle
conclusioni precisate all’udienza del 19 ottobre 2022,
Per la ricorrente:
"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
2) Disporre l'affidamento esclusivo dei minori B., F., A., M. e Y. alla madre, signora X con la formula
del c.d. "affidamento esclusivo rinforzato" e con collocazione e formale residenza presso la stessa; in
denegato subordine, disporre l'affidamento esclusivo dei detti minori alla madre, con collocazione
e formale residenza presso la stessa;
3) Assegnare la casa coniugale, così come arredata e corredata, alla signora X, nella quale la stessa
rimarrà a vivere con i figli;
4) Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità che dovranno essere
concordate preventivamente con i servizi Sociali competenti per territorio e/o con la madre e
comunque tali incontri andranno immediatamente interrotti e/o sospesi in caso di evidente
pregiudizio per la prole; sono esclusi i pernottamenti;
5) dichiarare tenuto il signor Y a corrispondere alla signora X, a titolo di contributo nel
mantenimento dei figli, dei quali B., F., A., M. e Y. minori e H. maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente, a far tempo dalla domanda, la somma mensile non inferiore ad € 1.000,00 (almeno €
150,00 per ogni figlio), e la somma mensile di almeno € 300,00 a titolo di assegno divorzile a favore
della ricorrente, importi tutti rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, o di quelle altre
somme maggiori o minori che verranno ritenute di giustizia, somme da versarsi entro e non oltre il
giorno 10 di ogni mese direttamente sul conto corrente dell’avente diritto; oltre al 100% delle spese
straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, entro 10 giorni dalla presentazione della
relativa documentazione fiscale o amministrativa o comunque giustificativa dell’esborso relativo
(ricevute, certificazioni o simili), e nello specifico il 100% delle seguenti spese da sostenersi e/o
sostenibili anche senza previo accordo con l’altro genitore: spese medico-specialistiche, protesiche,
terapeutiche non coperte o non coperte integralmente dal Servizio Sanitario Nazionale, purché
debitamente prescritte dal medico di base; ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla
scuola/asilo pubblici e trasporto pubblico da e per la scuola; testi di studio, particolari attrezzature
didattiche di norma escluse dall’ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi
accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore agli € 150,00); gite scolastiche che
importino un costo non superiore a € 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate
dall’insegnante ad entrambi i genitori; corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relativi
attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di
categoria; baby sitting in caso di malattia della prole e/o impegni lavorativi del genitore affidatario
incompatibili in tutto o in parte con gli orari scolastici ed in mancanza di strutture o soluzioni
logistiche alternative e gratuite (es. parenti disponibili); centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa
delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati; imposte, tasse e rette relative
alla frequentazione di scuole/asili privati; corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario
e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la
frequentazione del Conservatorio e/o l’acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia
prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal
partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali l’acquisto e rinnovo periodico delle relative
attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di
esercitazione e studio), corsi privati per l’apprendimento delle lingue straniere; soggiorni all’estero,
gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto,
vacanze estive e/o invernali, e ogni altra spesa; con una previsione di anticipazione massima per la
ricorrente non superiore agli € 150,00;
7) Oltre agli importi corrisposti alla ricorrente dal signor Y a titolo di mantenimento della prole,
dichiarare tenuto il resistente a sottoscrivere la necessaria dichiarazione affinché gli assegni
familiari, oggi ancora dallo stesso percepiti per i figli minori conviventi con la madre, siano
accreditati alla stessa o a tale incombente dichiarare tenuto chi di competenza, autorizzando iussu
iudicis al mutamento del beneficiario della somma dovuta a titolo di assegni familiari; in subordine,
dichiarare tenuto il signor Y a versare direttamente a cadenza mensile alla ricorrente, oltre alle
somme previste per il mantenimento dei figli ed oltre all’assegno divorzile, quanto da questi
mensilmente percepito a titolo di assegni familiari;
8) Dichiarare sin da ora tenuto il signor Y a prestare il proprio consenso al rinnovo/rilascio del
passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio per l’altro genitore e per i figli minori;
9) Dichiarare tenuto il signor Y a consegnare alla ricorrente le carte di soggiorno dei minori, da questi
immotivatamente prelevate e custodite;
10) con vittoria di spese, e compensi professionali, rimborso forfettario del 15%, oltre a IVA e CPA
come per legge".
per il resistente:
il Tribunale voglia disporre lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, disponendo l’affidamento
condiviso dei minori con collocazione presso la madre, assegnandole altresì la casa coniugale,
modulando le visite del padre nel modo ritenuto più opportuno e adeguato. Porre a carico del sig.
