(Cc art. 333; art. 8 CEDU; Cpc art. 121; art. 46 disp. att. c.p.c.)
Qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi: a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore, in quanto il giudice “affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti, nonchè con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza”, ipotesi nella quale “nulla viene tolto a quell’insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child”; b) interventi in tutto o in parte ablativi, allorchè, rilevata l’incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti e, in quest’ultimo caso, alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi, procedendosi quindi per sottrazione e non per addizione.
La Corte di Appello meneghina posto che il reclamante aveva depositato un ricorso - presentato avverso decreto del Tribunale di Milano in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio - di oltre quaranta pagine contenente digressioni letterarie del tutto fuorvianti e prive di attinenza alla fattispecie dedotta, oltre che destituite di rilevanza giuridica, ha ritenuto non fosse rispettoso dei requisiti di sinteticità e chiarezza. Sussistenti dunque, i presupposti per l’applicabilità dell’articolo 121 c.p.c. in riferimento all’ art. 46 disp. att. c.p.c. sia quanto al numero di pagine dell’atto sia in presenza di considerazioni del tutto fuorvianti e prive di attinenza alla fattispecie dedotta oltre che destituite di rilevanza giuridica, configurandosi in tale ipotesi il mancato rispetto dei requisiti di sinteticità e chiarezza.
Corte d’Appello Milano, Sez. V, sentenza, 25 gennaio 2024 - Presidente rel. Pizzi
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pizzi - Presidente rel.
Dott.ssa Manuela Scudieri - Consigliere
Dott.ssa Maria Vicidomini - Consigliere
Nel procedimento promosso da:
G.G. (C.F. (...) ), nata a M. il (...), in proprio ex art. 86 c.p.c., e rappresentata e difesa - giusta procura
agli atti - congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. C.C. presso il cui studio in Milano, via (...) , ha
eletto domicilio.
RECLAMANTE
contro
P.V. (C.F. (...), nato a M. il (...), rappresentato e difeso - giusta procura agli atti - dall'avv. E.A.B. presso
il cui studio in Milano, via (...) ha eletto domicilio
RECLAMATO
Con l'intervento
del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano nella persona del dott. A.Renna del
Curatore Speciale della minore D.V. nata a M. in data (...) 2010 nella persona dell'avv. P.L.
OGGETTO: reclamo avverso il decreto n. .../2023 del Tribunale di Milano - Sezione Nona Civile -
emesso il 12.9.2023, pubblicato il 16.9.2023, notificato in data 18.9.2023, nel procedimento di modifica
delle condizioni di divorzio n. (...)/2022 V.G.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al fine di chiarire le ragioni della decisione occorre svolgere alcune premesse in fatto
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1. Il suindicato procedimento di primo grado veniva aperto con ricorso per la modifica delle
condizioni dell'accordo di divorzio (sottoscritto mediante negoziazione assistita con autorizzazione
del P.M. di Milano in data 30 luglio 2015) depositato il 29.7.2022 da P.V., il quale domandava al
Tribunale di Milano, nel merito, di "disporre che la figlia D.V. rimanga collocata presso il padre Dott.
P.V. come di fatto è collocata fin dal 12 aprile 2022 per volontà della minore stessa;
IN OGNI CASO: - disporre CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare con specifica delega all
'ascolto della minore D.V. affinché, una volta indagata la condizione psichica di ciascun componente
del nucleo familiare, venga valutata la relazione tra ciascun genitore e la minore, la capacità
genitoriale di ciascun genitore a mettere al primo posto i bisogni e il supremo interesse del minore,
a saper preservare la relazione tra il figlio e l'altro genitore e la capacità di ciascuno a non intaccare
il ruolo e l'immagine dell'altro genitore agli occhi della figlia in maniera tale che la CTU possa infine
indicare quale sia il genitore più idoneo al collocamento del minore e i tempi di visita con l 'altro,
ove non ci siano ostacoli al permanere dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. -
esonerare il dott. V. in via provvisoria e urgente dal versamento al contributo al mantenimento di
D. alla madre avv. G. C. n dal mese di aprile 2022 e, stante la mutata collocazione della minore presso
il padre, indicare l'importo del contributo di mantenimento a carico della madre avv. C.'. Il ricorrente
esponeva di avere sempre compiuto sforzi anche giudiziariamente per ottenere frequentazioni
paterne più ampie con la figlia D. nata il (...); che la madre della minore, G.G. aveva sempre avuto
difficoltà a riconoscere il suo ruolo paterno, attuandone un continuo svilimento; di avere sottoscritto
con G.G. un accordo di divorzio in data 28.7.2015 al fine di vedersi riconosciute frequentazioni
paterne in weekend alternati lunghi dal venerdì sera al lunedì mattino oltre una frequentazione
infrasettimanale con pernottamento tutte le settimane. Esponeva poi che la figlia D. si era trasferita
presso di lui dal 12 aprile 2022 a seguito dell'ennesimo litigio con la madre. La minore, secondo la
prospettazione difensiva, sfiancata dal carattere autoritario e aggressivo della G. ,aveva manifestato
disturbi alimentari (bulimia), in remissione grazie all'affiancamento di una figura professionale
messa a disposizione dal padre. Tuttavia, il V. lamentava che dal 26 giugno 2022, la bambina era
stata sottratta dalla G. in occasione di una visita presso i nonni materni, e che da allora la donna gli
impediva ogni frequentazione.
2. In data 5.10.2022 si costituiva in giudizio G.G. chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e
"l'affidamento "super esclusivo" o, quantomeno, l'affidamento esclusivo della minore D. ", la
conferma della residenza anagrafica della minore presso la madre, la regolamentazione del diritto
di visita paterno "secondo la volontà ed il consenso della minore", e la rideterminazione in Euro
1.200,00 del contributo al mantenimento di D. a carico del padre (in sede di divorzio stabilito in Euro
600,00) oltre al 50% delle spese straordinarie. La resistente contestava 1 idoneità del collocamento di
D. presso il padre, allegando di essere stata vittima di violenza e maltrattamenti (tentato omicidio e
strangolamento) ad opera del ricorrente e produceva a tale riguardo due referti di Pronto Soccorso
datati 30.4.2009 e 16.9.2011 (docc. 1 e 2). Rappresentava che la minore era venuta a conoscenza di tali
fatti nel corso di una telefonata in vivavoce con il V. avvenuta in data 12 gennaio 2022, nella quale
lo stesso, perdendo il controllo, aveva accusato la G. di dargli dello "strangolatore", circostanza che
poi quest'ultimo aveva negato alla figlia.
3. Inoltre, lamentava il mancato raggiungimento di un accordo sull'iscrizione scolastica della minore
in ragione dell'ingiustificato dissenso di controparte, il quale si era opposto alla frequentazione della
minore presso una scuola privata a tempo pieno solo perché l'istituto individuato dalla madre si
trovava all'interno dell'area C, così costringendo la minore a frequentare una scuola con una realtà
socio-culturale a cui non era abituata e che aveva cagionato nella stessa sintomi di malessere quali
episodi di vomito, febbricola e sudorazione fredda. La resistente lamentava poi diversi incidenti
occorsi a D. nei periodi di affidamento paterno indicativi della sua inadeguatezza genitoriale ed
esprimeva timore per l'incolumità della figlia durante i periodi di permanenza presso il padre.
Infine, si doleva di non avere potuto intrattenere rapporti con la figlia nel periodo in cui la minore
era stata collocata presso il padre (dal 12 aprile al 26 giugno 2022) in ragione dei comportamenti
ostruzionistici dell'uomo.
4. Con decreto del 23.11.2022, pubblicato il 3.12.2022, il Tribunale riteneva necessario lo svolgimento
di CTU sul nucleo familiare stanti le divergenti ed opposte prospettazioni offerte dai genitori sul
benessere di D. e la loro tendenza a dare rilevanza ai desideri di una ragazzina di 12 anni piuttosto
che ai suoi bisogni ed al suo interesse.
5. In data 30.5.2023 veniva depositato l'elaborato peritale dal quale emergeva che: 1) D. aveva riferito
di aver appreso dei maltrattamenti che il padre avrebbe agito contro la madre dai referti di Pronto
Soccorso che la madre le avrebbe mostrato, circostanza questa negata dalla G. la quale invece
sosteneva che la minore era "andata a cercarsi il suo fascicolo e aveva letto quello che non avrebbe
dovuto leggere"; 2) i genitori non riuscivano a mettersi d'accordo su nulla che riguardasse la gestione
della minore (cambio scuola, psicoterapeuta, intolleranze); 3) quanto alle valutazioni
psicodiagnostiche dei genitori, con riferimento a P.V. si evidenziava un "atteggiamento difensivo ...
riconducibile ... a un funzionamento più generale che si potrebbe definire 'a scartamento ridotto',
protettivo dall'effetto disturbante, anche sul pensiero, delle sollecitazioni affettive ... L'impianto
difensivo descritto ha però lo svantaggio di penalizzare le risorse psicologiche, che non vengono
incrementate e lasciano il signore senza strategie di coping adeguate a fronteggiare gli eventi
stressanti. Infatti, non solo non lo tutela dallo stress ma rischia di esporlo a modalità passivo-
aggressive. Sul piano identitario se da un lato tende ad aspettare che siano agli altri ad assumersi un
ruolo di responsabilità, in un 'ottica di delega delle responsabilità, dall'altro la dimensione di
identificazione con un maschile-paterno "glaciale " ed infantile lo induce ad appoggiarsi a figure
"femminili" ... La descrizione che il signore offre di sé al questionario evidenzia il profilo di una
persona globalmente stabile e molto bisognosa di dare di sé un 'immagine adeguata: aderente alle
norme sociali, fiduciosa in sé stessa, controllata, ben regolata e responsabile. Ciò potrebbe significare
che lo sforzo di cui sopra metta in evidenza effettive tendenze perfezionistiche, forse simil ossessive,
come anche un suo bisogno di mostrarsi sempre "sul pezzo", competente, sicuro e assertivo anche
nella vita normale ... Tuttavia, a titolo di risorsa ... il signore è comunque apparso disposto a mettersi
in discussione e ad aprirsi al cambiamento se dovesse sentirne il bisogno"; con riferimento a G.G. si
metteva in luce il prevalente ricorso all'intellettualizzazione, modalità che "racconta di un assetto
psichico di matrice narcisistica e autoreferenziale che si sviluppa intrinsecamente nel rapporto con
l'altro seguendo meccanismi di idealizzazione (di sé ) e di svalutazione (dell'altro), non a caso più
volte rimarcherà di essere la "prima della classe". Un 'attitudine nel profondo orientata a rassicurarsi
rispetto alle proprie competenze di fronte allo sguardo dell'altro ... Il pensiero pur non essendo
strutturalmente rigido, finisce per diventare "autoritario " quando la signora si sente sollecitata sul
piano del sé. Si difende quindi attraverso una modalità autocentrata, ricorrendo alle sue esperienze
esterne per tutelarsi da un mondo interno che invece racconta di una autostima tutt 'altro che solida,
in cui è presente una carenzialità, primaria, di matrice orale e una rappresentazione di sé e della
funzione generativa che sente di dover nobilitare attraverso l'intellettualizzazione ... Il profilo
emerso al questionario parla di una persona in apparente contatto con sé stessa e capace di
comunicare come si sente e come si vede senza eccessivi filtri legati alla compiacenza, alle aspettative
sociali o al bisogno di apparire diversa da come è. Si rappresenta globalmente equilibrata e a proprio
agio, ma, per come emerge dal test, esprime una quota importante di insoddisfazione rispetto ai
propri trascorsi relazionali e familiari (anche rispetto alla famiglia di origine): sente di non essere
stata capita e di non aver ricevuto abbastanza. Questo vissuto di base sembra aver alimentato, oltre
a insoddisfazione generalizzata, anche un assetto misantropico, che la porta a diffidare del prossimo
e delle sue azioni, che potrebbe rappresentarsi come malevole 4) circa la valutazione
psicodiagnostica sulla minore si leggeva nella relazione che "D. si è avviata all'adolescenza, delicata
fase di frattura della continuità e di ricostruzione e individuazione. È l'età della dismorfofobia, D.
non si piace, è insoddisfatta del proprio aspetto fisico, l'immagine di sé è ancora problematica e
deficitaria. È a disagio nel contesto scolastico, si sente emarginata, esclusa. Ha intenso bisogno di
ascolto e rassicurazione, di sentirsi riconosciuta e vista dai genitori, percepiti come concentrati su se
stessi (mamma molto occupata dal lavoro, papà concentrato sulla compagna), entrambi distratti e
poco in ascolto. Propone, con semplicità, una frequentazione equilibrata degli ambienti paterno e
materno, mostrando un attaccamento ad entrambe le figure genitoriali, ma esprime il desiderio di
stare più tempo dai nonni (di fatto trascorre molto tempo presso di loro) - "Penso che devo stare con
tutti e due i miei genitori ma devo fare quello che mi rende felice " - (riferito ai nonni materni e al
cavallo) dai quali si sente accolta e compresa
6. All'esito delle operazioni peritali, sul quesito sottopostole dal giudice, la CTU rassegnava le
seguenti considerazioni conclusive che per completezza si riportano.
7. quanto alle condizioni psichiche dei genitori: nessuno dei due genitori è portatore di
psicopatologia ...La valutazione psicodiagnostica del sig. V. evidenzia un tratto depressivo a cui egli
sembra abituato, non vivendolo come disturbante ... una tendenza ad assumere una posizione
passiva nei rapporti interpersonali. Riguardo D. il padre ha faticato a mettersi nei panni della figlia
sull'importanza dell'equitazione, o riguardo la gelosia di D. verso la compagna del padre, e, nel
momento in cui la figlia è andata a vivere da lui portando un 'enorme fatica a vivere con la madre,
non ha riflettuto che quella che D. a presentava era una modalità di funzionamento a parti reversibili
(e anche la madre fatica ora a vedere questo aspetto) ... Sarebbe importante che il padre riuscisse a
sviluppare un pensiero complesso su D. , che si trova in una delicata fase di transizione, e,
nonostante il proprio dolore, cercasse di partecipare alla vita quotidiana della figlia. Questo però
potrà avvenire con l'appoggio della madre, che ad oggi pare mancare, avendo la Sig.ra G. un
'immagine dell 'uomo estremamente deteriorata, e avendo esposto la figlia a documentazione e
racconti pregiudizievoli". Invero, "A livello ideativo la Signora sembra non riflettere sulle
conseguenze emotive dei propri agiti (far vedere i referti a D. , come la giovane riferisce, con il
racconto di quello che sarebbe successo, o portare D. nella scuola nuova senza l'autorizzazione del
padre) né sembra capace di riflettere sul significato profondo dei propri agiti, o di quelli della figlia,
immersa in una dinamica di ragione/torto ... la riflessione è impregnata di una tendenza ad attribuire
colpe e mancanze ad altri, in primis il padre e la scuola". "Rispetto a D. emerge un legame affettivo,
insieme a un pensiero pedagogico di difficile applicazione nel caso concreto ( D. che mangia
lentamente un cioccolatino guardando negli occhi la madre che cerca dolcemente, e un
po'passivamente, di dirle di non farlo, partendo dal corretto presupposto che D. dovrebbe avere
attenzione con le tipologie di cibo ingerito). L'iperpotere di cui dispone D. che ha dato prova di
utilizzare, atterrisce entrambi i genitori e mina la competenza genitoriale su un piano educativo e
contenitivo, necessario in adolescenza. Se da un lato la madre ribadisce il diritto di scelta della figlia,
per cui nessuno potrà obbligarla a dormire dal padre (citando a sostegno di questo la Cassazione),
dall'altro D. potrebbe decidere da un giorno all'altro di andare nuovamente dal padre consapevole
di poterlo fare, avallata anche dalla Giustizia
8. Quanto alle competenze genitoriali "il Sig. V. e la Sig.ra G. non riescono ad esplicare una
genitorialità condivisa, attribuendo all'altro l'impossibilità di riuscire a pensare insieme a ciò che
riguarda D. ...Le funzioni di cura ed educazione sono svolte individualmente, pertanto ciò che è
ammesso da uno potrebbe non essere ammesso dall'altro, mettendo D. in una situazione confusa su
cosa è possibile e cosa viene limitato, e mappandole i contesti dove può avere ciò che desidera. La
funzione riflessiva, ossia la capacità di mentalizzare gli stati emotivi degli altri, è scarsamente
presente nel padre, più carente nella madre, che tende ad essere maggiormente focalizzata su una
propria visione delle cose. Tutti e due faticano a rappresentarsi i pensieri e i vissuti emotivi dell'altro,
se non come conferma della propria idea preesistente, sovente antagonista tra loro. A livello
empatico D. è legata ad entrambi, tuttavia il padre sembra maggiormente capace di contatto emotivo
con la figlia. La madre, pur volendole molto bene ed esprimendo preoccupazione per lei, sembra
più distante. Riguardo la protezione, D. li percepisce entrambi carenti, tuttavia la madre tende ad
esporla maggiormente a contenuti e racconti che non solo provocano nella ragazza sofferenza, ma
attaccano la figura del padre, facendo venir meno nella madre la capacità di mantenere integra
l'immagine dell'altro genitore".
9. Quanto alle condizioni cliniche della minore: A livello di funzionamento psicologico D. è abitata
da sentimenti di esclusione, impotenza, solitudine, ed ha una percezione del mondo esterno come
minaccioso ed espulsivo. Questa percezione, unita al sentirsi fisicamente sgradevole, la pone in una
posizione di continua allerta e necessità di difesa che assorbe gran parte delle energie che ha a
disposizione per diventare adulta. L'unico contesto in cui si sente tranquilla è rappresentato dal
rapporto stabilito con il cavallo, e con gli animali in generale. Gli adulti sono vissuti con sfiducia,
sentiti come imprevedibili, egoisti e poco protettivi. D. non presenta problematiche
psicopatologiche, ma il livello di sofferenza è elevato, e le difese strutturate (la tendenza a tenere a
distanza le emozioni, appiattirle, porsi in posizione manichea verso i genitori, alternativamente) la
rendono ancora più sola e poco consapevole del proprio funzionamento. La durezza con cui esclude
un genitore a turno dalla propria vita è equiparabile a un estremo tentativo di collocarsi in un mondo
apparentemente chiaro e stabile, non tollerando di passare da madre e padre, mondi incompatibili
e inconciliabili, in cui i codici normativi e affettivi non coincidono, anzi confliggono. Il tema della
verità per D. è stato ancora più destabilizzante. Il vedere i referti ospedalieri, il chiedersi se il papà
rappresentato dalla propria madre, violento e prepotente, si celasse in un lato nascosto, un Mister
Hide, del padre dolce e simpatico che conosceva lei, le ha attaccato una delle poche isole di fiducia
che aveva. Sebbene la madre abbia fatto questo, come racconta, per amore di verità, è stato un atto
assai violento verso la figlia, che è rimasta emotivamente tramortita, e, a quel punto, dominata dal
dubbio e dal dolore che il padre possa nascondere un lato oscuro e pericoloso, non si è fidata della
propria percezione che le diceva che il padre non era né violento né cattivo, e non ha voluto vederlo
più se non per spot di tempo, seguendo un pensiero materno, ossia nel vedere un rischio per D.
passare troppo tempo con il padre, anche per venire a Genova dalla dott.ssa C.D.appare vittima di
un danno da cattiva separazione: il conflitto feroce tra i genitori, il racconto di entrambi ognuno
come vittima dell'altro, la lascia sola e angosciata, e la pone nella spinosa posizione di scegliere un
contesto per sopravvivere ... I genitori sanno che se limitano D. o le danno torto una volta di più, lei
andrà dall'altro. E questo la rende sola".
10. Quanto alle caratteristiche del legame tra la minore e i genitori: "D. presenta un legame affettivo
con entrambi i genitori, legame costellato da punti critici e vissuto in modo ambivalente ... si sente
poco protetta da entrambi i genitori, che vede coinvolti in una battaglia personale. Percepisce
soprattutto la madre ingaggiata a rappresentarle una verità che per D. è solo indigesta. Si sente posta
in secondo piano rispetto al lavoro della madre e alla relazione del padre con la compagna ...
Vorrebbe essere maggiormente sostenuta dal padre nell'equitazione e vorrebbe che il padre si
rendesse più disponibile ad essere coinvolto nei suoi interessi... Vorrebbe in astratto una
frequentazione equilibrata tra i genitori, ma non riesce a sentirsi libera di attuarla perché sente la
sfiducia che i genitori anno l'uno verso l'altro, non riconoscendosi nulla di buono... 1 nonni materni
per ora rappresentano un rifugio sicuro, a patto che non si ingaggino nella difesa di una parte
genitoriale e riescano a tenere una posizione terza, e a patto che non le forniscano limiti, perché, a
quel punto, diventerebbero il terzo vertice di un triangolo in cui D. passa da un angolo all 'altro
escludendo gli altri due".