Y un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli minorenni, oltre € 150,00 a favore
della moglie.
Per il P.M.:
"Precisa le conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso, con i conseguenti provvedimenti di
legge"
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 14.05.2021 veniva pubblicata la sentenza n. 735 con la quale questo Tribunale ha pronunciato
lo scioglimento del matrimonio contratto da X il giorno 16 novembre 1994, in Settat (Marocco). con
Y ; la pronuncia non è stata appellata ed è diventata definitiva.
Rileva il Collegio, all’esito della disamina delle ragioni delle parti, come questioni su cui deliberare
restino quelle sull’affido dei figli, cinque dei quali ancora minori, il loro mantenimento – il figlio H.
maggiorenne, nelle more ha reperito attività lavorativa - e relative ad un assegno divorzile per la
ricorrente.
Sebbene la domanda riguardi due coniugi di origine non comunitaria che hanno contratto
matrimonio nel Paese di provenienza, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano in
forza del Regolamento CE del Consiglio n.2201/2003 del 27.11.2003, che trova applicazione a
prescindere dalla cittadinanza europea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla
giurisdizione previste dal diritto nazionale.
Nella fattispecie, la giurisdizione italiana (di carattere esclusivo, ai sensi dell'art.6 del Regolamento)
va affermata a norma dell'art.3, paragrafo 1, lett.a, del cit. Regolamento CE, il quale prevede il
criterio generale della residenza, ed, in particolare, individua, tra i vari casi, la competenza
dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova "la residenza abituale
dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda",
quando l'attore non sia cittadino dello Stato membro.
La ricorrente risiede da anni a ... (Pr), dunque, sotto tale profilo, non può discutersi la giurisdizione
italiana.
Con riferimento alle domande relative all'affidamento dei figli minori ed all'esercizio del diritto di
visita, la disciplina è, invece, dettata dall'art.8 del Regolamento CE n. 2201, in forza del quale la
giurisdizione all'autorità dello Stato membro nel cui territorio "il minore risiede abitualmente".
Nel caso de quo anche i cinque minori risiedono a ....
Ciò chiarito, in ordine alle domande riguardanti il contributo al mantenimento dei figli e
l'assegnazione dell'abitazione familiare si osserva che, in via di principio, relativamente alle
decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il Regolamento CE n.
2201 "dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe
riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o
altri provvedimenti accessori ed eventuali" (8° considerando).
Sulle domande in esame, accessorie all'azione relativa allo stato personale, deve ritenersi sussistente
la giurisdizione del giudice italiano.
Infine, la domanda relativa all'assegnazione dell'abitazione familiare resta sottoposta - nell'assenza,
in tale materia, di specifiche norme comunitarie sulla giurisdizione - ai criteri dettati dalla legge
statale, aventi carattere residuale ed individuati nella specie dall'art.32 della legge 31.5.1995 n. 218,
il cui rinvio all'art. 3, primo comma, della stessa legge, conduce all'applicazione del criterio della
residenza del convenuto, identificabile con il luogo dell'abitazione coniugale (v. Cass. 24.4.2001
n.6012, Cass. 29.9.2004 n.19595, Cass. 28.6.2006 n. 15017) ubicata sempre in provincia di Parma.
Orbene, muovendo dal regime di affido dei cinque minori (il più piccolo dei quali ha 11 anni), com’è
noto, perché possa derogarsi alla regola del condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei
genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto
da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio,
di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le
complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione
non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità
educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e
sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello
legale prioritario di affidamento.