11. Quanto agli elementi tali da comportare uno specifico ostacolo alla relazione con uno dei genitori:
"La profonda sfiducia che la madre nutre verso il padre, insieme all'idea che ha di lui come un uomo
violento rappresenta per D. un ostacolo all'accesso al padre. Aver visto i referti per mano materna,
corredati dal racconto di cosa sarebbe accaduto per contestualizzarli, l'ha posta in un legame di lealtà
per cui andare a dormire dal padre vorrebbe significare svalutare il racconto e il dolore della madre.
Un secondo ostacolo riguarda l'incapacità dei genitori di prendere scelte congiunte: solitamente vi è
uno che propone, e l'altro che ha diritto di veto ... La conseguenza di questo funzionamento è che D.
si trova di fronte a un genitore buono e uno cattivo, uno che vorrebbe assecondarla e l 'altro che
impedisce questo. D. sa che in qualunque momento può esercitare il potere aderendo a un genitore
ed escludendo l'altro ..."
12. Quanto al regime di esercizio della responsabilità genitoriale: "... il regime dell'affido condiviso
rischia di divenire un contenitore vuoto. Se non vi sarà nessun cambiamento sarebbe opportuno
valutare l'affidamento di D. al Servizio Sociale, sia per fornire ai genitori un terzo interlocutore, sia
per monitorare che gli interventi a favore di (...) come la psicoterapia o le visite di controllo,
avvengano e non rischino di essere arbitrariamente interrotte. Ad oggi i genitori hanno convenuto
sul nominativo della dott.ssa S.A. ver la psicoterapia di D. Sarebbe opportuno che fornito il consenso
alla psicoterapia non fosse possibile ritirarlo se non per gravi motivazioni".
13. Circa * tempi di permanenza della minore con ciascun genitore: "La premessa necessaria per
rispondere a questo punto del quesito è che D. sa che se sceglie di non vedere un genitore, nessuno
può opporsi, pertanto qualsiasi calendarizzazione rischia di essere inapplicata. Se vi fosse fattiva
collaborazione tra i genitori, in primo luogo la fiducia reciproca, sarebbe importante che D.
trascorresse tempo alternato con i genitori, ma per la ragazza è intollerabile passare tra due realtà
che non comunicano, ed entrambi attribuiscono all'altro questa responsabilità".
14. Circa gli eventuali interventi in favore del nucleo familiare: "Il collegio peritale, con il consenso
delle parti, ritiene necessaria una celere presa in carico psicoterapica di D. ... Inoltre se l'affido
condiviso resterà uno spazio vuoto, o peggio uno spazio di guerra su ciò che riguarda D., potrebbe
essere necessario l'affidamento al Servizio Sociale".
15. Quanto alle traiettorie di evoluzione della situazione familiare che ad avviso della CTU "non
appaiono favorevoli " poiché "D. sa che può esercitare il potere di vanificare qualsiasi scelta presa
dagli adulti, e i genitori portano una visione di proprio impegno in una genitorialità condivisa resa
impossibile dagli ostacoli posti dall'altro. Ciò che potrebbe aiutare D. è la psicoterapia, che deve
essere protetta dal rischio che un genitore ritiri il mandato arbitrariamente"
16. Con successivo Provv. del 15 giugno 2023 il giudice disponeva integrazione di CTU assegnando
al consulente termine per depositare in cancelleria "audio o video registrazione dell'incontro del 5
maggio 2023; registrazioni audiovideo o audio dell'ascolto di D. e del suo esame clinico; copia del
test R. e copia del questionario MMPI", con termine per depositare sintetica valutazione sulle note
depositate; nominava curatore speciale per la minore stante l'elevata conflittualità tra i genitori; e
disponeva l'ascolto della minore.
17. Con memoria del 18.7.2023 il curatore speciale della minore esprimeva preoccupazione per il
benessere psico-fisico di D. in ragione della complessa situazione familiare caratterizzata dal forte
conflitto genitoriale in cui entrambi i genitori risultavano talmente coinvolti da non riuscire a vedere
e comprendere i bisogni della minore. Ragion per cui. allo stato, non riteneva nell'interesse di D. le
richieste di affido esclusivo formulate dalle parti, tenuto conto che la minore era apparsa
sicuramente legata ad entrambi, ancorché scissa tra modelli familiari ed educativi completamente
difformi. Tale situazione, secondo il curatore, rischiava di comportare gravi danni per lo sviluppo e
crescita di D. soprattutto nell'età adolescenziale che stava iniziando. Inoltre, il curatore faceva
presente che laddove i genitori non riuscissero a comprendere come per D. fosse importante una
loro fattiva collaborazione, l'unica soluzione percorribile risulterebbe quella dell'affido al Servizio
Sociale. Alla luce di quanto sopra, domandava la conferma dell'affidamento condiviso di D.V. ai
genitori disponendo il suo collocamento prevalente presso il genitore che dia effettiva disponibilità
di accesso alla frequentazione dell'altra figura genitoriale; la conferma del percorso di psicoterapia
per D. avviato con la dottoressa A. ; l'invito ad entrambi genitori a seguire una terapia
psicoterapeutica individuale; l'attivazione di un sostegno alla genitorialità anche tramite l'intervento
di educativa domiciliare presso le abitazioni di ciascun genitore.
18. In data 16.8.2023 la CTU depositava risposta alle note critiche sulla consulenza tecnica d'ufficio
effettuate dal CTP della resistente. Nello specifico, confermava le proprie valutazioni ribadendo la
necessità dell'intervento dei Servizi Sociali "come soggetto terzo all'interno di una situazione
drammatica, seppur non caratterizzata da precarietà economica". Evidenziava che al tempo della
CTU il conflitto tra i genitori era devastante; che le posizioni di entrambi, ma soprattutto le posizioni
materne verso il padre erano granitiche e svalutanti, tese a limitare fortemente il ruolo paterno e
porre d. in una posizione impossibile; se la situazione non fosse cambiata il ruolo paterno andrebbe
tutelato dalle istituzioni presenti.
19. All'udienza del 6.9.2023 il giudice provvedeva all'ascolto della minore nel corso del quale D.
raccontava della sua passione per l'equitazione e per il cavallo, vorrebbe che fosse portato in una
struttura a Milano in modo da poter andare in maneggio tutti i giorni dopo la scuola. Con riguardo
al rapporto con il padre la minore dichiarava "decido io se andare o non andare a dormire da mio
padre; mia mamma mi dice di fare quello che preferisco; ho perso l'abitudine e non ne vedo la
necessità di andare lì a dormire; a casa di mia mamma ho tutte le mie cose; camera mia è in mansarda
e quindi è come se avessi un altro appartamento; mentre da mio padre dormivo con lui; quando c
'era la sua compagna dormivo in camera mia, ma poi l'ha adibita a studio. Adesso lavora in ufficio
ma la casa non è attrezzata per me... Mio papà lo vedo quando viene in maneggio, non è esperto di
cavalli... lì sono molto impegnata prima con la lezione e poi con la cura del cavallo per questo non
ho tempo per parlare ... Non sento la necessità di passare del tempo con mio padre ... Tutti sono
fissati con il dormire, anche lei (Giudice) e l'avvocato. Il dormire non è importante ... Io sto bene così
come sto adesso ... alla fine della fiera se io non mi sento di andare a dormire da mio padre non vado,
se voglio uscire con lui a cena ci vado; non sono una macchina, non è che mi impostano e ci vado;
anche se Lei mi dice che devo andare a dormire da mio padre se non voglio non ci vado". Con
riferimento alle modalità con cui aveva appreso dei documenti medici della madre, D. riferiva "ho
preso il cellulare di mia mamma per cercare una cosa e ho trovato dei documenti di mia mamma
con dei lividi e ho visto dei referti medici; questi documenti li ho visti a settembre 2022; so che erano
di prima che nascessi io. Ho detto a mia mamma che li avevo visti e lei mi ha detto che mio padre
non si comportava bene con lei e che la picchiava; mio papà ha sempre negato e questa cosa mi ha
fatto arrabbiare. Io credo a mia mamma perché mi fido di lei. Non mi dice baggianate. Mio papà non
mi ha mai picchiato". Circa la questione scuola. D. così si esprimeva: "Un 'altra cosa che voglio dire
è che vorrei andare al Faes, è una scuola cattolica, femminile con l'inglese; gli orari sono dalle 8 di
mattina fino alle 15.30/16; sarebbe compatibile con l'equitazione perché gli allenamenti sono la sera
dalle 19 alle 20; io arrivo verso le 18 per curare il cavallo e vado via alle 20.30 ... l'orario a tempo
pieno della Faes mi dà fastidio perché è troppo intenso, però mi dà fastidio anche l'orario della
Pisacane perché finirei alle 14 e mangerei tardi... la faes mi piace anche per le attività che
organizzano; so che mio papà è contrario per la retta, me l'ha detto mia madre, e non ho parlato con
lui perché mi ha sempre detto che la faes era fuori discussione; secondo mia mamma la faes è un
'ottima scuola inglese e sarebbe contenta che continuassi il percorso di inglese potenziato ... Mi
piacerebbe andare alla Faes anche per aiutare mia mamma in modo tale che così la mamma può
andare a lavorare senza avere l'impegno di dovermi andare a prendermi a scuola e stare con me il
pomeriggio; in questi due anni mia mamma ha lavorato da casa ma per lei è problematica perché
non c 'è spazio per incontrare clienti e per le sue collaboratrici". Nel corso dell'audizione della minore
il curatore speciale dava atto dell'avvenuta iscrizione della minore nel mese di luglio 2023 presso la
scuola Pisacane poiché la Faes non rispondeva. La minore, infine, precisava che "tutte le volte in cui
parlo con mio papà e mi arrabbio mi strafogo di cibo (patatine, caramelle e gelato) e poi vomito. Non
me lo procuro. Mi viene e basta perché sono piena ... questa cosa mi capita spesso; l'ultima volta è
stata quando mi sono arrabbiata con mio papà un mese fa; a lui non lo dico ma lo dico a mia nonna;
lei mi dice che non devo stare male per gli altri... parlando meno con mio papà e stando meno con
lui succede meno di frequente; diversamente non succede perché non mi capita di arrabbiarmi con
altri'.
20. A seguito dell'ascolto di D. il giudice e il curatore restituivano alle parti le dichiarazioni della
minore, invitando le parti a trovare un accordo quanto meno sulla scuola: il ricorrente ribadiva il
proprio dissenso all'iscrizione della figlia presso la scuola privata Faes individuata dalla madre,
nonostante la dichiarata disponibilità di quest'ultima di sostenerne l'intera spesa; il padre
giustificava la sua opposizione in ragione della matrice cattolica di detta scuola e del timore che D.
non si trovasse bene. La resistente faceva presente di aver sollevato la dottoressa A. dall'incarico di
psicoterapeuta di D. essendo emerso un conflitto di interesse in quanto dava consigli al padre,
circostanza che il ricorrente negava. Il Giudice rinviava la trattazione del procedimento a successiva
udienza ex art. 127 ter c.p.c. assegnando termine alle parti per il deposito di note.
21. Con note depositate l'11.9.2023 P.V. , in adesione alle conclusioni rassegnate dalla CTU, insisteva
per l'affidamento della minore all'Ente, con collocazione alternata della minore tra i due genitori così
come indicato dalla CTU. il rispetto del regime di frequentazione patema, nonché la conferma del
contributo al mantenimento posto a carico del padre (nell'attualità pari a Euro 710,00, comprensivo
di rivalutazione ISTAT) in quanto la sua situazione economica era rimasta invariata rispetto
all'epoca del divorzio e tenuto conto anche della pendenza di procedimenti promossi dalla G. relativi
al mantenimento della figlia.
22. Con note depositate l'11.9.2023 il curatore speciale chiedeva l'accoglimento delle seguenti
conclusioni: "7. Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore D.V.
mantenendo il suo collocamento prevalente presso la madre, con limitazione della responsabilità
genitoriale di entrambi i genitori per quanto attiene le scelte medico-sanitarie e di istruzione. 2.
Incaricare i Servizi Sociali del Comune di Milano, Ente Territoriale di competenza, di provvedere: a)
alla immediata presa in carico del nucleo familiare disponendo l'attivazione di un sostegno alla
genitorialità, anche tramite l'intervento di educativa domiciliare presso le abitazioni di ciascun
genitore e con possibilità per i Servizi di attivare in alternativa una coordinazione genitoriale: b) a
valutare e proporre ai genitori tempi e modalità di frequentazione di D. con il padre: c) ad operare
le scelte medico-sanitarie e di istruzione nell'interesse di D. sentiti i genitori. 3. Disporre la presa in
carico psicoterapeutica per la minore D.V. a con incarico ai Servizi Sociali di attivarla rivolgendosi
ai Servizi sanitari del territorio, valutando la necessità di frequenza a seconda degli impegni della
minore e la possibilità di richiedere l'attivazione di terapia sistemica per il gruppo famigliare. 4.
Disporre l'invito ad entrambi i genitori a seguire una terapia psicoterapeutica individuale". Il
curatore speciale, alla luce delle risultanze della CTU e dell'ascolto della minore, rappresentava 1) la
difficoltà dei genitori a trovare soluzioni per risolvere la loro conflittualità; 2) l'impossibilità per D.
di accedere alla figura patema a causa del comportamento materno; 3) l'affetto che D. nutre per il
padre, ma è permeata dalla paura della mamma a consentirle una frequentazione nel quotidiano; 4)
1' atteggiamento di onnipotenza mostrato da D. "che, a soli 13 anni, si sente legittimata a decidere
da sola quale genitore frequentare e con chi stare", foriero di pregiudizio per un sano sviluppo
psicofisico e indicativo di un'assenza di educazione rispetto all'importanza di rispettare le regole di
convivenza e di tener conto dei sentimenti delle persone; 5) l'importanza del percorso psicologico
per D. che tuttavia la madre aveva interrotto. Sul tema scuola, il curatore faceva presente che un
impegno scolastico pomeridiano non avrebbe facilitato la possibilità di sperimentare relazioni e
incontri in autonomia con i pari anche al di fuori del contesto scolastico e sportivo, e che in ogni caso
l'apprendimento di lingue straniere potrebbe essere svolto seguendo un corso di inglese al British
Council o istituto equipollente.
23. Con note depositate l'11.9.2023 G.G. insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate,
censurando, ancora una volta, il lavoro peritale svolto dalla dottoressa A. per incompetenza e grave
negligenza della CTU, nonché l'atteggiamento oppositivo del padre di fronte a ogni iniziativa
materna. Sul punto, precisava che il V. data 17 luglio 2023 aveva dato il suo consenso all'iscrizione
di D. alla scuola privata Europa a condizione che la madre si facesse integralmente carico del costo,
salvo poi rifiutarsi in modo del tutto ingiustificato su un tema di rilevante interesse per la minore,
ragion per cui insisteva affinché il Collegio autorizzasse l'iscrizione di D. alla scuola FAES. La
resistente inoltre affermava di avere documentato le violenze fisiche e psicologiche subite e di essere
vittima di "stalking giudiziario", nonché i "maltrattamenti" subiti da D. quando era collocata presso
l'abitazione patema poiché manipolata e strumentalizzata dal padre per richiedere denaro alla
madre. Allegava poi che la volontà della minore che non poteva essere soggetta a costrizioni e che
la richiesta di affido esclusivo era giustificata dall'idoneità materna a fornire alla figlia un ambiente
stabile, adatto alla sua crescita ed al suo sviluppo.
24. Con il decreto sopra indicato, oggetto del presente reclamo, emesso in data 12.9.2023, il Tribunale
di Milano, a parziale modifica delle condizioni della negoziazione assistita con autorizzazione del
P.M. di Milano in data 30 luglio 2015, così statuiva:
"1) Limitata per la durata di due anni l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi
i genitori con correlativa attribuzione di compiti di indirizzo e decisori ai SS del Comune di Milano,
individuato quale Ente affidatario;
2) Dispone che i SS del Comune di Milano, in collaborazione con le competenti ASST provvedano a:
- mantenere, allo stato, D. collocata presso la mamma;
- attivare un monitoraggio sul nucleo famigliare;
- attivare un percorso di ADM in entrambi i contesti abitativi con il compito di facilitare l'accesso di
D. al contesto paterno;
- attivare un percorso di presa in carico psicologica per la minore con la maggior frequenza possibile;
- assicurare la valutazione ed eventuale presa in carico di D. presso un centro per i disturbi
alimentari;
- attivare nell'interesse dei genitori un percorso di supporto nella genitorialità;
- garantire che D. incontri il padre due pomeriggi alla settimana - in caso di disaccordo il martedì ed
il giovedì - dall'uscita da scuola fino alle 21.30 quando il padre la riaccompagnerà al domicilio
materno, nonché a fine settimana alternati con la madre il sabato dalle ore 10.00 alle ore 22,00 e la
domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.30. L'Ente Affidatario, di concerto con i professionisti attivati
nell'interesse di D. e del nucleo, dovrà regolamentare, in senso ampliativo, i periodi di permanenza
di D. presso il papà e regolamentare i tempi di frequentazioni anche nel periodo di sospensione
scolastica nell'esclusivo interesse della minore avendo come obiettivo l'introduzione di ampie e
continuative frequentazioni;
- segnalare eventuali situazioni di pregiudizio per la minore che rendano necessaria l'attivazione in
sua tutela - ivi compresa la necessità di prolungare la disposta limitazione della responsabilità
genitoriale - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano
3) Dispone che D.V. nell'A/A 2023/2024 frequenti l'istituto della scuola secondaria di primo grado
dell'istituto Locatelli - O. del plesso IC P.-P. a M. in via P. 13 presso il quale risulta già iscritta;
4) Respinge la domanda materna di aumento del contributo perequativo;
5) Dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% nel pagamento delle seguenti spese
straordinarie come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
M. il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: o spese mediche (da documentare) che non
richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b)
cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/
specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto
per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra
di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale; -spese mediche (da
documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche
presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati
privatamente; d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo: c) materiale di corredo
scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/ tablet)
imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) ; e) assicurazione
scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per
mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi
di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e
all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo
prolungato, pre-scuola e doposcuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati
da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b)
corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura,
teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e
manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta
dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di
avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
-6) Conferma nel resto per quanto di ragione;
-7) Condanna G.G. alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite a favore di P.V. pari a 3.600,00 per
compensi professionali oltre a spese generali e, IVA e CPA di legge con compensazione del restante
1/3;
-8) Condanna i genitori al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese del curatore speciale
liquidate in 1.900,00 euro oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di legge
-9) Condanna le parti al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese di CTU che verranno
liquidate in separato decreto ".
1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
1. Avverso la sentenza sopracitata ha proposto reclamo, con ricorso in data 3.10.2023, C.G.
chiedendo: "In principalità, nel merito - Disporre l'affidamento "super esclusivo" o, quantomeno,
l'affidamento esclusivo della minore D.V. stante il costante comportamento oppositivo e violento
del Sig. V. nei confronti dei bisogni e delle necessità della stessa, sia a livello della sua salute,
istruzione ed economico. - Disporre il diritto di visita per il padre secondo "la volontà ed il consenso,
volta per volta, della minore" trattandosi di Grand Enfant che ha diritto di autodeterminarsi nella
scelta senza costrizioni e comunque in modalità protetta. - Determinare l'importo a titolo di
contributo al mantenimento di D. a carico del padre in Euro 1.200,00, da rivalutarsi annualmente ai
sensi degli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Linee guida
del Tribunale di Milano, sino al raggiungimento della indipendenza economica della minore D. In
subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'affidamento di D. ai Servizi Sociali,
si solleva, questione di legittimità costituzionale e per l'effetto, si chiede a Codesto Ill.mo Collegio di
dichiarare la non manifesta infondatezza dei motivi e di rimettere la questione innanzi al Corte
Costituzionale per violazione dell'art. 111 Cost., primo e secondo comma, in relazione all'art. 6 della
CEDU nonché all'art. 117 Cost in relazione all'art. 8 CEDU e la sentenza I.M. c. Italia n. 25426/20, par.
127,10 novembre 2022 fonte sovranazionale come "norma interposta ". In ogni caso, con vittoria di
spese ed onorari di causa del procedimento del procedimento ex art. 710 c.c. e del reclamo".
La reclamante ha censurato la decisione nella parte in cui ha disposto
-l'affidamento della minore ai Servizi Sociali del Comune di Milano, con incarichi all'Ente medesimo;
:
-la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per anni due
Si duole che il primo giudice abbia respinto le allegazioni materne di incompetenza e parzialità della
CT e non abbia ritenuto sufficienti i documenti prodotti per comprovare i maltrattamenti subiti da
G.G. ad opera dell'ex marito.