Nella fattispecie, come si legge nella ordinanza presidenziale del dicembre 2020, la ricorrente aveva
evidenziato un generalizzato disinteresse del padre (che da qualche anno si è costituito una nuova
famiglia con prole) alla quotidianità dei figli, salvo saltuari contributi sotto il profilo
dell’approvvigionamento di generi alimentari od altro similare.
Tale condotta lesiva di un effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento
ai profili di educazione ed istruzione della prole (curata solo dalla ricorrente) ed indicativa di una
condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale è
perdurata anche nelle more del procedimento.
Il Y nei cui confronti era stato emesso decreto penale di condanna n…./2019 (R.G.N.R. …./2019 –
R.G. Gip …/2019) per la violazione degli obblighi di assistenza familiare, ha continuato a on
prendersi cura dei minori e, per quanto asserito dalla ricorrente, si sarebbe tornato in Marocco.
Ciò giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con
riguardo alle scelte più importanti per i minori, quali salute, educazione, istruzione, residenza
abituale, dando luogo al cosiddetto affido c.d. superesclusivo.
La domiciliazione rimane presso la madre alla quale va assegnata la casa familiare; nell’ipotesi in
cui il padre volesse riallacciare il rapporto con la prole, va accolta la richiesta della ricorrente per cui
egli potrà vedere e tenere con sé i figli ancora minori, secondo le modalità che dovranno essere
concordate preventivamente con i Servizi Sociali competenti per territorio e/o con la madre;
comunque tali incontri andranno immediatamente interrotti e/o sospesi in caso di evidente
pregiudizio per la prole; sono esclusi i pernottamenti.
Venendo ai profili economici, occorre tener conto, com’è noto, dei parametri indicati dall'art.337 ter,
comma quarto, c.c. ed in particolare di quelli della continuativa permanenza dei minori presso la
madre, la quale si occupa di far fronte a tutte le esigenze quotidiane dei cinque figli minori.
Riguardo al parametro costituito dalle rispettive risorse economiche dei genitori, al tempo dei
provvedimenti presidenziali il Y, dal gennaio 2002, era socio operaio della Coop. Multiservice a r.l.;
nelle more del giudizio è passato alle dipendenze della Euro & Promos FM S.p.A., come attestato
dal Centro per l’impiego (doc.11 ric.).
Come visto non vi è certezza che abbia mantenuto tale attività lavorativa.
Riguardo alla X, permane il suo stato di disoccupazione.
Nulla di significativo essendo emerso dall’indagine compiuta dalla Guardia di Finanza e dalle
informazioni fornite da Poste Italiane, in mancanza di accordo diverso liberamente sottoscritto dalle
parti, dovendo decidere questo Collegio, considerato che uno stato di disoccupazione non fa venir
meno l’onere di provvedere alla prole, va fissato in € 150,00 la somma che il Y dovrà corrispondere,
a titolo di concorso nelle spese di vita di ciascun figlio ancora minore, a far tempo dal maggio 2023,
oltre al 70% delle spese straordinarie.
Riguardo, infine, alla richiesta di assegno divorzile, come si legge in un (recente) arresto della S.
Corte (Sez.I, 11 marzo 2022 n.8057) che ha ripreso l’insegnamento delle Ss.Uu. n.18287/18, i criteri
equiordinati di cui alla prima parte del sesto comma, dell'art.5 L.898/1970 - condizioni dei coniugi,
ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione
familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi
- costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla
quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal
richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché
di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età
dell'avente diritto.
Nella fattispecie, quindi, il Collegio intende dare applicazione al principio in forza del quale la
funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa conferita dal legislatore all'assegno
divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento
del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del
patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Palese, nella fattispecie, la gestione e l’accudimento del nucleo familiare, con la nascita di otto figli,
per quasi trent’anni di durata del matrimonio, in maniera esclusiva in capo alla X.