In particolare, G.G. ha lamentato:
1) l'"etichetta" messa a D. qualificata dalla CTU come "testa calda";
2) la dedotta esigenza di contenimento della minore;
3) l'affidamento al Comune di Milano .stante l'incapacità dei Servizi di provvedere alla presa in
carico in tempi brevi (all.2) e considerato il principio sancito dalla Cassazione (anche con la recente
sentenza n. 24972/2023 pubblicata il 21 agosto 2023) secondo cui l'affido del minore al Servizio
Sociale non può essere disposto sulla sola sussistenza di una elevata conflittualità nella coppia
genitoriale, senza che siano state prese in esame le ragioni della conflittualità tra i genitori, e tenuto
altresì conto dell'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 117 della
Costituzione e dell'art. 8 della CEDU, posto che la Corte EDU ritiene che l'affidamento al Comune
"costituisca un'ingerenza nell'esercizio del diritto della ricorrente al rispetto della vita familiare,
garantito dall'articolo 8". Sul punto, ha sollevato, in via subordinata, questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 333 del codice civile per violazione degli artt. 117 della Costituzione e 8 della
Convenzione, chiedendo alla Corte di dichiarare la non manifesta infondatezza dei motivi e di
rimettere la questione innanzi al Corte Costituzionale;
4) la costrizione di D. alla frequentazione patema, contraria al principio sancito dalla giurisprudenza
italiana in base al quale "non si può obbligare un minore a frequentare il genitore, se il medesimo
dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore" (Cass. n.
27207/2019; Cass. n. 11170/2019) e nemmeno la relazione con i nonni può essere imposta "manu
militari" (Cass. 2881/2023);
5) l'omessa valutazione delle prove dal momento che il primo giudice ha omesso di considerare che
D. non ha deciso in autonomia di andare a vivere dal padre, ma è stato il padre che ha imposto la
sua decisione violando le previsioni dell'accordo di negoziazione assistita che prevedeva che
quell'anno D. trascorresse le vacanze Pasquali con la madre. Invero, secondo la G. , il V. , abusando
del malessere psicologico di D. (provata da quattro mesi di malattia), della sua minore età e della
sua passione per l'equitazione, ha convinto la minore ad andare da lui, promettendole che l'avrebbe
portata all'insaputa della madre al maneggio, e manipolandola psicologicamente affinché mandasse
alla madre le decine di messaggi estorsivi in atti. In causa è stato provato per tabulas che la minore
è stata vittima di manipolazioni di vere e proprie manovre di alienazione dal padre, ciò è emerso sia
dai messaggi a scopo di estorsione mandati da D. alla mamma, sia dalle dichiarazioni della minore
stessa in sede di CTU;
6) la derubricazione della violenza a mera conflittualità : la reclamante asserisce di avere fornito una
ricostruzione a conferma del fatto che sia prima che dopo la nascita della figlia, P. ) V. ha perpetrato
nei suoi confronti sia violenza fisica (tentativo di strangolamento e percosse) sia violenza psicologica
(attraverso attacco alle sue capacità materne, tramite critiche costanti, accuse di incapacità a far
fronte alle responsabilità e compiti genitoriali e calunnie pronunciate anche alla presenza della figlia)
(cfr. ALL. 8-47).
7) la negligenza della CTU e la violazione del diritto al giusto processo;
8) la decisione del Collegio in merito alla scuola, poiché assunta senza tenere conto né del
"preminente interesse del minore" né del desiderio espresso da D. in sede di suo ascolto. La decisione
del Tribunale ha arrecato un danno grave alla minore, compromessa nella possibilità di
prosecuzione di un percorso scolastico formativo bilingue.
9) la mancata statuizione sull'equitazione, grande passione per D. , da parte del Tribunale che, al
contrario ha disposto un calendario di frequentazione patema incompatibile con gli allenamenti
svolti dalla minore ogni sabato e domenica alle ore 9 a Retorbido (PV) che dista un'ora circa da
Milano;
10) il rigetto della domanda materna di aumento del contributo perequativo, posto che il giudice
non ha considerato che i tempi di permanenza presso il padre sono stati sensibilmente ridotti rispetto
a quelli previsti nell'originario accordo di negoziazione assistita del 2015 che prevedeva la
permanenza della minore a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina
con accompagnamento a scuola e pernottamenti e un giorno infrasettimanale con pernottamento e
accompagnamento a scuola, mentre attualmente è previsto il martedì dalle 13.40 e il giovedì dalle
16.20 (giorno di rientro scolastico) sino alle 21.30, e non ha neppure tenuto conto che il costo della
vita è esponenzialmente aumentato e sono aumentate le esigenze di D. rispetto al 2015 quando aveva
solo 5 anni;
11) la condanna alle spese di lite, ritenuta illegittima in base al principio della soccombenza posto
che tutte le domande del ricorrente (collocamento prevalente della figlia, esonero dal pagamento del
mantenimento per la minore, richiesta di ammonimento della G. condanna al risarcimento del danno
patito) sono state rigettate.
2. Con D.P. del 4 ottobre 2023 è stata disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note
scritte in sostituzione dell'udienza.
3. In data 15.12.2023 P.V. ha depositato comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza
di trattazione dell'udienza in presenza, e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
rigettare il reclamo proposto dalla parte G. i, anche in punto di infondatezza dei motivi di
incostituzionalità, avverso il decreto del Tribunale di Milano sezione IX emesso il 16 settembre 2023
nel procedimento R.G. (...)/2022 VG e per l'effetto confermare l'impugnato provvedimento nella sua
interezza; - con il favore delle spese di secondo grado". La difesa ha insistito per la conferma
dell'affidamento di D. ai Servizi Sociali, al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità di D. ; secondo
il V. il diritto di frequentazione padre-figlia nel tempo è sempre stato ostacolato dalla G. La difesa
ha poi rilevato l'infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità sollevata da controparte stante
l'assoluta legittimità e conformità del decreto impugnato ai dettati costituzionali e anche alle norme
sovranazionali della CEDU. Invero, una volta ravvisata la elevata conflittualità tra i genitori quale
condotta pregiudizievole alla prole, Part. 333 c.c., lungi dal rappresentare una indebita ingerenza
statale, legittima l'adozione di tale provvedimento a tutela della minore, senza che ciò costituisca
una violazione del diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, anche in
considerazione del fatto che il Tribunale ha valutato che i referti di pronto soccorso prodotti dalla G.
non potessero supportare l'allegazione materna di violenze e maltrattamenti a carico del padre.
La difesa ha poi contestato il comportamento della G. che all'esito della CTU ha promosso molteplici
eccezioni metodologiche e procedurali che hanno comportato rinvii di udienze. Dalla perizia è
emerso che G.G. , oltre ad aver assunto un comportamento svilente nei confronti del padre e
ostacolante le frequentazioni paterne, ha tenuto degli atteggiamenti dannosi per la figlia avendola
esposta alla documentazione di causa, avendola portata a vedere una scuola senza aver prima
concordato il cambio con il padre. A ciò si aggiunga che successivamente al deposito della perizia,
controparte ha revocato l'autorizzazione al sostegno psicologico della dott.ssa H. e da allora D. è
totalmente sguarnita di sostegno psicologico.
In punto economico ha eccepito la legittimità del decreto impugnato che ha rigettato la domanda di
aumento dell'assegno di mantenimento stante la diversa situazione reddituale delle parti: invero,
per l'anno 2020, il reddito di parte G. risulta tre volte superiore a quello di parte V. Quanto alle spese
di lite, parte reclamata si è opposta alla metodologia "matematica" di soccombenza proposta da
controparte.
4. In data 15.12.2023, si è costituita in giudizio la curatrice speciale della minore, avv. P. L. , chiedendo
"IN VIA PRELIMINARE: Disporre lo svolgimento in presenza dell’udienza cartolare del 25.01.2024
ex art. 127 bis c.p.c.
NEL MERITO: Respingere tutte le domande della reclamante perché infondate in fatto ed in diritto
per i motivi sopra esposti con conferma del provvedimento impugnato". La curatrice ha allegato 1'
infondatezza del reclamo proposto atteso che nel caso di specie la decisione di affidamento di D. al
Comune di Milano, per un circoscritto periodo di due anni, è sorretta da idonea e corretta
motivazione assunta dopo la puntuale disamina delle risultanze della CTU che ha evidenziato il
grave pregiudizio per la figlia minore. D. è una minore di quasi 14 anni che da quando è nata ha
visto e vissuto i genitori fra loro sempre in conflitto. Tale delicata situazione ha comportato una
relazione disfunzionale tra D. e i propri genitori che ha reso necessario e giustifica pienamente
l'adozione del provvedimento di affido, proprio in virtù dei poteri riconosciuti al Giudice dall'art.
333 c.c.. Detto articolo appare poi del tutto compatibile con le disposizioni dell'art. 8 CEDU
finalizzato a tutelare ogni individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri nella vita privata e
familiare, salvo specifiche espresse deroghe tra le quali la previsione di un potere in tal senso
riconosciuto dalla legge nazionale. Per i suesposti motivi le doglianze della reclamante anche in
punto incostituzionalità dell'art. 333 c.c. appaiono infondate. Quanto ai rapporti con il padre, la
curatrice ha evidenziato che il Collegio ha correttamente indagato e valutato - sulla base delle
risultanze della CTU e dell'ascolto diretto di D. - i motivi che la spingono a non frequentare il padre
e ha disposto, l'affido ai SS disponendo che siano approntate misure di sostegno idonee ivi compreso
un percorso psicoterapeutico. Proprio al fine di non lasciare che il rifiuto si sedimenti
definitivamente gli interventi disposti nel decreto impugnato sono infatti finalizzati ad alleviare la
sofferenza della figlia e al recupero del rapporto con il papà, ciò anche a fronte del comportamento
della madre che non risulta in grado di garantire a D. l'accesso alla figura patema. Inoltre, la curatrice
ha eccepito l'infondatezza della doglianza sulla violazione dell'onere della prova e sulla violazione
del diritto al giusto processo (articolata in due diversi capitoli nell'atto di reclamo), trattandosi di
eccezioni valutate e respinte dal Tribunale di Milano con Provv. del 19 giugno 2023 e ribadite nella
parte motiva del decreto impugnato e non avendo la ricorrente indicato nel presente giudizio di
appello ulteriori e diversi motivi di contestazione. Allo stesso modo la ricorrente non ha portato
diversa documentazione rispetto a quello già esaminata sulla dedotta violenza subita ad opera
dell'ex marito, il che porta la curatrice a convenire con la prospettazione del Tribunale sul punto. La
curatrice ha poi tenuto a precisare che la questione in ordine alla scelta della scuola per l'anno
scolastico 2023/2024 può dirsi definita, dal momento che non sarebbe opportuno valutare un
trasferimento in corso d'anno in quanto D. ha oggi quasi concluso la frequenza del primo
quadrimestre della III media all'Istituto Pisacane.
5. Con provvedimento depositato il 18.12.2023 il Presidente relatore, viste le istanze di parte
reclamata e del curatore speciale, ha disposto la trattazione orale della causa.Con Provv. in data 21
gennaio 1924 ritenutane l'opportunità è stata disposta la comparizione delle parti
6. All'udienza del 25.1.2024 ,sulla scorta delle note depositate dalle parti, sentiti i servizi sociali il
curatore , i difensori e le parti nonché il Pg che ha concluso per la conferma del provvedimento , a
Corte si è riservata di decidere
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
sollevata in ricorso .La reclamante ha chiesto in via subordinata di dichiarare la non manifesta
infondatezza dei motivi e di rimettere la questione innanzi al Corte Costituzionale per violazione
dell'art. 111 Cost., primo e secondo comma, in relazione all'art. 6 della CEDU nonché all'art. 117 Cost,
in relazione all'art. 8 CEDU e la sentenza I.M. c. Italia n. 25426/20, par. 127, 10 novembre 2022 fonte
sovranazionale come "norma interposta
Ad avviso di questa Corte la questione è inammissibile sotto tutti i profili in discussione
I. LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE
La rilevanza della questione di legittimità costituisce un presupposto determinante e ai fini della
verifica circa la ammissibilità della domanda. Infatti l'art. 23 L. n. 87 del 1953 richiede che la
questione di legittimità sollevata in un giudizio sia rilevante per la definizione del processo. Si tratta
di una delibazione che lo stesso articolo 23 cit rimette all'apprezzamento del giudice a quo . I requisiti
necessari affinché questioni di legittimità costituzionale siano rilevanti in un giudizio si riassumono
nell'esigenza minima ma inderogabile che la questione abbia riferimento a leggi o disposizioni di
legge delle quali il giudice debba direttamente o indirettamente fare applicazione nei processi
dinanzi ad esso pendenti. Non sono quindi ammissibili questioni poste invia meramente ipotetica
di cui non sia chiara l'incidenza nell'ambito del giudizio stesso. L' 'indagine sulla rilevanza
presuppone che, oltre ad essere descritta in via generale, la questione presenti attributi precisi tra i
quali assume preminente importanza quello della specificità dovendosi escludere la sussistenza del
requisito allorquando vengono impiegate espressioni linguistiche di carattere ipotetico e virtuale (
Corte Cost 52/14, 158/13 73/11), o comunque affermazioni che si pongono in termini alternativi e
comunque giuridicamente indimostrati.( Corte Cost 161/15, 26/12,134/16 281/13)..
Come è noto, la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere che, nella
impugnazione in via diretta, oltre all'onere di individuare con precisione l'oggetto della questione,
è anche necessario che il ricorrente indichi, in maniera chiara ed adeguata, le ragioni che sostengono
le censure di illegittimità costituzionale. In altri termini è necessario la disposizione oggetto di
rimessione sia quella che il giudice a quo sta per applicare nell'ambito del suo processo (requisito
della rilevanza) e che l'interprete abbia almeno un dubbio sulla legittimità costituzionale di quella
legge, ossia ritenga - fornendo sufficiente motivazione - che la questione di costituzionalità non sia
manifestamente infondata (requisito della non manifesta infondatezza). (Si vedano ex multis Corte
cost., n. 115/2021 e Ordinanza 528/2000 ove viene indicato che secondo "la costante giurisprudenza
di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale, per essere ammissibile, esige anzitutto una
plausibile e non carente o contraddittoria motivazione sulla rilevanza della medesima". Nella specie
detto vaglio di specificità non è superabile alla stregua delle allegazioni in atti E evidente che
l'individuazione della disposizione impugnata si impone in via preliminare per verificare il nesso di
pregiudizialità tra il giudizio di costituzionalità e la definizione del giudizio a quo Nella specie dalle
conclusioni della reclamante non emerge quale sia la norma oggetto di censura . Nel corpo del
reclamo si comprende che la norma in discussione dovrebbe essere l'articolo 333 cc , seppure
nemmeno in sede di discussione la parte abbia fatto riferimento alla norma di cui trattasi e
limitandosi a richiamare "l'affido a terzi "che categoria molto più ampia nella quale sono ricomprese
disposizioni di diverso tenore. Vale a dire che la incompleta descrizione della fattispecie non
consente nel caso in esame di ritenere superato il vaglio di ammissibilità
IL IL NESSO DI PREGIUDIZIALITÀ
L'incidentalità e la necessaria sussistenza del rapporto sono requisiti prodromici nel vaglio avente
ad oggetto la ammissione della questione di illegittimità costituzionale.Alla genericità della
prospettazione di cui infra si aggiunge il rilievo che ,ed è aspetto correlato alla premessa svolta, che
la reclamante ha proposto la questione di illegittimità costituzionale "in via subordinata".
Occorre sottolineare che l'art. 23 comma della L. n. 87 del 1953 condiziona il rinvio alla Corte
costituzionale al requisito che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla luce
della questione di legittimità costituzionale. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente
ritenuto che
deve trattarsi di questione da risolversi come presupposto necessario del giudizio a quo e con
incidenza sulle norme cui il giudice è direttamente chiamato a dare applicazione nell'esercizio del
suo potere decisorio( C Cost n 60 e 132 del 1970, n 7 del 1972). Inoltre l'art. 1 della L.Cost. 9 febbraio
1948 n 1 nel prevedere che la questione di legittimità costituzionale può essere rilevata d'ufficio o
sollevata da una delle parti nel corso del giudizio non ha conferito al giudice l'arbitrio di sollevare
una questione dalla cui risoluzione non dipenda la decisione del giudizio di cui è investito.
Pertanto non si comprende come possa essere proposta in via subordinata una questione di
legittimità costituzionale dal momento che, una volta risolta la questione principale,la soluzione non
possa in più incidere sul processo né tantomeno sospendere il giudizio in conformità alle previsioni
di cui alla normativa citata . La declaratoria di illegittimità costituzionale determinando la
cessazione di efficacia delle norme che ne sono oggetto impedisce dopo la pubblicazione della
sentenza che le norme stesse siano comunque applicabili . come sopra accennato le indagini che il
giudice deve e può compiere prima di rimettere alla Corte una questione sono quelle circa la
necessaria pregiudizialità di tale questione rispetto al caso da decidere oltre a quella sulla non
manifesta infondatezza della questione stessa afferente alla la rilevanza della disciplina ai fini del
processo .Compito del giudice è di interpretare la questione proposta e quindi di evitare
prospettazioni in via meramente ipotetica sottoponendo alla Corte quesiti di costituzionalità in
modo alternativo e proposizioni in cui il giudice a quo non prende posizione (Corte Cost 227/94).
Principi siffatti collidono con la modalità con cui la questione è stata posta nella specie vale a dire la
proposizione della questione in via subordinata Detta prospettazione ignora il meccanismo
processuale che si innesta per effetto dell'eventuale rimessione alla Corte Costituzionale..
A ciò si aggiunga che la confusione di piani che si registra nelle modalità di proposizione della
questione coinvolge anche il parametro costituito ,a detta della reclamante, dal riferimento alla
giurisprudenza sovrannazionale .dal momento che non si vede come la prospettazione di una
questione di legittimità che deve avere intrinsecamente ad oggetto disposizioni di legge , possa
essere fondata anziché su norme rilevanti nell'ambito del diritto interno ,sulla contrarietà o non
conformità a parametri costituiti da decisioni provenienti nella specie ha organi sovranazionali (" la
sentenza I.M. c. Italia n. 25426/20, par. 127, 10 novembre 2022 fonte sovranazionale come "norma
interposta ") . Altro sarebbe stato se la reclamante avesse voluto prospettare la questione sotto il
profilo della corretta interpretazione di norme sovranazionali in ragione di un eventuale contrasto
della disposizione interna così come interpretata con queste ultime, dal momento che il dubbio sulla
compatibilità della norma nazionale rispetto al diritto comunitario va risolto ,se del caso, con l'ausilio
della Corte di giustizia dell'unione europea prima che sia sollevata questione di legittimità
costituzionale penali irrilevanza della stessa( Corte Cost 75/2012 , 227/10 e 207/13 -216/14 M. ) .Anche
sotto questo profilo la lacunosità delle argomentazioni fa sì che domanda non sia suscettibile di
apprezzamento.
Da ultimo va detto che all'udienza di discussione ( cfr .verbale udienza del 25 gennaio 2024) la
reclamante benché sollecitata dalla Corte agli lustrare le ragioni a fondamento della propria
eccezione sotto i profili critici costituiti dalla proposizione espressamente prevista in via
subordinata, dalla carenza di specificità della norma impugnata e del relativo quadro normativo di
riferimento sei limitata ad insistere riportandosi ai propri atti senza essere in grado di meglio
circostanziare le proprie deduzioni
Pertanto ad avviso della Corte il difetto assoluto di rilevanza della questione sotto tutti i profili sopra
esaminati rende la stessa manifestamente inammissibile dal momento che appare piuttosto diretta
a eludere , se mai ammessa , la trattazione di domande o motivi aventi priorità logica , trattandosi
di procedimento nell'interesse di una minore.
2.2 LE ISTANZE ISTRUTTORIE
Sono infondati i motivi, suscettibili di trattazione unitaria .con cui reclamante censura la decisione
per avere il primo giudice respinto le istanze istruttorie Infatti la scelta dei mezzi istruttori
utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa
all'apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi,
in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Sez. 6
- L, Ordinanza n. 17004 del 27/06/2018 )
- Con particolare riferimento alla espletata CTU che la reclamante i si riporta ex art. 118 disp att c.p.c.
alle argomentazioni svolte dal primo giudice in sentenza in quanto pienamente condivisibili
laddove richiamando la propria ordinanza in data 19 giugno 2023 questi da conto di come l'indagine
peritale si sia svolta nel pieno rispetto del principio del contraddittorio rispettando principi
d'imparzialità e coerenza logica.