In conseguenza, considerato che se quest’ultima è ancora in età lavorativa (46 anni) ed ormai i figli
non necessitano di assistenza continua e può essere coadiuvata dai più grandi, la stessa è priva di
esperienza lavorativa, può fissarsi in € 200,00 mensili l’importo dell’assegno.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
Tenuto conto dell’avvenuta adozione con D.M. 10 marzo 2014 n.55 del Regolamento di
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (ai sensi
dell’art.13, sesto comma, della legge 31.12.2012 n.247), applicabile anche al presente giudizio, stante
il disposto dell’art. 28 del cit. D.M., essendosi completate le prestazioni professionali in epoca
successiva alla sua entrata in vigore (ancorchè il rapporto abbia avuto inizio e si sia svolto in epoca
precedente – v.CASS.Ss.Uu.17406/12) il relativo importo, considerati i criteri indicati dal primo
comma dell’art.4 Regol.cit. e del valore della causa, fino ad € 26.000 (art.5 Regol. e Tabella A), viene
fissato, ai sensi dell’art.4, comma quinto, Regol.:
fase di studio, € 875,00 - fase introduttiva, € 740,00
fase istruttoria, € 1.600,00 - fase decisoria, € 1.620,00,
Detti importi non vanno dimezzati essendo la parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, atteso
l’insegnamento della S. Corte (cfr. CASS.Sez.II, 19 gennaio 2021 n.777).
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
affida in maniera esclusiva i minori *** alla madre, X , con domiciliazione presso la stessa cui assegna
la casa coniugale di via *** n.6 in ... (Pr); rimette al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via
esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali afferenti salute,
educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita dei figli
il padre potrà frequentare i figli con le modalità esposte nella parte motiva;
il padre potrà frequentare i figli con le modalità esposte nella parte motiva;
pone a carico di Y la corresponsione in favore della X, a titolo di contributo nel mantenimento dei
figli ancora minori, a far tempo dall’aprile 2023, la somma mensile di € 150,00 per ciascuno,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, somme da versarsi entro e non oltre il giorno 10
di ogni mese direttamente sul conto corrente dell’avente diritto;
pone, altresì, a carico di Y , per ciascun figlio minore, il 70% delle spese medico-specialistiche,
protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale,
purché debitamente prescritte dal medico di base; ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione
alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola; testi di studio, particolari attrezzature
didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi
accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore ai 150,00 euro), gite scolastiche che
importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate
dall'insegnante ad entrambi i genitori; corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative
attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di
categoria; centri-vacanza, soggiorni estivi (colonie) e luoghi assimilati. Dovranno essere invece
preventivamente concordate dai genitori le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette
relative alla frequentazione di scuole private; corsi educativi e sportivi di rilevante impegno
finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché
implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore
che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal
partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative
attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di
esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere; soggiorni all'estero;
gite scolastiche che importino una spesa superiore a Euro 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto,
vacanze estive e/o invernali.
Ove le spese sopraindicate siano sostenute dal padre il rimborso nella misura del 30% sarà dovuto
dalla madre nella ricorrenza dei medesimi presupposti entro dieci giorni dalla presentazione della
relativa documentazione di spesa.
ove l’importo unitario delle dette spese sia superiore a 150,00 euro la madre potrà richiedere al padre
l’anticipato versamento della quota di spettanza di quest’ultimo
pone a carico del Y a titolo di assegno divorzile in favore della X, la somma mensile di € 200,00 con
decorrenza da aprile 2023, da indicizzare annualmente, che corrisponderà alla stessa entro il giorno
10 di ogni mese con le modalità che quest’ultima andrà ad indicare;
dichiara tenuto il Y a prestare il proprio consenso al rinnovo/rilascio del passaporto e/o di altri
documenti validi per l'espatrio per l’altro genitore e per i figli minori ed a consegnare alla ricorrente
le carte di soggiorno dei minori;
condanna Y al pagamento delle spese del procedimento che liquida, in favore dell’Erario, in €
4.835,00 per compenso professionali, rimborso forfettario del 15%, oltre a IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 26 aprile 2023.
Il Presidente est.
dott. Nicola Sinisi
Avv. Antonino Sugamele

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