Come è noto il Ctu può "accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si renda
necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti
principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo,
quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio;- acquisire, anche a
prescindere dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le
preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai
quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a
fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste
ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'uffitcio;(Cassazione
SSUU n. 3086 del 01/02/2022 ) Per costante giurisprudenza "E' legittima una sentenza che recepisca
per relationem le conclusioni e i passaggi salienti di una relazione di consulenza tecnica d 'ufficio,
riconoscendo le conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute
nella relazione."( Cass. Civ., Sez. VI-2, ord. 2 marzo 2023, n. 6229)
Come condivisibilmente affermato dal primo giudice nella specie il Ctu ha svolto una indagine
ampia, esaustiva ed immune da vizi logici, svolgendo osservazioni che vanno integralmente
richiamate e recepite sia nel contenuto che nei risultati in quanto questa Corte in assenza di
censurabilità sotto i profili valutativi ivi esposti li ritiene pienamente condivisibili (Cass. Ordinanza
24 novembre 2020 n. 26709). Né appare necessaria una rinnovazione della indagine peritale posto
che gli elementi esistenti consentono, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e,
sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella
prima relazione o "aliunde" deducibili. (Cass. Ordinanza n. 8429 del 25/03/2021.11 motivo pertanto
è infondato e va respinto
2.3 L'AFFIDO ALL'ENTE E LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
E infondato il motivo con cui la reclamante censura la decisione per avere il primo giudice affidato
la minore all' ente , disposto limitazioni alla responsabilità genitoriale , previsto una serie di
interventi di supporto della cui utilità non è dato di dubitare alla stregua del quadro delineatosi nel
corso del giudizio e confermato dalle attestazioni fomite dai servizi sociali e dal curatore( cfr
dichiarazioni rese all'udienza del 25.1.24).Ad avviso di questa Corte va pienamente condivisa la
valutazione del primo giudice sia con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'affido all'ente
e per le limitazioni alla responsabilità genitoriale disposte con il provvedimento impugnato alle cui
motivazioni si fa espresso rinvio ex art. 118 c.p.c. in quanto condivisibili, coerenti ed immuni da vizi
logici.
I. L'affido all'Ente si giustifica, nella fattispecie in esame, al fine di evitare che un conflitto ad elevata
tensione che permane tra le parti anche a distanza di tempo dalla rottura dei rapporti in ambito
familiare, possa compromettere le scelte di maggiore rilevanza per l'educazione della minore
creando uno stallo. La denunciata conflittualità è in concreto di ostacolo ad un equilibrato esercizio
della responsabilità genitoriale. La coppia deve infatti essere sostenuta nell'avviare e nel sostenere
la capacità di dialogo a vantaggio della minore anche in ragione del disagio manifestato dalla
ragazza ( cfr audizione 6.9.23 di cui sopra ) per la perdurante situazione familiare . Va rimarcato che
sono rimasti costanti nel corso del procedimento un clima di preoccupante e aspra conflittualità tra
le parti, la assenza di rapporti allo stato inesistenti, con pesanti accuse reciproche di inidoneità
genitoriale che hanno comportato e comportano rilevanti rischi di pregiudizio evolutivo per la
minore . Sintomatico , è l'episodio rimarcato dal giudice di prime cure relativo alle denunciate
violenze asseritamente subite dalla reclamante ad opera del reclamato e poi rivelatesi prive di
riscontro . La decisione si colloca in un quadro giurisprudenziale consolidato alla stregua del quale
" L'incapacità di rapportarsi responsabilmente alla genitorialità incide sulle modalità dell
'affidamento, dovendosi tutelare il superiore interesse del minore. In via di principio la mera
conflittualità tra genitori non coniugati che vivono separati non è di per sé ostativa all'affidamento
condiviso dei figli. Ciò a condizione che si mantenga entro i limiti di un tollerabile disagio per la
prole e non si traduca invece in forme che possono alterare o porre in serio pericolo l'equilibrio e lo
sviluppo psico-fisico dei figli. " (, Cass 10/12/2018, n.31902 Cass n 9691/2022 del 24/03/2022)Pertanto
alla stregua della manifesta assenza di comunicazione che "non rimane sul piano di una forte
difformità di vedute o di orientamenti educativi ma è tale da determinare un vero e proprio blocco
delle funzioni decisionali inerenti la vita del minore" si ritiene confermare la decisione del primo
giudice.
IL Quanto alle limitazioni a carico dei genitori si tratta di che ad avviso della Corte di precauzioni
meritano conferma il ragione degli aspetti di disfunzionalità nella coppia genitoriale emersi nel corso
del procedimento e attestati dalle risultanze peritali di cui sopra .Nella specie, la scelta si giustifica
in ragione delle denunciate sofferenze della minore riscontrate anche negli incontri con il curatore.
La ragazza ha esternato ripetutamente in corso di causa di mal tollerare la conflittualità familiare
auspicando una risoluzione che allo stato non si intravede se non attraverso la predisposizione di
tutti gli strumenti di supporto e di sostegno già posti in essere in forza del provvedimento
impugnato. Lo stesso curatore ha chiarito in udienza la necessità di un supporto al nucleo di cui è
sintomatica la mancata collaborazione circa l'individuazione della cooperativa presso cui effettuare
gli incontri con 1' educatore domiciliare, che allo stato non risulta ancora stabilità stante la ritrosia
materna.
III. E infondato il motivo con cui la reclamante censura la decisione per avere il primo giudice
respinto la domanda di l'affido esclusivo della minore in favore della madre .Infatti ad avviso della
Corte non sono ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda sul punto
L'individuazione di tale modalità di affido presuppone la individuazione del genitore affidatario
che va condotta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di
crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad
elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio
ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di
comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento
della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire
al minore." (Cass, civ., Sez. I, Ord., 30 giugno 2021, n. 18603 - Pres. Acierno. Cons. Rel. Iofrida, Cass.
Civ., Sez. I, ord. 18 dicembre 2023 n. 35253)
Nella specie la denunciata conflittualità è in concreto di ostacolo non solo ad un equilibrato esercizio
della responsabilità genitoriale ma ancor più alla concentrazione in capo ad un unico genitore della
responsabilità genitoriale. E pacifico che nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto
del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del
figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi,
nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (Cass., n. 28723/20; n.
9764/19; cfr ord Cass Sez I n 286/2022 del 24/03/2022 Cass. Civ.. Sez. I, Ord., 06 luglio 2022. n. 21312).
Tuttavia, il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni rapporti continuativi e
significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di
quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta. (Cass.,
n. 19323/20; n. 4790/22). Siffatta caratterizzazione del diritto del minore impone, dunque,
nell'applicazione delle singole norme, un'interpretazione che valorizzi in ogni caso il miglior
interesse del minore, con prevalenza su altri diritti la cui attuazione possa, seppur parzialmente e
indirettamente, comprimerlo che vanno ritenuti recessivi Nella specie dirimente è che la minore non
ha sostanzialmente rapporti con il padre e l'atteggiamento materno non favorisce la ripresa de
rapporti . Come sottolineato dal Pg in sede di discussione a fronte della disponibilità patema a
mantenere fermo il provvedimento di primo grado con tutti gli interventi a sostegno del nucleo
emersa in udienza la madre ha chiesto rinvii che sono apparsi a detta del Pg di dilatori rispetto
all'urgenza di consolidare un quadro alternativo connotati dal supporto di organi e competenze a
più livelli, a quello attuale da lungo tempo carico di conflittualità . Per di più l'esigenza prospettata
dalla madre, vale a dire quella di una attenta valutazione o meglio rivalutazione dal punto di vista
psicologico della minore , dal momento che a suo dire sarebbe stata insoddisfacente ed incompleta
quella fino a qui compiuta ,non può che essere soddisfatta proprio mantenendo tutti gli strumenti
già posti in essere e diretti per l'appunto ad un monitoraggio anche da parte di soggetti specializzati
al fine di realizzare le condizioni che possono portare ad un benessere evolutivo ed affettivo della
ragazza condizioni che al momento risultano carenti nel contesto dato.
IV Quanto alla censura che attiene alla supposta ingerenza del Tribunale nella vita familiare che la
reclamante lamenta invocando il perimetro sovranazionale in cui la disciplina in discussione si
inquadra con particolare riferimento all'art. 8 Edu ,va detto che è nota questa Corte la giurisprudenza
citata dalla reclamante così come tutte le plurime pronunce intervenute sul punto ( cfr . C.C. E Altri
C. Italia ,Ricorso No 19537/03 ,21 Ottobre 2008 Definitiva 06 Aprile 2009 ;causa D.A. c. Italia - Prima
Sezione - sentenza 23 febbraio 2017, Sentenza della Corte Edu 19 ottobre 2023, A.S. e M.S. c. Italia,
ric. n. 48618/22 ,Affaire A et Autres 23 settembre 2023 ricorso 17793 / 22 , Sentenza del 24 giugno
2021 - Ricorso n. 40910/19 - Causa A.T. contro Italia 14 gennaio 2021 ) Nelle pronunce citate ( cfr. in
particolare Cedu 24 giugno 2021 - Ricorso n. 40910/19 - Causa A.T. contro Italia e Sentenza della
Corte Edu 19 ottobre 2023, A.S. e M.S. c. Italia, ric. n. 48618/22 ) In nessuna delle pronunce sul tema
è dato rinvenire una qualche affermazione di incompatibilità ovvero contrasto tra la disciplina
interna in tema di affido del minore a terzi con i principi Cedu . Piuttosto si afferma che in un
contesto relazionale caratterizzato da una crescente ostilità tra i due genitori tale da determinare
l'affidamento ai servizi sociali del minore e la nomina di un curatore speciale , l'articolo 8 della
Convenzione va interpretato alla stregua delle circostanze fattuali che "richiedono, semmai, di porre
in essere azioni tese a conciliare gli interessi in conflitto, sempre tenendo a mente la preminenza di
quelli afferenti al minore" il nodo centrale posto all'esame della Corte è quello di valutare se, tenuto
conto del margine di discrezionalità di cui dispone, lo Stato convenuto abbia realizzato un corretto
equilibrio tra i diversi interessi in gioco, considerato il preminente interesse del minore. In casi
analoghi, difatti, occorre, per un verso, considerare l'interesse di quest'ultimo a essere protetto da
una situazione familiare che minaccia il suo benessere psicofisico. Parimenti, non si deve trascurare
il suo interesse a preservare i legami con i componenti della famiglia, salvo che nelle circostanze, del
tutto eccezionali, in cui quest'ultima si sia rivelata particolarmente inadatta. Inoltre, la Corte
rammenta come l'adeguatezza dell'operato delle autorità si giudica, in questi casi, anche e
soprattutto dalla loro rapidità. "(Causa A.T. contro Italia e Sentenza della Corte Edu 19 ottobre 2023,
A.S. e M.S. c. Italia, ric. n. 48618/22).Per di più e' nota a questa Corte la giurisprudenza di legittimità
che ha recepito le istanze emerse in sede sovranazionale e le ha fatte proprie affermando che "l'art.
8 nella lettura che ne rende la Corte Edu tutela la vita familiare e stabilisce che l'eventuale ingerenza
dei pubblici poteri nella vita privata e familiare è legittima soltanto qualora sia necessaria e fondata
su una base legale chiara e prevedibile per segua un fine legittimo nel rispetto del principio di
proporzionalità tra la misura e lo scopo perseguito la norma obbliga lo stato anche all'adozione di
misure positive finalizzate a garantire i diritti degli interessati bilanciando gli interessi individuali
con quelli della società e tenendo conto che il miglior interesse del minore costituisce considerazione
preminente di regola prevalente sull'interesse dei genitori. (Cass. Sez. I, Est. Caiazzo, ord. 29.11.23.
n. 33193 ) "La citata giurisprudenza sulla scorta delle istanze emerse in sede sovranazionale , ha
ripetutamente sostenuto che "la ragionevolezza del ricorso alla collaborazione dei servizi sociali
poiché le corti nazionali non possono farsi carico direttamente del benessere quotidiano dei minori"
si osserva che qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati gli interventi in favore del
minore possono essere distinti in due gruppi interventi di sostegno a supporto alla famiglia
ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore quindi giudice affianca ai
genitori un soggetto terzo con la finalità di supportarli e assisterli nello svolgimento dei loro compiti
seppure nel rispetto del diritto all'autodeterminazione sul punto" (Cass 17093 del 22/6/21) .
L'affido all'ente realizza la finalità di supportare ed assistere il minore. (Cass 15.11.23 n 32290) La
giurisprudenza di legittimità più recente ribadisce che " secondo quanto affermato da questa Corte
con la ordinanza n. 32290/2023 (pronunciata all'esito della adunanza camerale del 15 novembre 2023)
in ordine alle diverse ipotesi che possono rientrare sotto la comune "voce" dell'affidamento del
minore ai Servizi sociali, che il giudice, in corso di causa o a conclusione della stessa, può disporre
nell'ambito dei provvedimenti tipici ed atipici a tutela del minore. Nell'ordinanza suddetta, è stato
osservato che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del
minore possono essere distinti in due gruppi: a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia,
ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore, in quanto il giudice
"affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento
dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903
del 22/06/2023 ), nonchè con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una
funzione di vigilanza", ipotesi nella quale "nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che
costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse
dirette ad assicurare il best interest of the child"; b) interventi in tutto o in parte ablativi, allorchè,
rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, si dichiara la decadenza
dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti e, in quest'ultimo caso, alla sfera delle
funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare
le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi, procedendosi
quindi per sottrazione e non per addizione. ) .( Cass 15.11.23 n 32290
Al fine di circoscrivere l'ambito di operatività dell'affido all'ente la Cassazione posto un ulteriore
corollario precisando che ,"Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.
non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad
evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore,
rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al
minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno. Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 gennaio
2024 n. 2021 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Caiazzo).
iV I LIMITI DI CUI ALL'ART. 5 BIS L 184/83
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I, Est. Caiazzo, ord. 29.11.23. n. 33193 precisa che
l'affidamento conseguente al provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità
genitoriale, costituendo una ingerenza nella vita privata e familiare, deve essere giustificato dalla
necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del
minore, non avendo sortito effetto i precedenti interventi; dovendo i contenuti del provvedimento
essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito, il
giudice deve descrivere dettagliatamente i compiti affidati al servizio in relazione a quelli che sono
i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono
e eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori; i servizi
non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non
specificamente individuati nel provvedimento limitativo; in questo caso il minore è rappresentato
in giudizio da un curatore speciale i cui compiti sono pure precisati.Lo stesso curatore ( cfr verbale
di udienza 25.1.24) ha evidenziato che le misure adottate vanno nella direzione di supportare il
nucleo e la minore in concreto mediate la predisposizione di misure che si attagliano
specificatamente alle peculiarità della situazione del nucleo tant'è che i genitori per la prima volta
hanno manifestato adesione ai progetti lori proposti e la ragazza appare comunicativa e desiderosa
di superare la fase trascorsa Conformemente alle disposizioni dell'art. 5bis della L. n. 184 del 1983,
al Servizio Sociale affidatario sono stati assegnati incarichi precisi e dettagliati in supporto della
minore e del nucleo familiare, accompagnati da prescrizioni ai genitori affinché si impegnino a
collaborare agli interventi e al progetto di cura della figlia e in un percorso di sostegno alla
genitorialità.
Pertanto appare pienamente soddisfatto il principio di proporzionalità delle misure adottate
Pertanto, alla stregua del quadro emerso , ritenuta la piena legittimità dell'affido all'ente e degli
interventi predisposti a tutela del nucleo tenuto anche conto che il provvedimento impugnato
contiene , ed è fatto non contestato ,i requisiti di specificità previsti dalla dall'art. 5 bis L. n. 184 del
1983 il motivo è infondato e va respinto.
2.4 IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
E infondato il motivo con cui la reclamante censura la decisione per avere il primo giudice respinto
la domanda diretta ad ottenere una maggiorazione del contributo a carico del padre per il
mantenimento della minore Va premesso che sulla scorta della negoziazione assistita sottoscritta
dalle parti in data 28 luglio 2015 la misura del contributo era concordata in Euro 600 mensili
statuizione confermata nel provvedimento qui reclamato Tuttavia la doglianza non supera il vaglio
di specificità. Non vi sono elementi per discostarsi dalle valutazioni espresse dal giudice di prime
cure stante la assenza di allegazioni sul punto Anche l'argomento che si fonda sui tempi di
permanenza della minore non è dirimente , se non su un piano che esula dall'ambito della cognizione
di questa Corte afferendo piuttosto al piano della ripetibilità delle somme , tenuto conto che in linea
tendenziale gli sforzi finora profusi vanno nel senso di una ripresa delle frequentazioni padre figlia
.Pertanto va ribadito che il giudice della revisione non può procedere ad una nuova ed autonoma
valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle
condizioni economiche delle parti già valutate al momento della pronuncia della separazione, nè
può prendere in esame fatti anteriori alla formazione del titolo, ancorchè all'epoca non considerati
per qualsiasi motivo, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione
dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se vi siano circostanze sopravvenute che abbiano
alterato l'equilibrio così raggiunto, adeguando, nel caso, l'importo o lo stesso obbligo della
contribuzione alla nuova situazione patrimoniale. (Cass. Civ., Sez. I, ord., 27 gennaio 2022, n. 2485 -
Pres. Cristiano, Cons. Rel. Fidanzia).Il motivo è quindi infondato e va respinto.
2.3. IL REGIME DELLE SPESE
-LE SPESE DEL DOPPIO GRADO
Va premesso che vanno rimodulate le spese di entrambi i gradi di giudizio. Infatti all'esito della lite
la doppia soccombenza di parte attrice impone una rivalutazione complessiva della posizione delle
parti (cfr. Cass. sez. VI -3 ordinanza n. 13356 del 18.5.2021) e del regime delle spese. Pertanto le spese
di lite di entrambi i gradi vanno poste per intero a carico dell'odierna reclamante.
-L'ART. 121 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c. per cui "il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e
sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità" , ma è
altresì vero che tale mancato rispetto, sulla base del nuovo art. 46 disp. att. c.p.c., "può essere valutato
dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo" Va richiamato sul punto il novellato art.
121 c.p.c., neo-rubricato "Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti".
Nell'articolo, collocato nel libro I del codice di procedura civile dedicato alle "Disposizioni generali",
è stata ora introdotta la previsione, in aggiunta a quella previgente, secondo cui "tutti gli atti del
processo sono redatti in modo chiaro e sintetico". Si aggiunge che l'art. 46 disp. att. c.p.c. prevede
che "il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio
nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la
strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con
il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del
valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi
coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni
formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto
dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale"( Cfr Cass n 16055 del 7 giugno
2023, Cassazione civile sez. trib., 18/01/2024, (ud. 09/01/2024, dep. 18/01/2024), n.1965)
Ad avviso della Corte sussistono i presupposti per l'applicabilità nella fattispecie del disposto di cui
all'articolo 121 c.p.c. tenuto conto che gli atti a firma della reclamante con particolare riferimento al
ricorso ( di oltre 40 pagine), per la prolissità che lo connota alla luce di roboanti digressioni anche
letterarie del tutto fuorvianti e prive di attinenza alla fattispecie dedotta oltre che destituite di
rilevanza giuridica , non sono rispettosi dei requisiti di sinteticità e chiarezza. Le spese di lite si
liquidano pertanto tenuto conto della disciplina citata come d dispositivo
Vanno peraltro poste a carico della parte soccombente anche le spese relative al curatore che
vengono liquidate come da dispositivo.
Assorbita ogni altra questione dalle considerazioni che precedono il reclamo è infondato e va
respinto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sul reclamo proposto da G.G. nei confronti di P.V. avverso
il decreto n. .../2023 del Tribunale di Milano - Sezione Nona Civile - emesso il 12.9.2023, pubblicato
il 16.9.2023, notificato in data 18.9.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale
riforma ,così provvede:
I. VISTO l'articolo 23 della L. n. 87 del 1953 dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale con cui G.G. ha chiesto " in via subordinata di dichiarare la non manifesta
infondatezza dei motivi e di rimettere la questione innanzi al Corte Costituzionale per violazione
dell'art. 111 Cost., primo e secondo comma, in relazione all'art. 6 della CEDU nonché all'art. 117 Cost,
in relazione all'art. 8 CEDU e la sentenza I.M. c. Italia n. 25426/20, par. 127, 10 novembre 2022 fonte
sovranazionale come "norma interposta".
II. CONDANNA G.G. alla corresponsione delle spese di lite del doppio grado in favore P.V. che
liquida in Euro 10.860 per il primo grado e Euro 8.740 per il presente giudizio oltre accessori di legge.
III. PONE a carico della reclamante le spese del curatore che si liquidano in Euro 3850 ,oltre accessori
IV. CONFERMA nel resto
V. DISPONE la trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni per le valutazioni di competenza
e dispone che i Servizi Sociali con cadenza semestrale inviino una relazione al Giudice Tutelare
competente per territorio.
Si comunichi.
Conclusione
Così deciso in Milano, il 25 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2024.
23-03-2024 20:17
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